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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41937/2021 del 29/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un proprietario di un terreno adibito a produzione e vendita di ortaggi agiva contro un Comune lamentando che l'innalzamento di una strada avesse creato un argine ostacolando il naturale deflusso delle acque, con conseguente ristagno sul fondo e danni alla coltivazione. Chiedeva il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno; il Comune chiamava in garanzia il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice. Il Tribunale rigettava la domanda per difetto di prova sul nesso tra strada e danno, ritenendo la causa degli accumuli idrici nella conformazione del terreno. La Corte d'appello confermava il rigetto, qualificando la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c. e ribadendo l'assenza di prova del nesso eziologico, sulla base degli esiti della CTU che attribuivano il ristagno alla naturale limitata permeabilità del suolo. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale non si fosse pronunciata sulla dedotta provenienza dei danni dall'opera stradale; 2) omesso esame della CTU ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse disatteso le conclusioni del consulente tecnico e che la scarsa permeabilità del terreno dovesse aggravare la responsabilità del Comune; 3) violazione dell'art. 4 della legge n. 2248 del 1865, all. E, contestando la negata possibilità di ordinare il ripristino dello status quo ante per la sola natura pubblica dell'attività svolta. Il Comune e gli altri intimati resistevano; uno di essi proponeva ricorso incidentale condizionato sulla pretesa erroneità della motivazione sul nesso causale anche rispetto alla domanda di garanzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, pur formalmente prospettato come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., mirava in realtà a denunciare un omesso esame di circostanze di fatto; inoltre, anche se riqualificato, sarebbe stato precluso dalla "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c. e comunque non decisivo, poiché la Corte d'appello aveva esaminato espressamente l'innalzamento della strada escludendone il rilievo causale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, oltre a essere ostacolato dalla doppia conforme, denunciava impropriamente l'omesso esame della relazione di CTU anziché di un fatto storico, tendeva a trasformare in vizio di motivazione apparente una critica fondata sul confronto con un atto esterno alla sentenza e sollecitava una rivalutazione di merito non consentita in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva una ratio decidendi autonoma e ulteriore, relativa al solo ordine di facere/ripristino, mentre restava ferma la decisiva ratio del difetto dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c.; perciò la censura era priva di decisività. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente principale al pagamento delle spese in favore di ciascuno dei resistenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare l'omesso esame di circostanze di fatto o a sovrapporre al vizio ex art. 112 c.p.c. un diverso vizio motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la norma invocata per il vizio di omessa pronuncia, ma la Corte evidenzia che la qualificazione corretta della doglianza deve essere coerente con il contenuto sostanziale della censura.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e non come critica alla valutazione della CTU o alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di "doppia conforme" la censura di omesso esame del fatto è inammissibile quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sulle medesime ragioni di fatto.

  • art. 2051 c.c.

    La Corte d'appello aveva qualificato l'azione in termini di responsabilità da cosa in custodia, ma la Cassazione non entra nel merito della sussistenza dei presupposti perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 4 legge n. 2248 del 1865, allegato E

    La censura relativa al divieto di ingerenza sul potere della pubblica amministrazione è stata ritenuta non decisiva perché diretta contro una ratio decidendi autonoma, distinta dal difetto dei presupposti della responsabilità.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato/inammissibile, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    La norma è richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In cassazione il vizio di omessa pronuncia non può essere usato per censurare, sotto altra veste, un supposto errore di valutazione delle prove o l'omesso esame di elementi fattuali.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è configurabile come critica alla lettura della consulenza tecnica d'ufficio o come richiesta di nuova valutazione del merito.
  • Quando vi è "doppia conforme" fondata sulle stesse ragioni di fatto, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. incontra il limite di inammissibilità previsto dall'art. 348-ter c.p.c.
  • È inammissibile il motivo che si confronta con una ratio decidendi solo accessoria o ulteriore, se permane una diversa ratio autonoma e decisiva non efficacemente censurata.
  • La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno; la mera allegazione di un'opera pubblica non basta se il giudice accerta che il pregiudizio deriva da caratteristiche naturali del bene danneggiato.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio o delle conclusioni del CTU, salvo i limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini oggi ammessi dall'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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