Cassazione Civile, Ordinanza n. 27361/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società di revisione per ottenere l’ammissione di crediti professionali per complessivi euro 74.310,20, relativi alla revisione legale dei conti per gli anni 2013 e 2014, a un’attestazione sul rispetto di covenants finanziari e a una nuova relazione sul bilancio 2014 richiesta dopo la presentazione di una domanda di concordato in bianco. Il tribunale ha ammesso solo in parte il credito, per euro 53.220,20 in chirografo, escludendo il resto. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) nullità del decreto per ultrapetizione/extrapetizione, sostenendo che il tribunale avesse valorizzato fatti di inadempimento non tempestivamente allegati e autonomamente sviluppati dal CTU; 2) violazione dell’art. 1460 c.c., perché l’eccezione di inadempimento sarebbe stata utilizzata per paralizzare integralmente il credito in una situazione di rapporto esaurito e di preteso scioglimento contrattuale; 3) violazione degli artt. 1460 c.c. e 14 d.lgs. 39/2010, perché i fatti qualificati come inadempimenti non sarebbero tali e, comunque, non sarebbe stata adeguatamente scrutinata la gravità dell’inadempimento né la sua decisività.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la ricorrente non aveva descritto con sufficiente specificità il contenuto dell’eccezione di inadempimento e degli atti rilevanti, impedendo il sindacato diretto sugli atti; ha inoltre osservato che le circostanze valorizzate dal CTU e dal tribunale erano fatti secondari e profili tecnici apprezzabili in consulenza. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che, pur dopo lo scioglimento del rapporto per effetto della procedura concorsuale, resta possibile opporre l’inadempimento relativo a prestazioni non eseguite o non eseguite a regola d’arte, con finalità di negare il pagamento delle prestazioni non correttamente rese. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, la ricorrente sollecitava un nuovo esame del fatto e della gravità dell’inadempimento, attività riservata al giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa dell’intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il vizio di ultrapetizione richiede che il motivo individui in modo specifico il fatto processuale dedotto e non può essere scrutinato in modo generico
richiamato quale parametro della dedotta nullità del decreto in opposizione allo stato passivo
norma che regola l’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore escluso
può essere opposto anche quando il rapporto contrattuale sia esaurito o si sia sciolto per effetto della procedura concorsuale, per negare il pagamento di prestazioni non eseguite o non eseguite a regola d’arte
il creditore opponente allo stato passivo resta onerato della prova del credito e, ove sia sollevata eccezione di inadempimento, deve dimostrare di avere esattamente adempiuto
richiamato dalla ricorrente quale fondamento del privilegio invocato per i crediti professionali
richiamato dalla ricorrente per la pretesa prededuzione dell’ultimo credito insinuato
richiamato per delimitare contenuto e doveri del revisore legale nella relazione di revisione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fonte dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione per error in procedendo, il potere di esame diretto degli atti è attivabile solo se il ricorso è autosufficiente e indica con precisione gli elementi del fatto processuale da riesaminare.
- L’eccezione di inadempimento può essere validamente opposta anche dopo lo scioglimento del rapporto per effetto della procedura concorsuale, quando sia diretta a negare il pagamento di prestazioni non eseguite o non eseguite a regola d’arte.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore opponente conserva l’onere di provare l’esistenza del credito e, se il debitore eccepisce l’inadempimento, deve provare di avere esattamente adempiuto la prestazione professionale.
- La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere in cassazione un nuovo accertamento della fattispecie concreta o della gravità dell’inadempimento, che resta riservato al giudice di merito.
- In materia di revisione legale, i profili tecnici valutabili dal CTU possono comprendere fatti secondari e circostanze accessorie necessarie a verificare la correttezza della prestazione, senza che ciò integri supplenza all’onere di allegazione sui fatti primari.
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