Cassazione Civile, Ordinanza n. 11343/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2013 e 2014, con i quali l’Ufficio aveva riqualificato come spese di rappresentanza, e non come spese di pubblicità integralmente deducibili, i costi sostenuti per l’organizzazione di convegni e soggiorni in località turistiche nazionali ed estere destinati a medici e farmacisti. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione degli artt. 108 e 109 TUIR, del d.m. 19 novembre 2008, dell’art. 17 L. 400/1988 e dell’art. 23 Cost., sostenendo che la CTR avesse fatto applicazione di un atto amministrativo generale privo di natura regolamentare e idoneità a incidere sulla tassabilità; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 113 c.p.c., 101 e 111 Cost. e 6 CEDU, sempre per il richiamo al d.m. 19 novembre 2008 ritenuto non legittimamente emanato; 3) violazione degli artt. 108 e 109 TUIR, per non avere la CTR applicato correttamente il criterio distintivo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza, che la ricorrente assumeva fondato sulla finalità promozionale delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni di inammissibilità prospettate dalla controricorrente e ha esaminato congiuntamente i tre motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che l’art. 108, comma 2, TUIR attribuisce espressamente al Ministro il potere di definire, con decreto, i requisiti di inerenza e congruità delle spese di rappresentanza, sicché non vi è violazione del principio di legalità né dell’art. 23 Cost. Ha inoltre ribadito che il discrimine tra spese di pubblicità e di rappresentanza dipende dalla finalità obiettiva perseguita: le prime hanno diretta finalità promozionale dei prodotti, le seconde mirano ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente qualificato come spese di rappresentanza i costi relativi a viaggi e soggiorni turistici organizzati per medici, in ragione della tipologia dei beni, dei destinatari e della natura stessa delle prestazioni. Il ricorso è stato pertanto rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il secondo periodo attribuisce al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di definire, con apposito decreto, i requisiti di inerenza e congruità delle spese di rappresentanza; il terzo periodo prevede la deducibilità delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla deducibilità dei costi, ma non ritenuto decisivo per sovvertire la qualificazione delle spese operata dai giudici di merito.
d.m. 19 novembre 2008
È considerato un atto attuativo coerente con la delega contenuta nell’art. 108 TUIR e idoneo a precisare le spese di rappresentanza, in particolare i viaggi turistici con significative attività promozionali.
Richiamato dalla ricorrente per negare natura regolamentare al decreto ministeriale, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il potere trova copertura nella legge tributaria.
art. 23 Cost.
Non è violato, poiché la determinazione del regime fiscale delle spese di rappresentanza deriva da una previsione di legge che delimita il potere amministrativo.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla Corte costituzionale per descrivere il principio di legalità dell’azione amministrativa, inteso anche in senso sostanziale.
art. 103 Cost.
Richiamato in funzione del principio di legalità dell’azione amministrativa.
art. 113 Cost.
Richiamato in funzione del principio di legalità dell’azione amministrativa e del controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi.
Indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro per la dedotta nullità della sentenza per violazione del giusto processo.
art. 101 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione del giusto processo.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione del giusto processo.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione del giusto processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il discrimine tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza va individuato in base alla finalità obiettiva perseguita: le prime hanno una diretta funzione promozionale dei prodotti o servizi, le seconde mirano ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa, con effetto sulle vendite solo mediato e indiretto.
- Quando il legislatore attribuisce a un decreto ministeriale il compito di definire criteri e requisiti di deducibilità di una categoria di spese, non vi è violazione del principio di legalità o dell’art. 23 Cost., purché la legge contenga una copertura sufficiente a delimitare fini, contenuto e modalità dell’intervento amministrativo.
- Nell’ambito delle imprese farmaceutiche, le spese per convegni, congressi o soggiorni turistici rivolti a medici possono integrare spese di rappresentanza quando, per struttura concreta, destinatari e contenuto della prestazione, risulti prevalente la funzione di prestigio/promozione indiretta dell’impresa rispetto alla promozione immediata dei prodotti.
- La qualificazione fiscale della spesa dipende dall’apprezzamento della concreta fattispecie e, se sorretta da motivazione coerente e conforme ai criteri giurisprudenziali, non è sindacabile in cassazione come mero riesame del fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11211/2026 del 27/04/2026
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11213/2026 del 27/04/2026
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11220/2026 del 27/04/2026
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11224/2026 del 27/04/2026
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11225/2026 del 27/04/2026
- ordinanza_civile · 27 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11228/2026 del 27/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →