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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18022/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione pubblica)

La controversia

Un ente locale aveva agito per ottenere il rilascio di magazzini siti sul molo di un porto, detenuti da decenni da un ministero, e per il risarcimento del danno da asserita occupazione abusiva. A fondamento della pretesa invocava un antico giudicato che, secondo la sua lettura, avrebbe riconosciuto la proprietà comunale dei magazzini ed escluso che fossero pertinenze del porto. I giudici di merito avevano invece ritenuto che il giudicato non si estendesse alla natura del suolo, che l'area fosse demaniale e che i manufatti fossero stati realizzati in forza di una concessione temporanea su area demaniale, con conseguente ritorno dei beni nella disponibilità dello Stato per accessione allo scadere del rapporto. In cassazione il Comune deduceva violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse male interpretato il contenuto del giudicato esterno del 1896 e avesse quindi erroneamente negato rilevanza alla proprietà comunale dei magazzini.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura. Ha affermato che il giudicato esterno è assimilabile a un elemento normativo e che il giudice di legittimità può accertarne direttamente esistenza e portata, ma nel caso concreto ha condiviso l'interpretazione della corte d'appello: la sentenza del 1896 aveva statuito solo sull'appartenenza delle costruzioni, ritenendo irrilevante l'accertamento sulla natura demaniale o meno del suolo, poiché decisiva era la realizzazione dei magazzini in base a concessione statale. Ne conseguiva che dal giudicato non derivava alcun accertamento sulla proprietà del sedime; inoltre, la concessione aveva natura temporanea e, alla sua scadenza, quanto realizzato sul suolo demaniale era tornato nella disponibilità dello Stato per accessione. Il ricorso è stato quindi rigettato; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il ricorrente lo invocava per sostenere l'efficacia vincolante del giudicato esterno; la Corte ribadisce che il giudicato va interpretato secondo criteri propri dell'esegesi normativa, ma nel caso concreto ne esclude una portata estesa al suolo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro del vizio denunciato per violazione di legge nell'interpretazione del giudicato.

  • art. 953 c.c.

    richiamato per affermare che il diritto di superficie si estingue con la revoca/cessazione della concessione, con conseguente riacquisto del bene da parte del proprietario del suolo.

  • art. 446 c.c. del 1865

    richiamato come disciplina coerente con il principio dell'accessione vigente all'epoca dei fatti e della precedente decisione.

  • artt. 157 e 158 Codice della Marina Mercantile

    richiamati dalla corte territoriale per qualificare la concessione come istituto temporaneo regolante l'occupazione e l'uso dell'area demaniale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno, pur essendo assimilabile a un elemento normativo e quindi direttamente scrutinabile in sede di legittimità quanto alla sua portata, va interpretato in base ai limiti oggettivi della decisione originaria, senza estenderne l'efficacia oltre quanto effettivamente accertato.
  • Quando una precedente sentenza abbia ritenuto irrilevante la natura del suolo e si sia limitata a riconoscere la titolarità delle costruzioni in quanto sorte in forza di concessione, non può desumersi da essa un accertamento implicito sulla proprietà del sedime.
  • Se il manufatto è stato realizzato su area demaniale in forza di concessione temporanea, la cessazione del rapporto concessorio comporta il ritorno dei beni nella disponibilità dell'ente proprietario del suolo secondo la regola dell'accessione, salvo una chiara volontà abdicativa o traslativa dell'amministrazione proprietaria.
  • La mera approvazione del progetto di realizzazione di opere su area demaniale non equivale, di per sé, a rinuncia alla proprietà del suolo da parte dell'amministrazione titolare.

Come è indicizzato

MaterieGiudicatoProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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