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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01388/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

Un soggetto ha convenuto davanti al Tribunale un altro soggetto chiedendo l’accertamento della propria proprietà esclusiva su un terreno sito in Marettimo, la declaratoria di illegittima occupazione del fondo e la condanna al rilascio. L’attore ha dedotto di essere proprietario per metà per successione testamentaria dalla nonna materna e per l’altra metà per acquisto da alcune zie, chiedendo inoltre la nullità o inefficacia della donazione con cui un terzo aveva trasferito il terreno al convenuto, perché avente a oggetto un bene altrui. Il convenuto ha resistito e, in via riconvenzionale, ha domandato l’accertamento dell’acquisto per usucapione. Il Tribunale ha accolto la domanda principale, rigettato l’usucapione, dichiarato nulla la donazione e ordinato il rilascio. In appello il soccombente ha dedotto errata individuazione del bene, erronea valutazione delle prove e mancata prova del possesso ultraventennale utile a usucapire la quota pervenuta all’attore per successione testamentaria. La Corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo provato il possesso continuato, pacifico, pubblico e ininterrotto del fondo da parte dell’attore e dei suoi danti causa per oltre vent’anni, e non provato il possesso ultraventennale del convenuto. In cassazione il soccombente ha proposto tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la non residenza nell’isola di Marettimo dei resistenti e dei loro congiunti-testimoni; (2) omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente, per avere la Corte d’appello affermato apoditticamente la prova del possesso ultraventennale senza indicare le specifiche deposizioni; (3) violazione degli artt. 115 c.p.c., 832, 1158, 1140 e 2697 c.c., per asserito errore sull’onere della prova e per contrasto tra la motivazione sul merito e quella resa sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. formulate contro una decisione di appello che confermava la sentenza di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, in presenza di cd. doppia conforme, osservando che il ricorrente non aveva indicato e confrontato le diverse rationes fattuali delle due decisioni. Ha inoltre escluso la motivazione apparente, rilevando che la Corte territoriale aveva indicato, sia pure sinteticamente, le deposizioni testimoniali poste a base dell’accertamento del possesso ultraventennale; ha escluso anche la contraddittorietà della motivazione, perché le osservazioni sulle difficoltà della ricostruzione dei fatti rese in punto spese non erano incompatibili con l’esito probatorio raggiunto sul possesso. Infine, ha dichiarato inammissibile la doglianza di violazione di legge perché tendeva, in realtà, a ottenere una nuova valutazione delle prove in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella d’appello.

  • art. 348-ter c.p.c.

    applicabile ratione temporis

    Quando la sentenza d’appello è fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione delle norme relative all'onere della prova

    La censura che mira a ottenere una diversa valutazione delle prove è inammissibile in sede di legittimità.

  • art. 832 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sull’usucapione e sul possesso per contestare l’accertamento della proprietà e del possesso, senza che la Corte ravvisi una violazione di legge.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato quale norma sul possesso; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato in tema di usucapione; la Corte ha confermato l’accertamento di fatto del possesso ultraventennale.

  • art. 2697 c.c.

    L’asserita violazione dell’onere della prova è stata esclusa perché la censura tendeva in realtà a contestare il giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La motivazione è solo apparente quando manca del tutto l’indicazione del percorso logico-giuridico seguito; non lo è se la sentenza, pur sintetica, richiama gli elementi probatori posti a fondamento della decisione.
  • Non integra vizio di legittimità la contestazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e del merito della controversia.
  • L’affermazione resa dal giudice sulle spese o sulla difficoltà della ricostruzione dei fatti non determina, di per sé, contraddittorietà della motivazione rispetto alla diversa conclusione raggiunta sul merito, ove le due statuizioni riguardino profili differenti e non siano logicamente inconciliabili.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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