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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36871/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto il ricorso, confermando la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla corte territoriale per mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

La lite nasce da una controversia su un sottotetto e su alcuni vani accessori di un edificio, con domanda di accertamento della natura condominiale del bene e di contestazione dell'uso esclusivo da parte di un condomino. In primo grado il tribunale ha accertato la natura condominiale del sottotetto e ha riconosciuto solo in parte l'usucapione di alcuni locali a favore dei convenuti. In appello, i soccombenti hanno dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario; la corte d'appello ha concesso un termine per la notifica, poi non rispettato, e ha dichiarato inammissibile il gravame per omessa integrazione del contraddittorio nel termine perentorio. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 330, 331 e 116 c.p.c., sostenendo che la notifica fosse stata eseguita presso il domicilio eletto del litisconsorte necessario e che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto invalida l'elezione di domicilio e, quindi, la notifica. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo: ha osservato che l'elezione di domicilio deve risultare dagli atti del giudizio di merito, che in sede di legittimità non è ammissibile produrre liberamente atti nuovi, e che incombe sulla parte l'onere di indicare e trascrivere l'atto rilevante ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; nel caso concreto, la pretesa dichiarazione di domicilio non risultava dai verbali di primo grado ed era comunque inidonea a dimostrare una valida elezione di domicilio ai fini della notifica. Sono state assorbite le ulteriori censure, ritenute generiche e confuse.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla validità della notificazione dell'impugnazione e alle modalità di notifica presso domicilio eletto

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato in tema di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario in appello

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente come parametro di valutazione delle prove e degli atti processuali

  • art. 372 c.p.c.

    indicato come limite alla produzione in cassazione di documenti non presenti nei gradi di merito, salvo i casi espressamente previsti

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    utilizzato per affermare l'onere della parte di indicare specificamente e trascrivere l'atto processuale rilevante anche quando la censura ha natura processuale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato da versare in caso di raddoppio

  • art. 1102 c.c.

    norma evocata nella domanda originaria per contestare l'uso esclusivo della cosa comune e la modifica della destinazione del bene comune

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio è un atto unilaterale che produce effetti indipendentemente dall'accettazione del domiciliatario, ma deve essere provata attraverso atti ritualmente acquisiti nel giudizio di merito.
  • In cassazione non è consentito fondare la censura su documenti nuovi o non risultanti dagli atti dei gradi di merito, salvo i limitati casi di produzione ammessi dall'art. 372 c.p.c.
  • Anche quando la censura riguarda vizi processuali, la parte ricorrente deve rispettare l'onere di specifica indicazione e trascrizione dell'atto rilevante ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • La mancata e tempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, nel termine assegnato dal giudice, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Ai fini della validità della notifica presso domicilio eletto, non basta un riferimento generico o una dichiarazione non idonea a dimostrare una vera elezione di domicilio per gli atti del processo in corso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoParti comuni
RamiProcesso civileDiritti realiCondominio
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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