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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29349/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per appropriazione indebita continuata e aggravata (sentenza del 03/02/2022) denunciando: (1) vizio procedurale per mancata comunicazione agli imputati dell'accoglimento della richiesta della parte civile di svolgere l'udienza di appello in forma pubblica e con trattazione orale (ex art. 23, comma 4, D.L. 9/11/2020 n.149 e successive modifiche), con conseguente violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.; (2) profili di merito rilevanti, con violazione di norme sostanziali e processuali (artt. 110, 627, 646, 131-bis cod. pen. e art. 192 cod. proc. pen.), per mancata valutazione di prove documentali (es. lettera di licenziamento del 06/02/2014), errata qualificazione giuridica della condotta (sottrazione di cose comuni vs appropriazione indebita), inesistenza del diniego di restituzione e mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso congiunto sul profilo processuale: ha accertato che non fu data comunicazione agli imputati dell'accoglimento della richiesta della parte civile di procedere con trattazione orale in udienza pubblica e che tale omissione integra nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., poiché il rito "partecipato" presuppone la presenza del difensore di fiducia. Ha precisato che la presenza di un difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non sanava il vizio legato al diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta (richiamato anche l'art. 6 CEDU). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Palermo per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Il mancato rispetto delle formalità previste da questa norma (nullità assolute elencate) è stato ritenuto integrato dall'omessa comunicazione della trattazione orale, configurando una nullità che giustifica l'annullamento della sentenza.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Connessa all'art. 178: la nullità assoluta prevista trova applicazione per l'omessa comunicazione relativa al rito partecipato in appello.

  • art. 23, comma 4, D.L. 9/11/2020 n.149 (e successive modifiche)

    La disciplina emergenziale sullo svolgimento delle udienze imponeva regole specifiche per le udienze in presenza; l'accoglimento della richiesta di trattazione orale in base a tale normativa richiedeva la comunicazione agli imputati e ai loro difensori.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    La nomina d'ufficio di un difensore ai sensi di tale norma non è idonea a sanare l'omessa comunicazione all'avvocato di fiducia e quindi non rimuove la lesione del diritto dell'imputato ad avere il difensore di sua scelta.

  • art. 6 CEDU, par. terzo, lett. c)

    Richiamato a sostegno del principio che l'imputato ha diritto ad un effettivo controllo difensivo e a scegliere il proprio avvocato; la nomina d'ufficio non sostituisce questa garanzia se è stata omessa la comunicazione preventiva.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato citata dai ricorrenti per contestare l'attribuzione indistinta della fattispecie ai due imputati; la Cassazione però non ha deciso sul merito, essendosi pronunciata sul vizio procedurale.

  • art. 627 cod. pen. (all'epoca vigente)

    Riferita dai ricorrenti in ordine alla possibile qualificazione della condotta di Biagio Caruso come sottrazione di cose comuni e alla causa di non punibilità prevista dal secondo comma; la Corte di Cassazione non ha approfondito la questione per effetto dell'annullamento procedurale.

  • art. 646 cod. pen.

    Norma sull'appropriazione indebita citata nella contestazione; i ricorrenti ne contestavano l'applicazione indistinta ma la decisione della Cassazione si è limitata al profilo procedurale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamata in relazione all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto che i ricorrenti ritenevano dovuta; la Suprema Corte non ha deciso sul merito, avendo annullato per nullità processuale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Citata dai ricorrenti come norma di disciplina della prova documentale e della valutazione delle prove; la Cassazione ha ritenuto il vizio procedurale prevalente e non ha esaminato approfonditamente questa doglianza.

  • art. 61, n. 11 cod. pen.

    Aggravante richiamata nell'imputazione (reato aggravato ai sensi dell'art. 61, n.11); menzionata nel contesto delle valutazioni di merito poi non affrontate dalla Cassazione per il gravame procedurale.

  • art. 2119 cod. civ.

    "licenziamento per chiusura del punto vendita" (documento citato)

    Citato dai ricorrenti come prova documentale rilevante per escludere la giusta causa o per chiarire i rapporti di lavoro; la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione subordinata al riesame da parte della Corte d'appello dopo l'annullamento.

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione agli imputati o ai loro difensori dell'accoglimento di una richiesta processuale che comporta la presenza obbligatoria in udienza integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. e può portare all'annullamento della sentenza impugnata.
  • La presenza in udienza di un difensore d'ufficio non supplisce al diritto dell'imputato ad avere il proprio difensore di fiducia quando la normativa processuale o la natura del rito richiedono la partecipazione del difensore scelto.
  • Le nullità procedurali rilevanti possono assorbire e impedire l'esame di questioni di merito: il giudice di legittimità può annullare senza rinvio quando il vizio processuale rende necessario il riesame da parte del giudice di merito.
  • In contesti regolati da norme emergenziali (es. disposizioni COVID), è comunque necessario rispettare le formalità di comunicazione previste; la disciplina emergenziale non può comprimere i diritti di difesa essenziali.
  • In situazioni analoghe, il difensore deve vigilare sulla ricezione di comunicazioni di udienza e, se omessa, eccepire tempestivamente la nullità per preservare i diritti dell'imputato; le parti civili e il PM non possono supplire alla mancanza di informazioni rivolte agli imputati.

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