Cassazione Civile, Ordinanza n. 08535/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal mancato accoglimento, in sede di stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’ente datore, della domanda di ammissione di un credito per differenze retributive. Il lavoratore sosteneva di avere svolto, sin dalla prima assunzione a tempo determinato del 21 luglio 2003, mansioni superiori rispetto all’area di inquadramento formale A, posizione economica A2, e di aver svolto attività riconducibili all’area B, profilo socio-sanitario di autista-soccorritore. Il Tribunale di Roma aveva escluso il credito ritenendo non provato lo svolgimento di mansioni con maggior contenuto professionale e responsabilità rispetto a quelle di inquadramento e, inoltre, ritenendo nulla la disciplina integrativa invocata nella parte in cui pretendeva di operare una trasposizione automatica della figura di autista-soccorritore dall’area A all’area B. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione e falsa applicazione di varie disposizioni di CCNL e CCNI, di deliberazioni regionali, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, lamentando che il Tribunale non avrebbe considerato tutta la disciplina contrattuale applicabile nel giudizio trifasico di comparazione tra mansioni svolte e inquadramento rivendicato, né l’avrebbe correttamente interpretata; contestava inoltre, in sostanza, la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non aggrediva in modo specifico la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, fondata anzitutto sul mancato assolvimento dell’onere della prova in ordine allo svolgimento concreto delle mansioni di autista-soccorritore. Inoltre, nella parte in cui mirava a rimettere in discussione la valutazione delle prove, il motivo invadeva un ambito riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. La Corte ha anche sottolineato l’esistenza di una seconda autonoma ratio decidendi, relativa alla nullità della contrattazione integrativa, rispetto alla quale il ricorso non conteneva alcuna specifica censura. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancanza di specificità rende la censura assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi e comporta inammissibilità, rilevabile anche d’ufficio.
art. 36 Cost.
è richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della pretesa retributiva per mansioni superiori, ma non è oggetto di una decisione di merito nel senso prospettato dal ricorrente.
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
è richiamato dal ricorrente quale parametro normativo per la rivendicazione del superiore inquadramento e delle differenze retributive.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002
viene richiamato come parametro per il contributo unificato ulteriore dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
artt. 10 CCNL comparto Enti pubblici non economici 2002/2005, 13 CCNL 1998/2001, 7 e 8 CCNI Croce Rossa italiana 1998/2001, 6 CCNL 2006/2009, 12 CCNI 18.2.2009
sono invocati dal ricorrente per sostenere che l’insieme della disciplina contrattuale avrebbe imposto il riconoscimento delle mansioni superiori e del relativo inquadramento; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del motivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo deve colpire in modo puntuale e specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o non riferite alla concreta motivazione del provvedimento sono inammissibili.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggere il dispositivo, il ricorrente deve impugnarle tutte specificamente; se una sola resta intatta, il ricorso è comunque inidoneo a ottenere la cassazione.
- La contestazione della valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie appartiene al merito e non può essere proposta in cassazione come vizio di violazione di legge, salvo i limiti stretti del controllo di legittimità.
- In tema di rivendicazione di differenze retributive per mansioni superiori, il lavoratore deve allegare e provare in modo adeguato lo svolgimento concreto delle mansioni superiori invocate; in difetto di prova, la domanda non può essere accolta.
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