Cassazione Civile, Ordinanza n. 00817/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento relativo a operazioni soggettivamente inesistenti, con recupero dell'IVA. La CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti. In appello, l'Ufficio aveva impugnato la decisione nei confronti della società in persona del legale rappresentante, ma la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che fosse stato proposto nei confronti di soggetto diverso dal destinatario corretto e, comunque, tardivo perché il legale rappresentante, costituendosi personalmente, lo aveva fatto oltre il termine per impugnare la sentenza. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 53 e 57 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 100 e 156 c.p.c., sostenendo che la nullità della notifica dell'appello fosse stata sanata dalla costituzione del contribuente, il quale non aveva eccepito il vizio, con conseguente raggiungimento dello scopo dell'atto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che la notifica dell'appello eseguita nei confronti della società invece che della persona fisica è una nullità e non un'inesistenza, perché esiste comunque una fattispecie notificatoria minima. Tuttavia, la sanatoria per raggiungimento dello scopo mediante costituzione dell'intimato opera solo se la costituzione avviene prima del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, cioè prima della scadenza del termine lungo per impugnare. Poiché nella specie il legale rappresentante si era costituito personalmente dopo tale termine, la sanatoria non poteva operare e la declaratoria di inammissibilità dell'appello è stata confermata. Nulla è stato disposto per le spese, perché i contribuenti erano rimasti intimati. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato da parte dell'Agenzia delle Entrate, trattandosi di Amministrazione dello Stato esentata dal relativo pagamento tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma processuale asseritamente violata, in tema di impugnazioni nel processo tributario
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma processuale asseritamente violata
richiamato in relazione alla dedotta sanatoria del vizio di notifica
la nullità della notificazione è sanabile per raggiungimento dello scopo mediante costituzione dell'intimato, ma solo se la costituzione interviene prima del passaggio in giudicato della sentenza
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro del vizio denunciato in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato all'Amministrazione dello Stato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato
art. 11 d.P.R. n. 115 del 2002
evocato indirettamente mediante il meccanismo della prenotazione a debito, che esenta le amministrazioni dello Stato dal pagamento delle imposte e tasse processuali
Massime di principio
- La notificazione eseguita nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario corretto integra, di regola, una nullità e non un'inesistenza, quando siano comunque presenti gli elementi minimi idonei a rendere riconoscibile un atto di notificazione.
- La nullità della notificazione è sanabile con effetto ex tunc mediante costituzione dell'intimato, ma la sanatoria opera solo se la costituzione avviene prima del passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di appello, la costituzione dell'appellato oltre il termine per impugnare non impedisce il consolidarsi del giudicato e non sana la nullità della notifica dell'impugnazione.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto dalle Amministrazioni dello Stato che beneficiano del regime della prenotazione a debito.
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