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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 35020/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva ritenuto giustificato il licenziamento disciplinare del ricorrente (Dirigente, Direttore del Personale) intimato il 21/01/2016. Le censure denunciavano, tra l’altro: l'illegittimità delle contestazioni disciplinari relative alla gestione di corsi "Excel" senza coinvolgere il responsabile IT; la presunta illiceità della richiesta ai titolari di permessi L.104/1992 di una programmazione trimestrale e del certificato medico per ogni assenza; la mancata previsione di retribuzione variabile nel contratto di un terzo lavoratore (ing. Cuccu) nonostante fosse contemplata nella proposta di assunzione; l'esistenza di una prassi aziendale che giustificherebbe il comportamento; omissione di esame di fatti rilevanti (selezione del successore) e vizi motivazionali e procedurali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Corte d'appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto che: la Corte territoriale abbia svolto un adeguato e argomentato accertamento di merito a fondamento della decisione; per il dirigente è sufficiente che il comportamento incrini il rapporto fiduciario perché il licenziamento disciplinare sia giustificato (la giustificatezza non richiede la stessa ratio della "extrema ratio" applicabile ai non dirigenti); non esiste norma di legge o vincolante CCNL che imponga la programmazione trimestrale o la certificazione medica per le assenze per L.104/1992, e comunque una prassi aziendale non può creare obblighi vincolanti di natura normativa; le censure in larga parte erano valutazioni di merito insindacabili in cassazione o generiche/inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto).

Norme richiamate

  • legge n. 104/1992

    La Corte rileva che la legge non impone una programmazione trimestrale né la richiesta di certificazione medica per le assenze fruite ai sensi della L.104; le limitazioni imposte dal datore non trovano diretto fondamento normativo nella legge stessa.

  • CCNL Gomma Plastica (8 gennaio 2014)

    art. 34, terzo comma: "comunicazione trimestrale, da parte del lavoratore titolare dei permessi stabiliti dall’art. 33 della legge n. 104/1992, per iscritto al datore di lavoro del calendario di prevista fruizione dei permessi, al fine di agevolare le necessarie sostituzioni"

    La norma è prevista per il personale non dirigente; la Corte ritiene che essa non sia automaticamente applicabile alla figura del dirigente tramite il filtro di compatibilità (art.27 CCNL Dirigenti), per le caratteristiche di autonomia e discrezionalità della figura dirigenziale.

  • CCNL Dirigenti Industria

    art. 27; art. 19; art. 16 (citato in prime note come fonte per indennità supplementare)

    Art.27: disciplina la compatibilità delle norme dei contratti collettivi del personale non dirigente con la figura del dirigente; la Corte ne utilizza il principio per escludere l'applicabilità automatica dell'art.34 del CCNL Gomma Plastica. Art.19: richiamato in relazione alla nozione di "giustificatezza" del licenziamento del dirigente. Art.16: relativo alla indennità supplementare (veniva chiesta dal ricorrente in primo grado).

  • Codice Civile

    artt. 1362 e ss.; art. 1175 c.c.

    Art.1362 ss.: richiamati come canoni di interpretazione contrattuale; la Corte ha ritenuto le doglianze sull'interpretazione generiche e inammissibili. Art.1175 (diligenza): richiamato dalle parti ma le censure erano, in gran parte, ricadute nel sindacato di merito insindacabile in Cassazione.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 378 c.p.c.; art. 115 c.p.c.; art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.

    Art.378: citato per memoria illustrativa. Art.115 c.p.c.: invocato dal ricorrente per nullità per presunta utilizzazione di prove non introdotte, la Corte esclude la violazione. Art.360 n.5: richiamato per delimitare il sindacato in Cassazione ai vizi di motivazione e per ribadire che molte censuresono valutazioni di merito non sindacabili.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in dispositivo per attestare la sussistenza dei presupposti per eventuali comunicazioni amministrative (la sentenza prende atto di quanto previsto dall'articolo).

Massime di principio

  • Per il dirigente la soglia di "giustificatezza" del licenziamento è più bassa rispetto alla "giusta causa": è sufficiente un comportamento che incrini il rapporto fiduciario e la sua adeguatezza all'incarico; il giudizio è in larga parte rimesso al giudice di merito.
  • L'assenza di una norma di legge o di una clausola collettiva vincolante significa che pratiche aziendali o richieste organizzative (es. programmazione L.104 o richiesta di certificati medici) non sono automaticamente illecite, ma non possono neppure creare obblighi normativi se sono mere prassi non concordate con le controparti o non previste contrattualmente.
  • La prassi aziendale, salvo che non abbia carattere pattizio o sia stata concordata con organi competenti (o prevista da fonti cogenti), non è idonea a costituire una fonte vincolante che escluda la rilevanza disciplinare di condotte del dirigente.
  • In cassazione molte censure si risolvono in contestazioni della valutazione di merito (ricostruzione fattuale e apprezzamento della prova): tali censure sono inammissibili o infondate se la motivazione della corte d'appello è adeguata e argomentata; il sindacato è invece consentito per vizi specifici di motivazione ex art.360 c.p.c., comma 1, n.5.
  • La legittima attivazione da parte del datore di lavoro di procedure di selezione per sostituzioni o riorganizzazioni non è di per sé indice di strumentalità del procedimento disciplinare, a meno che non emerga prova decisiva della pretestuosità.
  • Nel contenzioso disciplinare è essenziale che l'addebito contestato sia adeguatamente provato: la Corte può valorizzare omissioni o disattenzioni del dirigente (es. mancata verifica della corrispondenza tra proposta e contratto) come elementi rilevanti ai fini della perdita di affidamento.

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