Cassazione Penale, Ordinanza n. 03121/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha impugnato per cassazione la decisione deducendo due censure. In primo luogo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato di detenzione/cessione di stupefacente di lieve entità, sostenendo che la sostanza rinvenuta non fosse a lui riconducibile. In secondo luogo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., invocandone la ricorrenza nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e della riconducibilità della droga all'imputato, attività preclusa al giudice di legittimità, che non può sostituirsi al giudice di merito nella lettura delle prove. Quanto al secondo motivo, ha affermato che l'art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento e che, nel caso concreto, il giudice di merito aveva correttamente valorizzato gli indici contrari alla configurabilità della causa di non punibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa al reato in materia di stupefacenti di lieve entità.
la causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice deve valutare modalità della condotta, esiguità del danno o pericolo e criteri dell'art. 133, primo comma, c.p.
la modifica normativa non consente alla Cassazione una rilettura del fatto o una diversa valutazione delle prove, restando il sindacato limitato ai vizi motivazionali nei limiti di legittimità.
richiamato come criterio direttivo per valutare modalità della condotta, esiguità del danno e del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.
base normativa della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del materiale probatorio né una diversa ponderazione delle risultanze di fatto rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una rivalutazione alternativa delle prove, ma solo per denunciare effettive aporie logiche o giuridiche della motivazione nei limiti del controllo di cassazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone cumulativamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; la mancanza di uno solo dei due requisiti impedisce l'applicazione dell'istituto.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve verificare gli indici della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo alla luce dei criteri dell'art. 133, primo comma, c.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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