Cassazione Civile, Sentenza n. 35023/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in Cassazione, della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il rigetto dell'opposizione del ricorrente all'ordinanza del Tribunale (procedimento ex lege n.92/2012) relativa al licenziamento disciplinare per giusta causa notificato il 6.10.2017. Il licenziamento era stato motivato da contestazioni disciplinari fondate su indagini svolte da agenzia investigativa privata (assenze ripetute dal domicilio durante periodi di malattia, gestione del "Royal Ceres Pub" in giorni di malattia e svolgimento di attività lavorativa privata senza autorizzazione, violazione di obblighi di correttezza e buona fede). Il ricorso per cassazione contestava la decisione di merito con sei motivi (non dettagliati nella trascrizione), chiedendo annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. È stato rilevato che la Corte d'appello aveva comunicato in forma integrale la sentenza il 12/11/2019 al difensore del ricorrente (documentato dagli atti), pertanto il termine breve di 60 giorni previsto dall'art.1 comma 62 L. n.92/2012 era decorso da tale data. Il ricorso per cassazione è stato notificato il 14/7/2020, oltre il termine, con conseguente inammissibilità e senza esame del merito dei singoli motivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Legge n. 92/2012, art. 1 comma 62
La Corte ha applicato la regola del termine breve di 60 giorni per proporre il ricorso per cassazione a pena di decadenza, con decorrenza dalla comunicazione in forma integrale della sentenza da parte della cancelleria; essendo la comunicazione avvenuta il 12/11/2019, il termine è scaduto prima della notificazione del ricorso.
Codice di procedura civile, art. 115
I fatti risultanti dagli accertamenti investigativi sono stati considerati incontestati in giudizio ex art. 115 c.p.c. (ammissione e documenti), risultando quindi utilizzabili ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; la Corte territoriale ha ritenuto tali fatti dimostrati e non confutati.
Codice di procedura civile, art. 116
Sulla base degli accertamenti ritenuti incontestati, le risultanze investigative sono state utilizzate come elemento di prova dai giudici di merito per motivare la sanzione disciplinare espulsiva.
CCNL Mobilità - Area Contrattuale ACAF (punti 31.3-31.4, artt. 59 e 64 lett. n) e p))
I punti richiamati del CCNL disciplinano le obbligazioni del lavoratore in malattia (reperibilità, permanenza nel domicilio) e le fattispecie sanzionatorie; la Corte ha ritenuto che le condotte del lavoratore costituissero violazioni rilevanti e ripetute, non sanabili con sanzioni conservative ex art.59, ma assimilabili a violazioni gravi prevedibili alla lett. n) dell'art.64 e ai 'fatti e atti dolosi di notevole gravità' della lett. p), giustificando il licenziamento per giusta causa.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater
La Corte ha preso atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi della norma richiamata.
Norme sul ricorso a investigazioni private autorizzate
La Corte ha ritenuto legittima l'attività investigativa svolta da agenzia munita di licenza per verificare la causa delle assenze dal domicilio nelle fasce di reperibilità durante la malattia, ritenendo utilizzabili in giudizio i fatti emersi dall'investigazione.
Massime di principio
- In procedimenti disciplinari basati su indagini private, l'attività investigativa svolta da agenzie munite di licenza può essere legittima se diretta a verificare le cause dell'assenza dal domicilio nelle fasce di reperibilità durante la malattia; le risultanze possono costituire prova in giudizio se non adeguatamente contestate.
- Le condotte consistenti in ripetute assenze dal domicilio durante malattia e nello svolgimento di attività lavorativa privata incompatibile con lo stato di malattia possono integrare violazioni disciplinari gravi, tali da giustificare il licenziamento per giusta causa quando valutate unitariamente e con riferimento alla loro reiterazione e strumentalità.
- La sanzione conservativa prevista dal CCNL (es. art.59) può essere esclusa quando la condotta non sia episodica o colposa ma ripetuta e strumentale, avvicinandosi per gravità a fattispecie che giustificano il licenziamento espulsivo (art.64 lett. n) e p)).
- In sede di impugnazione in Cassazione, è essenziale calcolare correttamente i termini: il termine breve di 60 giorni per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione della sentenza completa da parte della cancelleria; la mancata contestazione tempestiva della data/forma di comunicazione espone a rischio di inammissibilità per tardività.
- Se si contesta la comunicazione della sentenza (ad es. si sostiene che il testo integrale non sia stato ricevuto), è importante produrre subito prove contrarie (estratto telematico, attestazioni di ricezione, comunicazioni formali) e sollevare l'eccezione di tempestività prima possibile.
- Se il ricorso di merito viene dichiarato inammissibile per tardività dalla Cassazione, il Collegio non entrerà nel merito dei motivi di doglianza; dunque, questioni processuali preliminari (ricezione della sentenza, termini, notificazioni) possono essere decisive quanto — o più — del merito sostanziale.
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