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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32228/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, davanti al giudice tributario, di un’ingiunzione di pagamento emessa per il contributo di bonifica relativo a un determinato anno, richiesto dal consorzio di bonifica e notificato tramite concessionario della riscossione. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento dell’ingiunzione; in appello, però, la decisione veniva riformata perché la CTR riteneva che un avviso o sollecito di pagamento prodromico, non impugnato nei termini, avesse determinato la preclusione a contestare il merito della pretesa, degradando l’ingiunzione a mera intimazione esecutiva. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva, in sintesi, tre censure: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle regole sulla prova, perché la CTR avrebbe presupposto l’esistenza e la notifica di un atto prodromico mai prodotto in giudizio; nullità per omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la CTR non avrebbe considerato l’eccezione secondo cui l’ingiunzione stessa consentiva il ricorso nel merito contro l’ente creditore; violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 e della disciplina speciale sui contributi consortili, perché l’avviso o sollecito di pagamento sarebbe atto meramente facoltativamente impugnabile e non obbligatorio, sicché la mancata impugnazione non avrebbe potuto precludere la contestazione dell’ingiunzione successiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR superasse il "minimo costituzionale" e fosse dunque non nulla per motivazione apparente. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, in materia di contributi di bonifica, l’avviso o sollecito di pagamento ha natura di atto atipico ad impugnazione facoltativa e non determina alcuna decadenza dal diritto di contestare nel merito la successiva ingiunzione di pagamento. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stata la base formale dei motivi di ricorso, per denunciare rispettivamente violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare l’asserita decisione fondata su un presupposto probatorio non dimostrato.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di ripartizione dell’onere della prova sull’esistenza e notifica dell’atto prodromico.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro del contenuto motivazionale delle sentenze tributarie.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma sul contenuto della sentenza e sulla motivazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il requisito del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia sulla questione della facoltà di impugnazione nel merito dell’ingiunzione.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    interpretato nel senso che l’avviso o sollecito di pagamento non rientra tra gli atti necessariamente impugnabili tali da imporre una preclusione se non contestati.

  • art. 21 r.d. n. 215/1933

    richiamato dalla ricorrente nella disciplina dei contributi di bonifica, ma la decisione si incentra sulla natura facoltativa dell’avviso di pagamento.

  • art. 17 L.R. Puglia n. 4/2012

    richiamato come base normativa del contributo di bonifica preteso.

Massime di principio

  • In materia di motivazione della sentenza, la nullità ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente incoerente o incomprensibile da non consentire il controllo sulla ratio decidendi, non essendo sufficiente una motivazione sintetica se comunque intellegibile.
  • Un atto di pagamento qualificabile come avviso o sollecito atipico, quando non rientri tra gli atti obbligatoriamente impugnabili, non fa maturare preclusioni o decadenze per la mancata impugnazione; la sua eventuale omissione non impedisce di contestare il successivo atto esecutivo o impositivo tipico.
  • Nei contributi di bonifica, l’ingiunzione di pagamento resta l’atto rilevante ai fini dell’impugnazione quando l’avviso prodromico abbia natura meramente facoltativa e non sia equiparabile a un autonomo atto impositivo definitivamente consolidante la pretesa.
  • La qualificazione dell’atto tributario non dipende da formule astratte, ma dalla sua funzione sostanziale e dal regime legale di impugnabilità; se l’atto è solo esortativo o sollecitatorio, non può trasformarsi in una condizione di procedibilità o in un onere di immediata contestazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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