Cassazione Civile, Sentenza n. 35051/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, maestra d'infanzia con contratti a tempo determinato, ha contestato di aver subito una discriminazione retributiva rispetto alle maestre in ruolo del medesimo Comune, sostenendo che il Comune avesse applicato il CCNL del Comparto Scuola ai suoi rapporti e non le fosse però riconosciuta la medesima progressione economica ("scatti"/fasce stipendiali) spettante alle in ruolo. Il Tribunale di Bologna aveva accolto le sue domande riconoscendo differenze retributive; la Corte d'Appello le ha respinte ritenendo non provata la migliore retribuzione delle maestre in ruolo e richiamando l'assunto che gli "scatti" non costituiscono elemento retributivo estendibile ai precari. In cassazione la ricorrente ha dedotto plurime violazioni di legge e vizi motivazionali insistendo sul fatto che il Comune aveva applicato i CCNL Scuola e che le progressioni economiche avrebbero dovuto essere riconosciute anche alle supplenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Pur correggendo la motivazione della Corte territoriale, la Corte di cassazione ha ritenuto infondata la domanda perché, a fronte dei fatti accertati in merito all'applicazione dalla pubblica amministrazione di un determinato contratto collettivo, il contratto collettivo applicabile ai dipendenti delle scuole comunali era quello del Comparto Regioni e Autonomie Locali (non il CCNL Scuola). Tale contratto non prevede automatismi tra anzianità e progressione economica per il personale degli enti locali (la progressione orizzontale avviene per merito comparativo), e dunque non sussisteva un diritto alla stessa progressione riconosciuta alle maestre in ruolo secondo i CCNL Scuola. Inoltre la Corte ha ribadito che benefici illegittimamente attribuiti ai dipendenti a tempo indeterminato non possono essere invocati dai lavoratori a termine come attenuazione della natura a termine del rapporto (clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE). Sono state compensate le spese del giudizio di cassazione e disposta la verifica dell'eventuale pagamento integrativo del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165/2001, art. 2, comma 3
Stabilisce che i rapporti individuali dei dipendenti pubblici sono contrattualmente regolati; la Corte ha richiamato il vincolo per la P.A. di attenersi al contratto collettivo del proprio comparto.
Attribuisce alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico e il principio di parità di trattamento contrattuale; la Corte ha ritenuto che la P.A. non possa creare trattamenti economici difformi dalla contrattazione collettiva.
d.lgs. n. 165/2001, art. 40, comma 2
Definisce i comparti di contrattazione; la Corte ha utilizzato questa norma per affermare che ai dipendenti delle scuole comunali doveva applicarsi il CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali.
Norma citata nelle discussioni relative agli "scatti" biennali per docenti di religione; la Corte ha precisato che gli scatti previsti da tale norma non sono il fondamento della pretesa della ricorrente e che gli "scatti" non costituiscono automaticamente elemento retributivo estendibile ai precari.
Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, clausola 4
Principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato: la Corte ha interpretato la clausola nel senso che il fattore protetto è la natura a termine del rapporto e non può essere usata per estendere trattamenti che risultino illegittimi rispetto alla contrattazione collettiva.
codice di procedura civile, art. 360 nn. 3-5 e 4
Norme sui motivi di cassazione: la Corte ha esaminato le censure (vizi di motivazione, violazione di norme, omesso esame di fatti) e ha ritenuto il rigetto del ricorso conforme a diritto, correggendo la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
codice di procedura civile, art. 384, comma 2 e art. 384, comma 4
art. 384, comma 2; art. 384, comma 4
Autorizza la Corte di cassazione a qualificare in diritto i fatti pervenuti dalle fasi di merito e, se possibile, a decidere il ricorso anche con diversa motivazione rispetto a quella delle parti; la Corte ha esercitato tale potere correggendo la motivazione pur confermando il rigetto.
codice di procedura civile, art. 115, art. 112, art. 329
art. 115; art. 112; art. 329
Richiamate nelle censure della ricorrente (esame delle prove e dei fatti, rispetto del perimetro della domanda e divieto di giudicato su questioni non impugnate); la Corte ha valutato tali profili e ritenuto che il risultato di rigetto fosse comunque corretto per ragioni connesse all'applicazione del contratto collettivo competente.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo dovuto in caso di impugnazione integralmente rigettata.
CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali
contratti collettivi successivi (es. 31.3.1999 e seguenti)
Applicabile al personale delle scuole comunali: la Corte ha richiamato che in detto Comparto la progressione economica non è automatica in ragione dell'anzianità ma avviene per merito comparativo, motivo per cui la pretesa della ricorrente di ricevere le medesime progressioni delle maestre in ruolo era infondata.
Massime di principio
- Il lavoratore pubblico deve valutare quale CCNL sia effettivamente applicabile al suo rapporto: diritti retributivi si fondano sul CCNL del comparto competente e non su applicazioni difformi poste in essere dall'amministrazione.
- La clausola di non discriminazione per i lavoratori a termine (direttiva 1999/70/CE, clausola 4) protegge la natura a termine del rapporto; non consente di estendere ai precari benefici che risultino illegittimamente attribuiti ai permanenti in contrasto con la contrattazione collettiva.
- Gli "scatti" di anzianità e le progressioni economiche possono avere natura diversa a seconda del comparto: occorre distinguere tra scatti automatici previsti da specifiche norme/contratti e progressioni orizzontali legate al merito o a fasce previste da altro CCNL.
- Nei giudizi contro P.A. il giudice può reperire e applicare d'ufficio il CCNL pertinente (iura novit curia); la prova del lavoratore deve mirare a dimostrare: a) il CCNL applicato dall'amministrazione; b) l'esistenza di un trattamento difforme, e c) che la differenza è riconducibile al fattore protetto (es. natura a termine) o a una norma collettiva applicabile.
- La Corte di cassazione può decidere il ricorso anche sulla base di una diversa motivazione giuridica purché i fatti siano quelli accertati nei gradi di merito e non si modifichi la domanda o si introducano eccezioni nuove.
- Un provvedimento o atto amministrativo che attribuisca retribuzioni incompatibili con il CCNL non genera automaticamente un diritto stabile del lavoratore se non trova fondamento nella contrattazione collettiva.
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