Sentenza del 21/09/2020 n. 127 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha emesso un avviso di accertamento per l'anno 2011 recuperando a tassazione come redditi assimilati a lavoro dipendente i rimborsi spese percepiti dal contribuente per trasferte svolte all'estero in qualità di amministratore di società austriache, ritenendo tali rimborsi indocumentati e quindi imponibili. Il contribuente ha contestato sostenendo che si trattava di rimborsi documentati secondo la normativa fiscale austriaca (registro delle trasferte) e non costituivano reddito per il percipiente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. È stato stabilito che i rimborsi spese in oggetto non costituiscono reddito per il percettore in base alla normativa austriaca, sono documentati tramite il registro delle trasferte previsto dalla legge austriaca e incidono sul bilancio delle società austriache come costi aziendali. Pertanto nulla è dovuto al fisco italiano. L'Ufficio è stato condannato alla rifusione delle spese di lite (Euro 800,00 oltre accessori nel grado di appello).
Norme richiamate
Art. 3, comma 1 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Principio della tassazione sulla globalità dei redditi (worldwide taxation): i redditi prodotti all'estero da soggetti residenti in Italia sono imponibili in Italia, ma ciò vale solo per i redditi che risultano classificati e quantificati come tali secondo la legislazione straniera.
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Austria (29/06/1981), richiamo all'art. 15
art. 15 della Convenzione Italia-Austria 29/6/1981
La Convenzione disciplina le regole di attribuzione della tassazione tra i due Stati; il richiamo serve a sostenere il principio che la qualificazione dei redditi e l'eventuale tassazione devono tener conto delle norme convenzionali e delle norme estere applicabili.
Normativa fiscale austriaca (registro delle trasferte)
registro delle trasferte previsto dalla legge austriaca
Secondo la normativa austriaca i rimborsi spese per trasferte si documentano mediante un apposito registro delle trasferte che contiene giorni, luoghi, chilometri, causale e conteggio delle spese; tali rimborsi non sono considerati reddito per il percipiente ma costi a carico della società.
Massime di principio
- Il principio di worldwide taxation non consente automaticamente di tassare qualsiasi somma percepita all'estero: rileva la qualificazione che la normativa estera attribuisce alla somma (se è reddito o rimborso di spese).
- La prova documentale richiesta dall'amministrazione finanziaria italiana deve tener conto della normativa straniera applicabile; se la legge estera prevede una specifica documentazione (es. registro delle trasferte), essa può essere sufficiente a dimostrare la natura non reddituale dei rimborsi.
- Se i rimborsi sono contabilizzati come costi della società estera e non qualificati come compensi per l'amministratore dalla legge straniera, l'Italia non può pretendere di considerarli reddito salvo prova contraria fondata sulla normativa applicabile.
- L'Ufficio fiscale deve specificare in che modo la documentazione prodotta sia insufficiente e indicare la normativa italiana applicabile; non è sufficiente una contestazione generica della mancata produzione di documenti.
- In situazioni analoghe è prudente: a) produrre e argomentare la conformità alla normativa estera (citando la norma straniera e il tipo di documentazione prevista), b) esibire, oltre al registro delle trasferte, eventuali giustificativi (biglietti, ricevute, note spese aziendali) per rafforzare la prova, c) verificare la convenzione contro le doppie imposizioni per eventuali regole specifiche.
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