Cassazione Civile, Ordinanza n. 32060/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto per lavori eseguiti in favore della committente. L'appaltatrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo residuo; l'opposizione era stata rigettata in primo grado e la corte d'appello aveva confermato la condanna della committente al pagamento del saldo, ritenendo provata la fonte del credito tramite fatture non contestate e non provati i pagamenti dedotti dalla debitrice. In particolare, la corte territoriale aveva ritenuto che la scritta apposta in calce alla copia di un assegno da euro 16.500 non dimostrasse un pagamento a saldo di tutto l'appalto, ma solo di specifici lavori e, comunque, non provasse la rinuncia dell'appaltatrice ad ulteriori somme. La ricorrente ha proposto due motivi: 1) violazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la dicitura 'a saldo' dovesse essere intesa come riferita all'intero corrispettivo dell'appalto e che la corte avesse trascurato altri elementi probatori, incluse relazioni tecniche e altra sentenza tra le stesse parti; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c., deducendo che il giudice di merito avesse attribuito alla quietanza un significato errato e che, essendo stato pagato l'intero debito, non fosse necessaria un'imputazione di pagamento ex art. 1193 c.c.; sosteneva inoltre che l'onere della prova del pagamento integrale, ex art. 2697 c.c., fosse stato assolto mediante la quietanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla lettura della quietanza e sulla valutazione delle prove si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che la ricorrente non aveva indicato specifiche violazioni dei canoni ermeneutici né aveva dedotto un reale vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché si era limitata a contrapporre la propria lettura del documento a quella accolta dalla corte d'appello. Ha inoltre ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere probatorio è stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove. Conseguentemente, ha confermato la statuizione di merito e condannato la ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la censura ex art. 2729 c.c. non è ammissibile se non si indicano specificamente i canoni presuntivi violati e ci si limita a proporre una diversa lettura del documento.
la violazione dell'art. 116 c.p.c. non coincide con il dissenso sulla valutazione del materiale probatorio; è configurabile solo se il giudice usa prove non dedotte, disattende prove legali o attribuisce efficacia di prova piena a elementi che non la hanno.
non vi è violazione dell'art. 115 c.p.c. per il solo fatto che il giudice apprezzi liberamente le prove raccolte; il vizio richiede l'utilizzo di prove estranee al thema probandum o l'inosservanza dei limiti legali.
i criteri di imputazione del pagamento operano quando esistono più debiti della stessa specie tra le stesse parti; la ricorrente sosteneva che non fossero applicabili in caso di saldo integrale dell'unico debito, ma la Corte non ha fondato su ciò l'accoglimento del ricorso.
in tema contrattuale, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte del diritto e la scadenza, mentre il debitore deve provare l'adempimento o altro fatto estintivo; la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere è posto a carico della parte sbagliata.
le doglianze sulla valutazione della quietanza e delle prove non possono essere veicolate come violazione di legge se mirano in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti; il sindacato sulla motivazione è limitato al vizio ex n. 5 nei ristretti limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione di una quietanza o di una dichiarazione negoziale non è sindacabile in cassazione solo perché un'altra lettura sarebbe possibile o persino più persuasiva; occorre dedurre specifiche violazioni dei criteri ermeneutici.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione delle prove: il vizio riguarda l'utilizzo di prove non dedotte, l'inosservanza delle prove legali o l'attribuzione di efficacia probatoria non consentita.
- In materia contrattuale, il creditore deve provare fonte del diritto e scadenza dell'obbligazione; poi grava sul debitore la prova del pagamento o di altro fatto estintivo.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte non gravata, non quando si contesta il modo in cui le prove sono state valutate.
- La valutazione del materiale istruttorio, anche se proveniente da altri giudizi, resta rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo specifico vizio motivazionale nei limiti consentiti.
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