Cassazione Civile, Sentenza n. 35077/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato il 15 marzo 2012 al dirigente per gravi irregolarità nella Commissione Esaminatrice della procedura di selezione del 2008 (tardiva/o mancata valutazione di domande, assunzione di un candidato senza prova pratica, mancata convocazione alla preselezione di tutti gli aventi causa). Il ricorrente ha dedotto: (i) tardività della contestazione disciplinare; (ii) violazione del principio di specificità della contestazione e del diritto di difesa, nonché mancanza di criteri oggettivi di preselezione imposti dal bando; (iii) natura ritorsiva/politica del licenziamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato le domande del lavoratore. La Corte territoriale aveva ritenuto tempestiva la contestazione (legate alle risultanze della Commissione d'Inchiesta interna dell'8/2/2012), fondate le contestazioni disciplinari relative all'operato nella selezione e legittimo il licenziamento per giusta causa in quanto la condotta, anche per il ruolo apicale del dirigente, aveva leso il rapporto di fiducia. La Cassazione ha inoltre escluso la natura ritorsiva del licenziamento e ha ritenuto i motivi inammissibili anche per non aver il ricorrente dimostrato la diversità delle ragioni di fatto tra le due decisioni (doupla conformità). Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese in favore della controricorrente (esborsi €200,00; compensi €10.000,00 oltre spese generali 15% e accessori) e ad eventuale versamento del contributo unificato secondo i presupposti.
Norme richiamate
legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
Citata in relazione alla disciplina del licenziamento individuale; la Corte ha esaminato la tempestività della contestazione disciplinare alla luce del principio di immediatezza relativa.
Codice di procedura civile
Richiamato tra le norme processuali relative alla proposizione dei motivi e alle regole di impugnazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità dei motivi in base ai criteri processuali.
Codice di procedura civile
Riferimento alle formalità processuali dell'atto di appello/ricorso; utilizzato nel quadro delle censure procedurali svolte.
Codice di procedura civile
Norma richiamata per la comunicazione di memorie dalle parti nel giudizio; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi di questa norma.
Codice di procedura civile
art. 348ter, comma 5 c.p.c.
Applicata ratione temporis per richiamare il principio della 'doppia conforme': l'assenza di indicazione e prova della diversità delle ragioni di fatto tra le due decisioni rende inammissibili le censure che lamentano omesso esame di fatto decisivo.
Codice di procedura civile
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato per spiegare i limiti delle impugnazioni per motivo di motivazione o omesso esame di fatto decisivo; la Corte sottolinea l'onere di indicare fatti diversi per superare l'inammissibilità.
Codice civile
Principio di comportamento secondo correttezza; applicato nell'analisi degli obblighi del datore nell'attuazione della procedura selettiva.
Codice civile
Principio di buona fede nell'esecuzione del contratto; richiamato per valutare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'indizione del bando.
Codice civile
Richiamato circa i criteri di interpretazione delle clausole del bando come atti unilaterali aventi contenuto sostanziale e formale; la Corte ha distinto interpretazione letterale per prescrizioni formali e interpretazione complessiva per criteri sostanziali.
Codice civile
Richiamato per il criterio interpretativo nei limiti della ragionevolezza e buona fede nella lettura delle clausole del bando.
Codice civile
Invocato dal ricorrente in relazione alla tutela della salute e sicurezza (omessa valutazione) ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili e comunque rientranti nella valutazione di merito.
Costituzione
Richiamato dal ricorrente (probabile in tema di libertà d'impresa e limiti) ma la Corte non ha accolto la teoria di ritorsione politica come decisiva.
D.P.R. 115/2002
Norma citata in relazione al contributo unificato: la sentenza dà atto dei presupposti processuali per il versamento del contributo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La tempestività della contestazione disciplinare va valutata in senso relativo: il ritardo può essere giustificato dal tempo necessario per l'accertamento dei fatti o dalla complessità organizzativa. Tale valutazione spetta al giudice di merito e la Cassazione la sindaca solo se la motivazione è illogica o assente.
- Nei concorsi/selection procedures gestiti da privati, il bando è atto unilaterale le cui clausole procedurali (termine di presentazione domande, adempimenti formali) vanno interpretate prevalentemente alla lettera per salvaguardare trasparenza e affidamento; le clausole sostanziali (criteri di selezione) ammettono un'interpretazione complessiva.
- La contestazione disciplinare deve restare sostanzialmente identificabile rispetto ai fatti inizialmente contestati: una modifica che introduca fatti nuovi e difformi, tale da pregiudicare il diritto di difesa, può rendere illegittimo il provvedimento sanzionatorio.
- Per far valere in Cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo quando esiste una doppia conforme, il ricorrente deve indicare e dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni impugnate; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La prova di un licenziamento 'ritorsivo' richiede dimostrare che l'intento vendicativo sia stato determinante ed esclusivo della decisione di licenziare, indipendentemente da altre ragioni che comunque giustifichino l'interruzione del rapporto.
- Le questioni relative alla valutazione delle prove e all'apprezzamento dei fatti attengono alla sfera di competenza del giudice di merito; la Suprema Corte interviene limitatamente a vizi di motivazione o a questioni di diritto ben circostanziate.
- Il rigetto del ricorso con inammissibilità comporta generalmente condanna alle spese e può comportare il raddoppio del contributo unificato se ricorrono i presupposti normativi.
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