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Sentenza

Sentenza del 21/09/2020 n. 61 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Riscossione - Iscrizione ipotecaria - Avviso di accertamento - Notifica eseguita a mezzo di posta privata - Inesistenza - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha ritenuto la notifica dell'atto amministrativo contenente la pretesa tributaria effettuata tramite operatore postale privato inesistente; tale inesistenza non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c.; ne consegue l'illegittimità della procedura di iscrizione ipotecaria fondata su quella notifica

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

l'avviso di accertamento, alla base dell'iscrizione ipotecaria, era stato notificato mediante un servizio postale gestito da soggetto licenziatario privato; si contestava la validità della notifica e, per conseguenza, la legittimità dell'iscrizione ipotecaria

Norme richiamate

  • legge n. 124/2017

    norma richiamata in relazione alla disciplina dei servizi postali e alla regolazione delle notifiche a mezzo posta; contribuisce al quadro che assegna competenze/limiti agli operatori postali

  • d.lgs. n. 266/1999, art. 4 (co. 1 lett. a) e co. 5)

    art. 4, co. 1, lett. a) e co. 5, d.lgs. n. 266/1999

    interpretato nel senso che solo Poste Italiane S.p.A. è autorizzata dalla legge ad effettuare la notifica di qualsiasi atto amministrativo a mezzo posta e che le notifiche eseguite tramite servizio gestito da soggetto licenziatario privato sono inesistenti

Massime di principio

  • La notifica di atti amministrativi tributari a mezzo posta è validamente effettuata solo se conforme alla disciplina che attribuisce competenze specifiche agli operatori autorizzati (secondo la normativa richiamata, esclusività attribuita a Poste Italiane per le notifiche a mezzo posta).
  • Una notifica eseguita tramite servizio postale gestito da soggetto privato non autorizzato deve essere considerata inesistente e non è sanabile con la declaratoria di efficacia della notificazione prevista dall'art. 156 c.p.c.
  • Se un provvedimento di riscossione (es. iscrizione ipotecaria) si fonda su una notifica invalida, il contribuente può ottenere l'annullamento dell'atto sostanziale di riscossione e la rimozione degli effetti (es. cancellazione dell'ipoteca).
  • Prima di procedere a misure esecutive (iscrizione ipotecaria, pignoramenti ecc.), l'ente impositore/ente della riscossione deve verificare la correttezza formale della notifica; la prova della regolare notifica deve essere documentata secondo le modalità previste dalla legge.
  • In controversie analoghe, è utile verificare la natura del servizio postale utilizzato e richiedere prova della titolarità/abilitazione dell'operatore; in assenza di prova, la strategia processuale del contribuente può basarsi sull'inesistenza della notifica.

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