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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37922/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati, condannati in primo grado e poi in appello a un anno di reclusione ciascuno per condotte di mendacio e omissione di informazioni rilevanti ai fini dell'ottenimento e del mantenimento del reddito di cittadinanza, hanno proposto ricorso per cassazione articolando due censure. Con il primo motivo hanno dedotto la nullità della sentenza per violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che l'art. 7 del D.L. n. 4/2019 sarebbe stato abrogato dalla L. n. 197/2022 con efficacia dal 1 gennaio 2024 e che, quindi, la norma incriminatrice non potesse applicarsi ai fatti pregressi; hanno inoltre contestato che potessero ravvisarsi i diversi reati di cui agli artt. 316-ter o 640-bis c.p. Con il secondo motivo hanno censurato il diniego della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 20-bis c.p., lamentando che la motivazione della Corte d'appello fosse apparente o manifestamente illogica, perché fondata sull'asserita inefficacia deterrente della sanzione pecuniaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'abrogazione dell'art. 7 del D.L. n. 4/2019, rilevando che, alla data della sentenza impugnata, la norma incriminatrice era ancora operante per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, in forza del quadro normativo successivo e della giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata. Ha inoltre escluso che vi fosse un vizio motivazionale nel diniego della conversione della pena, osservando che la Corte territoriale aveva fondato il diniego su criteri di cui all'art. 133 c.p. e su una valutazione discrezionale congruamente motivata. Conseguentemente ha posto a carico dei ricorrenti le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4

    Norma incriminatrice relativa alle condotte mendaci e omissive finalizzate all'indebita percezione del reddito di cittadinanza; la Corte ne afferma la perdurante applicabilità per i fatti commessi entro il 31 dicembre 2023.

  • art. 1, comma 318, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Ha disposto l'abrogazione dell'art. 7 del D.L. n. 4/2019 con decorrenza dal 1 gennaio 2024, ma senza effetto retroattivo tale da travolgere i fatti commessi prima di quella data.

  • art. 13, comma 3, D.L. 4 maggio 2023, n. 48

    "al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023"

    Disposizione transitoria/sostanziale che mantiene la disciplina penale previgente per i fatti commessi entro il 31 dicembre 2023, sottraendola al regime ordinario di successione di leggi.

  • art. 2 c.p.

    La Corte esclude che la disciplina transitoria introduca una violazione del principio di retroattività della lex mitior; la deroga è ritenuta ragionevole e compatibile con i principi costituzionali e convenzionali.

  • art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norma posta a fondamento formale delle censure di violazione di legge e vizio di motivazione proposte in cassazione.

  • art. 316-ter c.p.

    Richiamato dalla difesa per escluderne la configurabilità; la Corte non accoglie la tesi, ritenendo infondate le obiezioni sulla sussumibilità dei fatti sotto tale fattispecie alternativa.

  • art. 640-bis c.p.

    Richiamato dalla difesa come fattispecie non configurabile; il richiamo è respinto nel contesto della manifestamente infondata prospettazione difensiva.

  • art. 20-bis c.p.

    Norma relativa alle sanzioni sostitutive/conversione della pena detentiva in pecuniaria; il suo diniego è stato ritenuto sorretto da motivazione congrua e non sindacabile in cassazione se immune da vizi logici o di diritto.

  • art. 133 c.p.

    Criterio di commisurazione utilizzato dalla Corte d'appello per negare la conversione della pena, valorizzando intensità del dolo, condotta post factum, pianificazione e offensività sociale.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per escludere profili di irragionevolezza della disciplina transitoria che conserva l'operatività della norma incriminatrice.

Massime di principio

  • L'abrogazione differita di una norma incriminatrice non comporta automaticamente la sua non applicabilità ai fatti commessi nel periodo in cui il legislatore abbia espressamente previsto una disciplina transitoria che ne conservi l'efficacia per un arco temporale determinato.
  • Una disposizione transitoria che mantenga la punibilità di condotte connesse a un beneficio pubblico sino a una certa data può essere qualificata come norma sostanziale speciale o temporanea, sottratta al regime ordinario di successione delle leggi penali, quando il legislatore abbia inteso coordinare la soppressione della misura con la permanenza della tutela penale per i fatti commessi prima della scadenza fissata.
  • In sede di legittimità non è censurabile il diniego di una sanzione sostitutiva quando il giudice di merito abbia svolto una valutazione discrezionale fondata sui criteri legali e abbia motivato in modo non manifestamente illogico circa l'inidoneità della sanzione a realizzare le finalità preventive e rieducative nel caso concreto.
  • La critica che si limiti a sollecitare una diversa valutazione del merito, senza individuare un vero vizio di legge o di motivazione, non è idonea a fondare l'annullamento in cassazione.
  • Quando la decisione di merito valorizza l'intensità del dolo, la pianificazione della condotta, la mancata riparazione del danno e l'offesa a interessi di solidarietà sociale, il diniego della conversione della pena può essere sorretto da motivazione sufficiente e conforme ai parametri dell'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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