Sentenza del 21/09/2020 n. 61 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Riscossione - Iscrizione ipotecaria - Avviso di accertamento - Notifica eseguita a mezzo di posta privata - Inesistenza - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto la notifica dell'atto amministrativo contenente la pretesa tributaria effettuata tramite operatore postale privato inesistente; tale inesistenza non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c.; ne consegue l'illegittimità della procedura di iscrizione ipotecaria fondata su quella notifica
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'avviso di accertamento, alla base dell'iscrizione ipotecaria, era stato notificato mediante un servizio postale gestito da soggetto licenziatario privato; si contestava la validità della notifica e, per conseguenza, la legittimità dell'iscrizione ipotecaria
Norme richiamate
legge n. 124/2017
norma richiamata in relazione alla disciplina dei servizi postali e alla regolazione delle notifiche a mezzo posta; contribuisce al quadro che assegna competenze/limiti agli operatori postali
d.lgs. n. 266/1999, art. 4 (co. 1 lett. a) e co. 5)
art. 4, co. 1, lett. a) e co. 5, d.lgs. n. 266/1999
interpretato nel senso che solo Poste Italiane S.p.A. è autorizzata dalla legge ad effettuare la notifica di qualsiasi atto amministrativo a mezzo posta e che le notifiche eseguite tramite servizio gestito da soggetto licenziatario privato sono inesistenti
Massime di principio
- La notifica di atti amministrativi tributari a mezzo posta è validamente effettuata solo se conforme alla disciplina che attribuisce competenze specifiche agli operatori autorizzati (secondo la normativa richiamata, esclusività attribuita a Poste Italiane per le notifiche a mezzo posta).
- Una notifica eseguita tramite servizio postale gestito da soggetto privato non autorizzato deve essere considerata inesistente e non è sanabile con la declaratoria di efficacia della notificazione prevista dall'art. 156 c.p.c.
- Se un provvedimento di riscossione (es. iscrizione ipotecaria) si fonda su una notifica invalida, il contribuente può ottenere l'annullamento dell'atto sostanziale di riscossione e la rimozione degli effetti (es. cancellazione dell'ipoteca).
- Prima di procedere a misure esecutive (iscrizione ipotecaria, pignoramenti ecc.), l'ente impositore/ente della riscossione deve verificare la correttezza formale della notifica; la prova della regolare notifica deve essere documentata secondo le modalità previste dalla legge.
- In controversie analoghe, è utile verificare la natura del servizio postale utilizzato e richiedere prova della titolarità/abilitazione dell'operatore; in assenza di prova, la strategia processuale del contribuente può basarsi sull'inesistenza della notifica.
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