Cassazione Civile, Ordinanza n. 21169/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2008, relativo a fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di acquisti di beni e servizi da società ritenute cartiere o comunque inserite in una frode fiscale. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo non provata la consapevolezza della società acquirente di partecipare alla frode, valorizzando l'assoluzione penale del legale rappresentante, la regolarità apparente dei pagamenti, la funzionalità economica dell'uso di intermediari e altri elementi ritenuti idonei a escludere la conoscibilità dell'illecito. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sulla violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e, nel secondo motivo, anche degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente riconosciuto la detrazione dell'IVA senza applicare correttamente i criteri probatori in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, omettendo di considerare che non basta escludere la partecipazione dolosa del cessionario, ma occorre verificare anche la sua negligenza professionale e la diligenza esigibile nella scelta dei fornitori.
La decisione
La Corte ha accolto unitariamente i motivi di ricorso, affermando che nella fattispecie di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni e deve dimostrare, oltre alla fittizietà del fornitore, gli indizi idonei a far ritenere che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode IVA. Una volta raggiunta tale prova, incombe sul contribuente dimostrare di aver agito in buona fede e con la massima diligenza esigibile. La CTR, invece, aveva valorizzato in modo decisivo la sola mancata prova della partecipazione volontaria alla frode e aveva trascurato il valore sintomatico degli elementi indiziari offerti dall'Ufficio (società fornitrici prive di struttura e personale, omissione sistematica di dichiarazioni e versamenti IVA, pagamenti diretti al reale fornitore, modalità anomale di ritiro della merce), incorrendo in errore sulla distribuzione dell'onere della prova. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
il diritto alla detrazione IVA non sussiste, in linea di principio, quando l'operazione è soggettivamente inesistente; il diniego è però un'eccezione al principio di neutralità e l'Amministrazione deve provare i presupposti ostativi alla detrazione, anche per presunzioni.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.
regola il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; solo dopo spetta al contribuente la prova contraria della buona fede e della massima diligenza.
le presunzioni semplici possono fondare la prova dell'operazione soggettivamente inesistente e della consapevolezza del cessionario, se sorrette da elementi gravi, precisi e concordanti.
è la disciplina IVA di riferimento, in particolare quanto alla detraibilità dell'imposta sugli acquisti.
Massime di principio
- In tema di IVA detraibile, nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche tramite presunzioni, non solo che il fornitore sia fittizio ma anche che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
- La mera regolarità formale delle fatture, della contabilità o dei pagamenti non è sufficiente a fondare il diritto alla detrazione se risultano indizi oggettivi di anomalia dell'operazione e di fittizietà del cedente.
- Il contribuente, una volta superata dall'Ufficio la soglia probatoria iniziale, deve dimostrare di aver agito in buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, acquisendo informazioni sull'effettiva esistenza e affidabilità del fornitore.
- Il giudice di merito che esamini una frode IVA deve valutare il complesso degli indizi offerti dall'Amministrazione secondo le regole della prova presuntiva e non può richiedere, per negare la detrazione, la sola prova della partecipazione dolosa del contribuente alla frode.
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