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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27622/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Venezia aveva rigettato le domande di una persona straniera dirette ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, e in subordine la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. In Cassazione il ricorrente impugnava solo la parte del decreto relativa al rigetto della protezione sussidiaria, con un unico motivo. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio un vizio della procura speciale apposta in calce al ricorso: la procura indicava gli estremi del provvedimento impugnato e la data del rilascio, ma non recava la certificazione del difensore circa la posteriorità di tale data rispetto alla comunicazione del decreto. Secondo l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 fornita dalle Sezioni Unite, la procura per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla, anche contestualmente all'autenticazione della firma. Poiché tale requisito mancava, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida certificazione della data di rilascio della procura speciale, requisito richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 come interpretato dalle Sezioni Unite. Non vi è stata statuizione sulle spese, perché il Ministero non ha svolto difese. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    procura speciale per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale

    richiede, a pena di inammissibilità del ricorso, che la procura rechi in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore certifichi tale posteriorità, oltre all'autenticità della firma

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    richiamati come discipline ordinarie della procura speciale, rispetto alle quali l'art. 35-bis, comma 13, detta un requisito speciale e più rigoroso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale già risolto dalla Corte costituzionale

  • art. 10 Cost.

    richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale già risolto dalla Corte costituzionale

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale già risolto dalla Corte costituzionale

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale già risolto dalla Corte costituzionale

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato in relazione a diritto UE e CEDU nel vaglio di legittimità costituzionale già risolto dalla Corte costituzionale

  • art. 28 direttiva 2013/32/UE

    richiamato nel giudizio di costituzionalità della norma processuale

  • art. 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE

    richiamato nel giudizio di costituzionalità della norma processuale

  • art. 46 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato nel giudizio di costituzionalità della norma processuale

  • art. 18 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato nel giudizio di costituzionalità della norma processuale

  • art. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato nel giudizio di costituzionalità della norma processuale

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    richiamati nel giudizio di costituzionalità della norma processuale

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale rilasciata per impugnare il provvedimento deve essere redatta in conformità al requisito speciale previsto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008.
  • La validità della procura non richiede soltanto l'autenticazione della firma del conferente, ma anche la certificazione del difensore della data di rilascio come successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La mancata certificazione della posteriorità della data della procura integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Le norme processuali speciali in materia di protezione internazionale prevalgono, quanto al requisito della procura, sulla disciplina ordinaria degli artt. 83 e 365 c.p.c.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l'intimato non svolge difese, non è necessaria una pronuncia sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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