Sentenza del 21/09/2020 n. 19644 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento e delle sanzioni per il mancato pagamento delle accise sull'energia elettrica fornita ai consorziati nel quadriennio 2008-2011; la ricorrente invocava l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 504/1995 per energia autoprodotta da fonti rinnovabili utilizzata per almeno il 70% per uso proprio o dei consorziati, nonché il legittimo affidamento derivante da una precedente risposta ad interpello dell'Agenzia e la buona fede come causa di esclusione delle sanzioni e della deveza dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui l'esenzione prevista non si estende all'energia prodotta da un consorzio e ceduta alle imprese consorziate (persone giuridiche diverse dal produttore). Ha inoltre chiarito che l'istituto del legittimo affidamento (art. 10 L. n. 212/2000) può escludere sanzioni e interessi ma non la deveza dell'imposta; la risposta ad interpello vincola l'Amministrazione nei limiti della questione oggetto dell'istanza e dei comportamenti successivi riconducibili alla stessa, e non può essere automaticamente estesa a tutte le cessioni diverse per tempo/luogo/oggetto, soprattutto in assenza della trascrizione del documento d'interpello in atti di causa. Per questi motivi la pretesa erariale è stata ritenuta legittima, mentre la CTR aveva già escluso sanzioni/interessi per buona fede: il ricorso per cassazione è stato comunque respinto e le spese di giudizio di legittimità sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 504/1995, articolo 52, comma 3, lettera b)
L'esenzione prevista non si applica all'energia prodotta da un consorzio e ceduta alle imprese consorziate, poiché i consorziati sono persone giuridiche diverse dal produttore; pertanto la fattispecie di cessione dal consorzio ai consorziati non rientra nell'ambito soggettivo dell'esenzione.
Decreto Legislativo n. 79/1999, articolo 2, comma 2
Citato in relazione alla disciplina delle attività energetiche e alla definizione dei soggetti coinvolti nella produzione/distribuzione, usato a supporto della distinzione soggettiva tra produttore (consorzio) e utilizzatori (consorziati).
Codice Civile, artt. richiamati 2602 e 2615-ter
Norme del codice civile richiamate per inquadrare la natura giuridica dei consorzi/società consortili e i loro rapporti con i consorziati; utili a spiegare perché i consorziati siano soggetti distinti rispetto al consorzio autoproduttore.
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), articoli 10 e 11
Art. 10 (tutela del legittimo affidamento): può escludere sanzioni, interessi e aspetti risarcitori in presenza di affidamento legittimo sul comportamento dell'Amministrazione, ma non incide sulla trebuiezza dell'imposta, che dipende dall'oggettivo verificarsi del presupposto impositivo. Art. 11 (efficacia dell'interpello): la risposta vincola l'Amministrazione solo relativamente alla questione oggetto dell'istanza e ai comportamenti successivi riconducibili a quella fattispecie; non può essere automaticamente estesa a operazioni diverse per tempo, luogo o natura.
Massime di principio
- L'esenzione per energia autoprodotta non si estende quando l'energia è prodotta da un consorzio e poi ceduta a singole imprese consorziate: i consorziati sono soggetti giuridicamente distinti dal consorzio produttore.
- Il legittimo affidamento o la buona fede del contribuente possono far escludere sanzioni e interessi, ma non la deveza dell'imposta se i presupposti impositivi oggettivi sono verificati.
- La risposta ad interpello vincola l'Amministrazione solo nei limiti dell'oggetto dell'interpello e per i comportamenti successivi riconducibili alla stessa fattispecie; non può automaticamente estendersi a tutte le operazioni analoghe compiute in tempi/luoghi diversi.
- In giudizio il contribuente deve documentare e depositare le risposte ad interpello o altri atti amministrativi invocati: la mancata trascrizione in atti può rendere inammissibile o inefficace il motivo di doglianza relativo all'interpello.
- Se la giurisprudenza della Corte è consolidata su un punto (es. perimetrazione di 'autoproduttore' nei consorzi), è probabile che le spese possano essere compensate anche in caso di ricorsi, specie quando la questione è già orientata da precedenti solidi.
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