Cassazione Civile, Ordinanza n. 15321/2022 del 13/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La società di mediazione immobiliare aveva chiesto la condanna di due venditori al pagamento della provvigione per l’attività svolta in relazione alla vendita di un immobile di loro proprietà. I convenuti avevano resistito sostenendo che un addetto dell’agenzia, dopo aver preso visione di un annuncio, si era offerto di occuparsi della vendita dichiarando che ai venditori non sarebbe stata richiesta alcuna provvigione. I giudici di merito avevano ritenuto provata una mediazione atipica svolta senza mandato a vendere, ma con rinuncia dell’agenzia al compenso, e avevano quindi respinto la domanda. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo e la falsa applicazione di norme in tema di efficacia probatoria delle scritture private e di confessione, sostenendo che la rinuncia riguardava solo la provvigione dell’acquirente e non quella dovuta dai venditori, e che la lettera di incarico e i richiami contenuti nel preliminare e nel definitivo vincolassero anche i venditori. Con un secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sulla mediazione e sulle presunzioni e delle regole di valutazione della prova, contestando l’uso di testimonianze ritenute de relato e il mancato rilievo di altre deposizioni, oltre a sostenere che, in ogni caso, il diritto alla provvigione sarebbe maturato per effetto della conclusione dell’affare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile perché investiva valutazioni di fatto già esaminate dai giudici di merito e perché il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. era precluso in presenza di doppia conforme. Ha inoltre osservato che la firma dei venditori su alcuni atti rendeva certa la provenienza delle dichiarazioni, ma non ne impediva l’interpretazione da parte del giudice per accertare l’effettiva volontà negoziale; in presenza di un patto di rinuncia alle provvigioni, nessun compenso era dovuto e non poteva applicarsi il criterio suppletivo dell’art. 1755, comma 2, c.c. Il secondo motivo è stato giudicato infondato, poiché il teste valorizzato non aveva riferito fatti appresi da terzi ma un incontro personalmente assistito, e comunque le deposizioni de relato partium possono concorrere al convincimento del giudice se valutate insieme alle altre risultanze istruttorie. La Corte ha ribadito che la valutazione di attendibilità dei testi e la scelta delle prove rilevanti appartengono al giudice di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
Il motivo è inammissibile quando, in presenza di doppia conforme, la censura mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del fatto.
art. 348 ter, commi quarto e quinto, c.p.c.
Opera la preclusione al vizio motivazionale in caso di doppia conforme di merito.
Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria, ma la Corte ribadisce che la sottoscrizione non vincola il giudice all’interpretazione del contenuto dell’atto.
La firma conferisce certezza alla provenienza della dichiarazione, non alla sua interpretazione o al suo contenuto negoziale.
Richiamato dalla ricorrente in tema di confessione; la Corte ritiene coerente con l’accertamento di merito l’ammissione del conferimento dell’incarico.
Richiamato dalla ricorrente in tema di confessione; non esclude la diversa lettura del contenuto negoziale operata dai giudici di merito.
Richiamato per la nozione di mediazione; la Corte ribadisce che la mediazione può essere anche atipica.
La determinazione suppletiva del compenso opera nei rapporti onerosi solo se le parti non abbiano pattuito diversamente; in presenza di rinuncia alla provvigione non è dovuto alcun corrispettivo.
Non è applicabile quando vi sia un patto espresso di rinuncia al compenso.
Richiamato per le presunzioni; la Corte non ravvisa errori nella valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato per le presunzioni; il giudice può desumere il convincimento dalle risultanze complessive di causa.
La valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive spettano al giudice di merito.
Il controllo di attendibilità e la preferenza tra le prove sono riservati al giudice di merito.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella mediazione immobiliare, se il giudice accerta in fatto che il mediatore abbia accettato l’incarico rinunciando espressamente al compenso, la conclusione dell’affare non fa sorgere il diritto alla provvigione.
- La sottoscrizione di un documento prova la provenienza delle dichiarazioni, ma non impedisce al giudice di interpretarne il contenuto per stabilire quali obblighi siano stati effettivamente assunti dalle parti.
- Il richiamo a un modulo o a una lettera di incarico in un successivo atto negoziale non comporta automaticamente l’accettazione integrale di tutte le sue condizioni da parte di chi non abbia sottoscritto quel modulo.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se tende in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito.
- Le deposizioni de relato partium non hanno forza probatoria autonoma se isolate, ma possono concorrere alla decisione quando siano valutate insieme alle altre risultanze istruttorie.
- La valutazione di attendibilità dei testimoni e la selezione delle prove ritenute decisive appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se logicamente motivate.
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