Cassazione Penale, Sentenza n. 12767/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto del riesame dopo l'aggravamento della misura cautelare da arresti domiciliari a custodia in carcere. Deduce vizio di motivazione: il tribunale avrebbe fondato la conferma dell'aggravamento su profili attinenti all'art. 74 del DPR 309/90 (associazione), pur essendo l'aggravamento disposto originariamente in relazione a violazioni dei divieti di comunicazione riguardanti l'ipotesi di reato di cui all'art. 73 del DPR 309/90. Contesta inoltre che le conversazioni con un soggetto estraneo (Micalizzi) possano dimostrare l'appartenenza del ricorrente a un'associazione criminale e che manchino elementi idonei a giustificare le esigenze cautelari contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., ravvisando che la motivazione del tribunale era eccentrica rispetto al thema decidendum e si era imperfettamente concentrata su fatti e fattispecie (art. 74) non pertinenti alla valutazione dell'aggravamento operato in relazione all'art. 73. Ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73
Riguarda i reati di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; nella vicenda l'applicazione originaria della misura cautelare era stata collegata a questa fattispecie, e l'aggravamento risultava motivato dalle presunte violazioni dei divieti di comunicazione riferite a tale quadro.
DPR 309/1990, art. 74
Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha ritenuto che il tribunale abbia fatto riferimento a questa fattispecie (appartenza a sodalizio) in modo non pertinente rispetto alla decisione sull'aggravamento, configurando una motivazione eccentrica rispetto al tema da decidere.
Codice di procedura penale, art. 309, comma 7
Stabilisce la competenza e le modalità per il nuovo giudizio in caso di annullamento dell'ordinanza; la Corte ha rinviato il procedimento al tribunale di Palermo per nuovo esame ai sensi di questa norma.
Disposizioni di attuazione, art. 94, comma 1-ter
Norma procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la Corte ha disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La motivazione del provvedimento che aggrava una misura cautelare deve essere pertinente e centrata sul tema concretamente oggetto di decisione (thema decidendum); ragionare su fattispecie diverse da quelle rilevanti per l'aggravamento può determinare l'annullamento.
- L'aggravamento di misure cautelari in materia di stupefacenti richiede elementi concreti che dimostrino le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato); mere conversazioni con soggetti estranei non sono di per sé idonee a provare l'appartenenza a un'associazione criminale.
- Se la motivazione del giudice del riesame si fonda su circostanze non pertinenti o su fattispecie giuridiche diverse da quelle contestate, il ricorso in cassazione può ottenere l'annullamento e il rinvio per un nuovo giudizio.
- In fase di impugnazione è efficace contestare specificamente il vizio di motivazione, soprattutto quando il giudice utilizza argomentazioni che escano dal quadro probatorio e normativo pertinente.
- Il tribunale che rivede un aggravamento deve collegare espressamente le ragioni dell'aggravamento alle esigenze cautelari concrete e alle fattispecie di reato effettivamente rilevanti nel procedimento.
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