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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 35145/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente deduceva l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato (7 contratti con due proroghe dal 8.1.2007 al 30.6.2014) per il profilo di operatore servizi prima infanzia, contestando l'apposizione di termini e la mancata indicazione della causa di sostituzione nei contratti, nonché il superamento del limite complessivo di 36 mesi. Chiedeva il risarcimento del cosiddetto danno comunitario. In primo grado il Tribunale ha riconosciuto l'illegittimità di alcuni termini e ha liquidato danni pari a 10 mensilità. La Corte d'Appello ha invece rigettato le domande risarcitorie ritenendo che l'intervenuta stabilizzazione, con decorrenza 28.8.2014 a seguito di concorso 2011 con riserva del 40% per il personale precario, avesse già rimedaito l'illecito, compensando le spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo ma ha accolto il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso. Ha cassato la sentenza della Corte d'Appello nei limiti indicati, rinviando alla Corte territoriale per un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati. La Corte di Cassazione ha rilevato, in particolare: 1) la necessità che il giudice di merito accerti il superamento del limite dei 36 mesi in modo puntuale, trattandosi di autonoma ragione di illegittimità; 2) l'onere del datore di lavoro di dimostrare le causali temporanee e di indicarne la causa effettiva nei contratti; 3) che la stabilizzazione puo rappresentare misura riparatoria dell'abuso solo se sussiste una stretta correlazione diretta e immediata fra abuso e procedura di stabilizzazione (stabilizzazione determinata dall'abuso o prevista da misure legislative o procedure riservate), mentre l'immissione in ruolo all'esito di un concorso generale, anche se attinge graduatorie formate con precedenti contratti a termine, non ha di per sé efficacia sanante salvo prova della correlazione causale; 4) il lavoratore puo comunque allegare e provare danni ulteriori non rimossi dalla stabilizzazione.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Si richiamano le condizioni per l'utilizzo di contratti a termine nella pubblica amministrazione; la norma rinvia alla disciplina del d.lgs. n. 368/2001 e richiede esigenze esclusivamente temporanee ed eccezionali.

  • d.lgs. n. 368/2001 (art. 5, art. 10 e art. 10 comma 4-bis)

    Disciplina i contratti a termine nel settore privato e la relativa disciplina applicabile alle amministrazioni pubbliche; l'art.10 comma 4-bis, nella versione richiamata, contiene disposizioni specifiche riguardo al personale scolastico e agli asili nido e scuole dell'infanzia.

  • Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    Fornisce il criterio comunitario per la tutela contro l'abuso dei contratti a termine: gli Stati membri possono prevedere la trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato come misura sanzionatoria; la Corte ha interpretato che tale trasformazione, quando certa e non aleatoria, può escludere il diritto a un risarcimento pecuniario aggiuntivo.

  • Direttiva 1999/70/CE e giurisprudenza CJEU (causa C-494/17 Rossato e altre)

    La Corte di Giustizia ha chiarito che la trasformazione certa e prevedibile del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato puo sanare l'abuso e che le procedure concorsuali ordinarie non sono di per sé adeguate a sanzionare l'abuso a meno che non diano certezza di stabilizzazione.

  • art. 1223 cod. civ.

    Richiama il rapporto di causalita tra illecito e danno: la stabilizzazione ha efficacia riparatoria soltanto se vi e un rapporto di causa-effetto diretto e immediato tra abuso e stabilizzazione.

  • art. 360 cod. proc. civ. (commi per i motivi di cassazione)

    Norma richiamata per valutare le doglianze di legittimità in cassazione (es. n.4 vizio di motivazione o error in procedendo; n.3 violazione di norme sostanziali).

  • artt. 434, 437 e 115 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione alla censura per decisione fondata su circostanze processuali non rilevate o su eccezioni nuove; questioni procedurali sulla inammissibilità di nuove eccezioni in appello e sulla nullità della sentenza di appello se fondata su fatti non emergenti dagli atti.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiama l'onere della prova: nella vicenda il giudice ha sottolineato che spetta al datore di lavoro dimostrare le ragioni giustificative dei termini nei contratti.

Massime di principio

  • La stabilizzazione del lavoratore a tempo indeterminato puo sanare l'abuso di contratti a termine e precludere il diritto al risarcimento pecuniario solo se la stabilizzazione e direttamente e immediatamente causata dalla successione dei contratti a termine o da misure legislative/procedure riservate che garantiscono la certezza della trasformazione.
  • L'immissione in ruolo ottenuta tramite concorso ordinario, anche se il candidato ha maturato esperienza con contratti a termine, non ha di regola efficacia riparatoria automatica; occorre prova di una stretta correlazione causale fra abuso e procedura di stabilizzazione.
  • Spetta al datore di lavoro la prova delle causali temporanee ed eccezionali e della concreta causa della sostituzione indicata nei contratti; l'assenza di una causale specifica nei contratti e il superamento del limite complessivo di 36 mesi costituiscono autonome ragioni di illegittimità.
  • Il superamento del limite dei 36 mesi va accertato in modo puntuale e cronologico: la verifica non puo essere meramente globale sull'arco di tempo, ma deve considerare i periodi effettivamente coperti dai singoli contratti.
  • La questione di stabilizzazione sollevata in sede di appello puo essere rilevata dal giudice anche d'ufficio se supportata da allegazioni e prove regolarmente acquisite; tuttavia, per il sindacato in cassazione, il ricorrente deve indicare con precisione gli elementi processuali e documentalmente individuare il fatto processuale contestato.
  • Il lavoratore puo comunque allegare e provare danni ulteriori o diversi dall'effetto della stabilizzazione; la stabilizzazione non esclude automaticamente la possibilita di ottenere risarcimenti supplementari se si dimostrano danni specifici e non presuntivi.

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