Cassazione Civile, Ordinanza n. 17477/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia riguarda un'azione revocatoria ordinaria proposta dall'agente della riscossione per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, un atto di compravendita di terreni agricoli stipulato dall'odierna ricorrente principale con altra società. La ricostruzione dei fatti, così come emerge dalla decisione, è la seguente: un atto dispositivo è stato stipulato l'11 aprile 2005 e trascritto il 19 aprile 2005; la domanda giudiziale è stata notificata il 21 aprile 2010. Le convenute hanno contestato la revocabilità dell'atto sostenendo, tra l'altro, che il credito azionato dall'amministrazione sarebbe successivo all'atto dispositivo e che vi fosse un patto di riservato dominio in favore di ISMEA, per cui l'alienante non sarebbe stata proprietaria del bene. I motivi di ricorso, principale e incidentale, ruotavano intorno a quattro profili: 1) vizio di motivazione sulla ricostruzione fattuale; 2) violazione dell'art. 2903 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto tempestiva l'azione, assumendo come dies a quo la trascrizione dell'atto e come momento interruttivo la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; 3) violazione degli artt. 2729 e 2901 c.c. per avere ritenuto anteriore il credito tributario e per avere desunto scientia damni e eventus damni da presunzioni asseritamente generiche; 4) violazione dell'art. 1523 c.c. e vizio motivazionale per l'assunto che il patto di riservato dominio escludesse la revocabilità dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi sulla prescrizione, affermando che nel caso di azione revocatoria il termine quinquennale decorre dalla trascrizione dell'atto dispositivo, perché solo da quel momento l'atto è opponibile ai terzi, e che l'interruzione della prescrizione si produce, trattandosi di diritto potestativo esercitabile solo in giudizio, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, in applicazione della scissione degli effetti della notificazione. Ha ritenuto infondato anche il motivo sull'anteriorità del credito, ribadendo che il credito tributario sorge con il verificarsi del presupposto impositivo e non con il successivo accertamento, nonché che la censura ex art. 2729 c.c. era inidonea perché mirava in sostanza a una diversa ricostruzione del fatto. Ha dichiarato inammissibile la censura sul patto di riservato dominio, perché meramente riproduttiva delle doglianze d'appello e non confrontata con la ratio decidendi; in ogni caso ha ribadito che la vendita con riservato dominio comporta comunque depauperamento patrimoniale revocabile. Le spese tra le ricorrenti sono state compensate, mentre le ricorrenti sono state condannate in solido a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso sul vizio di motivazione è stato ritenuto prospettato fuori dal paradigma del nuovo n. 5, come riformulato nel 2012.
Nell'azione revocatoria il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla trascrizione dell'atto dispositivo, non dalla stipulazione.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal momento della pubblicità dell'atto ai terzi.
La costituzione in mora non interrompe la prescrizione del diritto potestativo azionato con revocatoria; l'interruzione si collega all'esercizio giudiziale del diritto.
L'azione revocatoria ha natura costitutiva e tutela il creditore contro atti dispositivi pregiudizievoli; la vendita con riservato dominio può integrare depauperamento revocabile.
La violazione della norma sulle presunzioni è censurabile solo se il giudice utilizza presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti.
La vendita con patto di riservato dominio non esclude di per sé l'effetto pregiudizievole ai fini dell'azione revocatoria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata in contrasto con la norma o con la giurisprudenza.
art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.
L'inosservanza dell'onere di specifica indicazione della violazione di legge determina inammissibilità del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla trascrizione dell'atto dispositivo, perché solo da quel momento l'atto diviene conoscibile e opponibile ai terzi, consentendo l'esercizio concreto del diritto.
- Quando il diritto è esercitabile esclusivamente con domanda giudiziale e ha natura potestativa, l'interruzione della prescrizione si collega alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, secondo la scissione degli effetti della notificazione, e non al solo perfezionamento della ricezione da parte del destinatario.
- Il credito tributario va considerato anteriore all'atto dispositivo se il suo presupposto impositivo si è già verificato, poiché l'accertamento amministrativo ha funzione meramente ricognitiva e non costitutiva del credito.
- La censura in cassazione per violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se si denuncia l'uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente prospettare una diversa ricostruzione del fatto o una diversa inferenza probabilistica.
- Ai fini della revocatoria, anche una vendita con patto di riservato dominio può essere pregiudizievole per il creditore se determina un depauperamento del patrimonio o una trasformazione del bene in utilità meno agevolmente aggredibile in executivis.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure di merito senza critica puntuale rende il motivo inammissibile.
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