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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22382/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2014, riferita all'omesso versamento dell'IVA esposta nel quadro VH del Mod. IVA/2015 nei confronti di una società acquirente di tartufi da raccoglitori occasionali. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo disapplicabile l'art. 1, comma 109, della L. n. 311/2004, perché incompatibile con la normativa unionale, e aveva riconosciuto alla società il diritto alla detrazione dell'IVA iscritta a ruolo. In cassazione l'Agenzia ha proposto ricorso per un motivo, ma nel corso del giudizio entrambe le parti hanno depositato documentazione attestante l'adesione della contribuente alla definizione agevolata delle controversie di cui alla L. n. 197/2022 e l'integrale pagamento di quanto dovuto, chiedendo l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha accolto le istanze congiunte delle parti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e ha posto le spese processuali a carico della parte che le aveva anticipate. La decisione di merito sul motivo di ricorso è stata resa superflua dall'intervenuto perfezionamento della definizione agevolata della lite. Non è stata quindi esaminata la questione relativa alla disapplicazione dell'art. 1, comma 109, L. n. 311/2004 o alla detrazione dell'IVA.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e per la regolazione delle spese in caso di definizione della lite tributaria.

  • L. n. 197/2022

    Utilizzata quale base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie, la cui adesione e il cui integrale pagamento hanno determinato il perfezionamento della procedura e l'estinzione del processo.

  • art. 1, comma 109, L. n. 311/2004

    Era la disposizione fiscale discussa nel merito della controversia, relativa all'obbligo di autofattura negli acquisti di tartufi da raccoglitori occasionali, ma la Corte non si è pronunciata sul punto per sopravvenuta estinzione.

Massime di principio

  • Quando entrambe le parti danno atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria, con integrale pagamento degli importi dovuti e accettazione dell'istanza da parte dell'Amministrazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta definizione agevolata rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse alla decisione sul merito della lite.
  • In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese seguono la regola indicata dalla normativa processuale tributaria richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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