Cassazione Civile, Ordinanza n. 27622/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Venezia aveva rigettato le domande di una persona straniera dirette ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, e in subordine la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. In Cassazione il ricorrente impugnava solo la parte del decreto relativa al rigetto della protezione sussidiaria, con un unico motivo. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio un vizio della procura speciale apposta in calce al ricorso: la procura indicava gli estremi del provvedimento impugnato e la data del rilascio, ma non recava la certificazione del difensore circa la posteriorità di tale data rispetto alla comunicazione del decreto. Secondo l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 fornita dalle Sezioni Unite, la procura per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla, anche contestualmente all'autenticazione della firma. Poiché tale requisito mancava, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida certificazione della data di rilascio della procura speciale, requisito richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 come interpretato dalle Sezioni Unite. Non vi è stata statuizione sulle spese, perché il Ministero non ha svolto difese. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
procura speciale per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale
richiede, a pena di inammissibilità del ricorso, che la procura rechi in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore certifichi tale posteriorità, oltre all'autenticità della firma
richiamati come discipline ordinarie della procura speciale, rispetto alle quali l'art. 35-bis, comma 13, detta un requisito speciale e più rigoroso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 3 Cost.
richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale già risolto dalla Corte costituzionale
art. 10 Cost.
richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale già risolto dalla Corte costituzionale
art. 24 Cost.
richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale già risolto dalla Corte costituzionale
art. 111 Cost.
richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale già risolto dalla Corte costituzionale
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato in relazione a diritto UE e CEDU nel vaglio di legittimità costituzionale già risolto dalla Corte costituzionale
art. 28 direttiva 2013/32/UE
richiamato nel giudizio di costituzionalità della norma processuale
art. 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE
richiamato nel giudizio di costituzionalità della norma processuale
art. 46 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato nel giudizio di costituzionalità della norma processuale
art. 18 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato nel giudizio di costituzionalità della norma processuale
art. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato nel giudizio di costituzionalità della norma processuale
artt. 6, 13 e 14 CEDU
richiamati nel giudizio di costituzionalità della norma processuale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale rilasciata per impugnare il provvedimento deve essere redatta in conformità al requisito speciale previsto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008.
- La validità della procura non richiede soltanto l'autenticazione della firma del conferente, ma anche la certificazione del difensore della data di rilascio come successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La mancata certificazione della posteriorità della data della procura integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Le norme processuali speciali in materia di protezione internazionale prevalgono, quanto al requisito della procura, sulla disciplina ordinaria degli artt. 83 e 365 c.p.c.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l'intimato non svolge difese, non è necessaria una pronuncia sulle spese di lite.
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