Cassazione Civile, Ordinanza n. 18676/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Il giudizio nasce dalla domanda di un proprietario che agiva contro la vicina deducendo che questa avesse realizzato, prima, una costruzione al piano terra e, poi, una sopraelevazione, in violazione delle norme sulle distanze tra fabbricati e sulle vedute. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che tra i due immobili fosse interposta una strada comunale, con conseguente applicazione dell'art. 879 c.c. e inapplicabilità delle distanze civilistiche. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 873 e 979 c.c., sostenendo che l'area interposta non fosse una vera strada pubblica ma un vicolo cieco e che l'inclusione nell'elenco comunale non bastasse a provare il demanio pubblico; 2) violazione dell'art. 9 del D.M. 1444/1968 e dell'art. 21 del regolamento edilizio, per non avere applicato il distacco minimo di dieci metri tra pareti finestrate; 3) omessa pronuncia sulla normativa antisismica del D.M. 16 gennaio 1996, dedotta per la prima volta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva accertato, sulla base di CTU e documentazione comunale, che l'area interposta era una strada comunale; la contestazione in cassazione era generica e, in sostanza, mirava a sovvertire l'accertamento di fatto, censurabile semmai con revocazione per travisamento dei fatti processuali. Ha respinto anche il secondo motivo affermando che, quando le costruzioni si affacciano su una via pubblica interposta, non si applica l'art. 9 del D.M. 1444/1968, perché l'art. 879 c.c. esclude l'operatività delle distanze civilistiche e delle norme edilizie che regolano i rapporti di vicinato, essendo tali norme poste a tutela di interessi pubblici. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione antisismica era stata introdotta solo in appello e, comunque, il vizio di omessa pronuncia richiede una censura di nullità della sentenza, non di violazione di legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma generale sulle distanze tra costruzioni, ma ritenuta inapplicabile quando tra i fabbricati vi sia una strada pubblica ex art. 879 c.c.
Esclude l'applicazione delle norme sulle distanze alle costruzioni che si fanno in confine con piazze e vie pubbliche; le relative discipline restano affidate alle leggi e ai regolamenti di interesse pubblico.
Citato nel primo motivo, senza che la Corte ne ricostruisca un autonomo rilievo decisivo rispetto alla questione delle distanze.
art. 9 D.M. 1444/1968
La distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate non si applica alle costruzioni frontistanti una via pubblica interposta, per effetto dell'art. 879 c.c.
art. 21 Regolamento Edilizio
Richiamato insieme alla disciplina urbanistico-edilizia sulle distanze, ma ritenuto non idoneo a fondare la riduzione in pristino nei rapporti coperti dall'art. 879 c.c.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per i motivi di ricorso denunciante violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La Corte richiama che l'omessa pronuncia deve essere veicolata come nullità della sentenza, non come violazione di legge.
È il parametro della corrispondenza tra chiesto e pronunciato evocato dalla giurisprudenza sul vizio di omessa pronuncia.
Richiamato per affermare che il travisamento dei fatti processuali accertato dal ricorrente sarebbe, se del caso, deducibile con revocazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Norma sul contributo unificato richiamata per il presupposto del versamento aggiuntivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le norme sulle distanze tra costruzioni non operano quando tra i fabbricati è interposta una strada pubblica, poiché in tale ipotesi trova applicazione l'art. 879 c.c., che sottrae la fattispecie alla disciplina dei rapporti di vicinato.
- Ai fini dell'accertamento della natura pubblica di una strada, l'inclusione nell'elenco comunale è solo un indizio e non un elemento costitutivo; l'appartenenza al demanio può essere desunta da una pluralità di elementi fattuali, tra cui uso pubblico, ubicazione, toponomastica, numerazione civica e comportamento della pubblica amministrazione.
- In sede di legittimità, una censura che miri in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile o infondata se formulata in modo generico e senza specifica indicazione degli elementi decisivi trascurati.
- Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto a domande o eccezioni nuove introdotte per la prima volta in appello e, comunque, deve essere dedotto come nullità della sentenza, non come mera violazione di legge.
- Le disposizioni urbanistiche o edilizie che perseguono finalità di interesse pubblico non attribuiscono, di regola, un autonomo diritto soggettivo alla riduzione in pristino quando la disciplina speciale esclude l'operatività delle distanze civilistiche.
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