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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 35052/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo relativa al periodo 1978-1985 e il suo computo ai fini giuridici ed economici (aumenti stipendiali, progressione di fascia, maggiorazioni RIA e effetti di quiescenza). In primo grado il Tribunale aveva ritenuto sussistente il diritto, mentre la Corte d'Appello di Bologna, riformando, ha ritenuto che l'accertamento richiesto non avesse utilità concreta e quindi che mancasse l'interesse ad agire della ricorrente; il Comune aveva eccepito la carenza di interesse ad agire e la Corte d'Appello ha accolto tale doglianza. Con ricorso per cassazione la Santucci ha denunciato violazioni di norme processuali e omissioni di motivazione oltre al vizio di mancata valutazione degli effetti economici e giuridici del riconoscimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'Appello ha statu t o non sul merito ma sulla carenza dell'interesse ad agire della ricorrente, ritenendo legittimo il sindacato sulla mancanza di utilità concreta del provvedimento richiesto. La Cassazione ha richiamato principi di giurisprudenza sulle modalità di accertamento dell'interesse ad agire (anche d'ufficio e indipendente dalla tempestività della deduzione) e sui limiti del sindacato in Cassazione circa l'omesso esame dei 'fatti' e la motivazione. Ha inoltre ritenuto inammissibili alcune censure relative all'omessa considerazione di circostanze non qualificabili come fatti decisivi ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (esborsi e competenze professionali) e riconosciuta la sussistenza dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1 quater.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n.4

    Fondamento delle censure per violazione di legge; la Corte valuta la correttezza dell'interpretazione e applicazione delle norme di diritto dedotte dalla ricorrente.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n.5

    Limita il sindacato di Cassazione agli omissioni riguardanti fatti 'storici' e decisivi; la Corte ha escluso che le deduzioni della ricorrente costituissero fatti tali da integrare il vizio denunciato.

  • art. 100 c.p.c.

    Riferimento a regole sulla prova e documenti nel processo civile, qui richiamato nella censura iniziale dalla ricorrente; la Corte non ha dato rilievo alla presunta violazione.

  • art. 112 e art. 434 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai limiti dell'impugnazione e alla necessità di specificità delle doglianze; la Corte ha ritenuto che il motivo di appello del Comune contestava la utilità concreta della pronuncia, sufficiente a devolvere la questione dell'interesse ad agire.

  • art. 329 c.p.c.

    Riferimento al giudicato interno; la Corte ha spiegato i limiti della formazione del giudicato interno e quando una pronuncia può ritenersi autonoma e capace di formare giudicato.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiesta dalla ricorrente di termine per memorie quando la Corte d'Appello ha rilevato d'ufficio l'interesse ad agire; la Corte ha ritenuto che la questione era stata introdotta dalle parti e quindi non sussisteva la violazione.

  • d.P.R. n.115/2002 art.13 comma 1 quater

    Norma sul contributo unificato supplementare in caso di impugnazione integralmente rigettata; la Corte ha dato atto della sua applicabilità e dell'obbligo di versamento da parte della ricorrente.

  • Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (clausola 4)

    Normativa europea richiamata in relazione al principio di pari dignità del servizio pre-ruolo; la Corte d'Appello ha valutato che l'applicazione di tale principio non assicurava utilità concreta nel caso specifico.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami principali: Ordinanza n.34388/2022; Cass. n.13485/2014; Cass. S.U. n.26283/2022; Cass. n.24358/2018; Cass. n.22411/2023; Sez. Un. n.8053/2014; Sez. Un. n.22232/2016)

    Più pronunce richiamate per i principi su interesse ad agire, sindacato di legittimità sulla motivazione e limiti dell'art. 360 n.5 c.p.c.; orientano la Corte nel ritenere legittima la valutazione di carenza di interesse ad agire e nel delimitare la portata delle censure in cassazione.

Massime di principio

  • L'interesse ad agire va valutato in relazione all'utilità concreta del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata e può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • La tempestività o tardività della deduzione dell'interesse ad agire non esclude la possibilità per il giudice di rilevarne la carenza, se l'assenza di utilità del provvedimento è evidente.
  • Per formare giudicato interno su una questione occorre che la pronuncia sia autonoma e risolva una questione dotata di individualità: mere affermazioni premiali o condizioni antecedenti non sempre producono giudicato.
  • In cassazione le censure per omesso esame di 'fatti decisivi' (art. 360 n.5) sono ammissibili solo quando il fatto omesso sia un preciso accadimento storico o circostanza materiale decisiva; argomentazioni o deduzioni non costituiscono fatti ai sensi della norma.
  • Chi invoca il riconoscimento di anzianità pre-ruolo per ottenere effetti economici e giuridici deve dimostrare la concreta idoneità di tale riconoscimento a produrre un vantaggio attuale e concreto (es. variazione effettiva di fascia retributiva o importi percepibili), non solo potenziale o meramente accademico.
  • Le doglianze di insufficienza della motivazione sono sindacabili in Cassazione solo quando emergano palesi carenze formali o contrasti irriducibili nella motivazione; la mera richiesta di maggiore approfondimento non è sufficiente.

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