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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25869/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto da un imputato avverso una sentenza del GIP del Tribunale di Locri. Dal testo emerge che il gravame investiva, da un lato, due censure che la Corte qualifica come non rientranti nei motivi specifici deducibili in cassazione nel rito applicato, e dunque inammissibili ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; dall'altro, una censura sulla confisca, ritenuta manifestamente infondata. In particolare, la Corte rileva che la sentenza impugnata aveva fornito motivazione adeguata sulla confisca, fondata su acquisizioni probatorie specifiche e priva di vizi logico-giuridici. Quanto alla confisca, viene affermata la sussistenza dei presupposti dell'art. 240 c.p. per ritenere la pertinenzialità al reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990 di una bilancia e di un macchinario per il sottovuoto sottoposti a sequestro. Il ricorso viene quindi rigettato con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato nella parte relativa alla confisca e inammissibili le prime due censure perché estranee ai motivi specifici deducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione conferma la misura di confisca disposta sui beni ritenuti pertinenti al reato.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Nel rito definito con sentenza impugnata, sono inammissibili i motivi che non attengono alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 240 c.p.

    La confisca è legittima quando i beni sequestrati risultano pertinenti al reato, sulla base di adeguata motivazione e di acquisizioni probatorie significative.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Il riferimento è al reato in materia di stupefacenti al quale la Corte collega la pertinenzialità dei beni confiscati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso respinto o inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Nel rito speciale disciplinato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione è limitato a specifiche doglianze; motivi estranei a tali categorie sono inammissibili.
  • La censura sulla confisca è infondata quando la sentenza di merito dà conto, con motivazione congrua e non illogica, dei presupposti di pertinenzialità del bene rispetto al reato.
  • Ai fini della confisca ex art. 240 c.p., è sufficiente che il giudice individui in modo specifico il nesso funzionale tra il bene e l'attività illecita contestata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioSequestro preventivo
RamiProcesso penaleStupefacentiMisure cautelari
IstitutiConfisca

Testo integrale

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