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Sentenza

Sentenza del 21/09/2020 n. 394 - Comm. Trib. Prov. Genova

Processo tributario - impugnazione dell'estratto di ruolo per omessa notifica degli atti presupposti - profili processuali

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'estratto di ruolo per omessa notifica delle cartelle esattoriali indicate e per nullità dell'iscrizione ipotecaria; in via subordinata eccezione di prescrizione quinquennale e decadenza del potere di riscossione relativamente ad alcune cartelle tasse automobilistiche.

La decisione

La Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto i referti di notificazione dalle quali risulta la regolare notifica delle cartelle impugnate (anche mediante messo notificatore, deposito/affissione e invio di raccomandata o perfezionamento via PEC/CCIAA). Una volta dimostrata la regolare notifica, le cartelle sono divenute definitive per omessa tempestiva impugnazione e il giudice non può riesaminare i vizi relativi agli atti prodromici. Le eccezioni di prescrizione e decadenza sono ritenute infondate o prive della prova necessaria. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • DPR n. 602/1973, art. 25, lettera C)

    Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'Ufficio

    Stabilisce il termine entro il quale il concessionario deve notificare la cartella a pena di decadenza del potere di riscossione; la prova dell'epoca della definitività dell'accertamento è necessaria per valutare l'eccezione di decadenza.

  • Codice di Procedura Civile, art. 140

    Richiamato come norma che legittima l'uso del messo notificatore (deposito presso casa comunale, affissione di avviso, invio di raccomandata informativa) nelle ipotesi di temporanea assenza del destinatario.

  • Cass. SS.UU. n. 19704/2015

    l'impugnazione volta innanzitutto a provocare tale legittima verifica non può giammai condurre ad una "riapertura" dei suddetti termini

    Principio: se a seguito del controllo risulta che l'atto è stato validamente notificato, non può essere riaperto il termine per impugnare; se l'atto non è stato notificato, il termine non è neppure iniziato.

  • Cass. SS.UU. n. 23397/2016

    la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito

    La scadenza del termine per impugnare rende il credito irrimovibile contestualmente alla decadenza dall'azione impugnatoria; non si converte automaticamente il termine di prescrizione in maggiore se non nei casi previsti (es. titolo giudiziale).

  • Cass. n. 10326/2014

    in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'Agente per la riscossione dia prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione ... resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento ... e non vi è alcun onere probatorio in capo all'Agente di produrre in giudizio la copia integrale della cartella

    Se l'Agente dimostra la regolare notifica (anche con referti), non è obbligato a esibire l'originale della cartella e restano precluse le doglianze non tempestivamente sollevate.

Massime di principio

  • Se il contribuente impugna l'estratto di ruolo sostenendo l'omessa notifica delle cartelle, il giudice tributario esamina tale eccezione: se l'Agente della Riscossione produce referti che dimostrano la regolare notifica, il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse a contestare il ruolo e le cartelle diventano definitive per mancata impugnazione.
  • La prova processuale della notifica può essere fornita dai referti di notificazione (deposito, affissione, invio raccomandata, perfezionamento PEC/CCIAA, consegna al destinatario o a portiere): non è sempre richiesto l'originale della cartella.
  • Le eccezioni di prescrizione o di decadenza del potere di riscossione gravano sull'attore che le deduce: deve indicare e provare la data di definitività dell'accertamento o altri fatti estintivi rilevanti; l'assenza di tale prova rende l'eccezione infondata.
  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo è spesso formale: quando le cartelle sottostanti siano state regolarmente notificate, non è ammessa la contestazione globale del ruolo per questioni sostanziali già tempo-determinate; per contestare il merito della pretesa il contribuente doveva opporsi tempestivamente all'atto prodromico o agire con gli strumenti amministrativi (sgravio) o con opposizione all'esecuzione se è iniziata l'azione esecutiva.
  • Se si sospetta l'invalidità delle notifiche, è essenziale agire subito: promuovere impugnazione avverso la cartella o chiedere verifiche amministrative entro i termini di legge; l'azione tardiva raramente riapre termini se le notifiche risultano regolari.
  • In presenza di iscrizione ipotecaria, la richiesta di sospensione dell'esecutorietà e l'opposizione devono essere accompagnate da prove solide sulle carenze procedurali (notifiche mancanti, mancata comunicazione preventiva) altrimenti la misura conserva efficacia.

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