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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19336/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., il giudice per le indagini preliminari di un tribunale ha applicato all'imputato la pena concordata per una pluralità di reati ascritti. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: da un lato ha contestato il riconoscimento dell'aggravante dell'avere agito con volto travisato ex art. 628, comma 3, n. 1 c.p. limitatamente ai capi 3), 5) e 12); dall'altro ha censurato il mancato riconoscimento della lieve entità in relazione al reato di cui all'art. 4 l. 110/1975, relativo al capo 4).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta per motivi non consentiti dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p. Le doglianze, infatti, non attenevano alla volontà delle parti, alla corrispondenza tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto nei limiti dell'errore manifesto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In concreto, le censure sull'aggravante del volto travisato richiedevano valutazioni di fatto e di merito non esperibili in cassazione e, inoltre, facevano riferimento ad atti processuali non allegati né specificamente indicati, con conseguente difetto di autosufficienza. È stata quindi pronunciata l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati: volontà delle parti, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione del fatto, applicazione di pena o misura di sicurezza illegale.

  • art. 610 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso consente la declaratoria de plano.

  • art. 448 c.p.p.

    La deducibilità dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è circoscritta ai casi di errore manifesto, immediatamente riconoscibile e non opinabile.

  • art. 628 c.p.

    È richiamata l'aggravante dell'avere agito con volto travisato.

  • art. 4 l. 110/1975

    È richiamato come norma incriminatrice oggetto di richiesta difensiva di riconoscimento della lieve entità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma dovuta alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Viene richiamata per il criterio dell'assenza di colpa quale presupposto per escludere la sanzione pecuniaria accessoria in caso di inammissibilità, criterio che nel caso concreto non è stato ravvisato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro sentenza di patteggiamento, il sindacato è rigidamente limitato ai motivi tassativamente previsti dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le censure che investano profili di merito o di fatto estranei a tali ipotesi.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla sentenza.
  • Non è consentito trasformare il controllo sulla qualificazione giuridica in una rivalutazione fattuale, ad esempio sull'idoneità di un mezzo materiale a integrare un'aggravante, perché ciò esula dal giudizio di legittimità.
  • Il ricorso deve essere autosufficiente: quando si fonda su atti processuali esterni, questi devono essere allegati o puntualmente indicati; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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