Cassazione Civile, Ordinanza n. 30885/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto la domanda risarcitoria. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (impresa telecom)
La controversia
Una società del settore telecomunicazioni aveva convenuto in giudizio un'altra società di telecomunicazioni chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da un abuso di posizione dominante nel mercato della telefonia. In particolare, lamentava il trattenimento senza giustificazione di somme dovute per servizi su numerazioni non geografiche e di circa tre milioni di euro relativi al servizio di televoto 0878, in connessione con pretese frodi dei centri servizi. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo decisiva una transazione stipulata tra le parti il 3 marzo 2008, con cui sarebbe stata rinunciata a tutte le reciproche pretese presenti e future, comprese quelle dedotte e non dedotte, connesse ai contenziosi ordinario e antitrust. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione dei canoni interpretativi degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse interpretato erroneamente la transazione; (2) violazione degli artt. 183, comma 4, e 101, comma 2, c.p.c., perché la questione dell'abuso di dipendenza economica sarebbe stata una nullità di protezione rilevabile d'ufficio e quindi esaminabile anche se prospettata tardivamente in comparsa conclusionale. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché mirava a una rivalutazione del fatto e dell'interpretazione del negozio, il secondo perché non specificava da quali elementi già acquisiti al processo potesse emergere la nullità invocata.
Norme richiamate
I canoni interpretativi contrattuali non possono essere invocati in cassazione per ottenere una nuova valutazione del contenuto negoziale se il motivo si risolve nella contrapposizione tra interpretazioni possibili.
La lettura complessiva delle clausole va apprezzata dal giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione concreta delle regole ermeneutiche, non una diversa ricostruzione del significato pattizio.
Il criterio residuale di interpretazione non consente di sostituire in sede di legittimità una interpretazione alternativa a quella plausibilmente accolta dal giudice di merito.
Le preclusioni assertive impediscono di introdurre domande nuove oltre i termini processuali, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
La questione può essere esaminata solo se la nullità sia rilevabile ex officio e risulti dagli atti, nel rispetto del contraddittorio.
La nullità del contratto è rilevabile d'ufficio, ma il giudice non può attivarsi in via esplorativa per accertarne i presupposti fattuali.
L'abuso di dipendenza economica è configurato come situazione di eccessivo squilibrio nei rapporti commerciali tra imprese; il patto che realizza tale abuso è nullo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dalla declaratoria di inammissibilità discende la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione di un contratto o di una transazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentita una mera contrapposizione tra letture alternative del testo negoziale.
- Per dedurre utilmente la violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, il ricorrente deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e spiegare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; altrimenti la censura è inammissibile.
- Quando sono possibili più interpretazioni plausibili di una clausola, non è sindacabile in cassazione la scelta del giudice di merito per una di esse, purché non sia logicamente o giuridicamente viziata.
- La nullità rilevabile d'ufficio può essere esaminata anche oltre le preclusioni assertive, ma solo se risulta dagli atti già acquisiti al processo; il giudice non può procedere ad accertamenti esplorativi per individuare i fatti costitutivi della nullità.
- L'eccezione di nullità contrattuale prospettata tardivamente è scrutinabile solo se il ricorrente indica gli specifici elementi processuali dai quali la nullità emerga in modo già compiuto.
- L'abuso di dipendenza economica, se concretamente realizzato da un patto contrattuale, determina la nullità del patto stesso, ma la sua rilevabilità officiosa presuppone una base fattuale processualmente emersa e specificamente allegata.
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