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Sentenza

Sentenza del 03/03/2016 n. 131 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Dichiarazione omessa, detrazione Iva non consentita oltre il termine

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva maturato nel 2004 un credito IVA di 23.152,00 euro, indicato nella dichiarazione integrativa presentata nel 2006, ma aveva omesso le dichiarazioni relative agli anni 2005 e 2006. Aveva poi utilizzato il credito nella dichiarazione relativa al 2007. L'Agenzia delle Entrate ha recuperato il credito mediante controllo automatizzato, sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione annuale, il credito non può essere trasferito indefinitamente negli anni successivi mediante detrazione. La contribuente invocava l'irreperibilità del commercialista e la possibilità di regolarizzare l'omissione in presenza di circostanze eccezionali.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo il recupero del credito IVA utilizzato oltre i termini. Il credito maturato in un anno con dichiarazione omessa poteva essere portato in detrazione, al più tardi, nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di maturazione, previa verifica dell'effettiva esistenza del credito. Decorso tale termine, il contribuente non può più utilizzarlo in detrazione, ma può soltanto chiederne il rimborso secondo la procedura prevista. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Articolo 30 del D.P.R. 633/1972

    Disciplina il credito IVA e le modalità del suo utilizzo o rimborso; il credito non può essere trasferito in detrazione oltre i termini previsti.

  • Articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972

    Riguarda le procedure e le garanzie relative ai rimborsi IVA.

  • Articoli 54 e 54-bis del D.P.R. 633/1972

    Consentono all'Amministrazione finanziaria di verificare e recuperare, anche mediante liquidazione automatizzata, l'IVA portata indebitamente in detrazione; l'Ufficio può accertare l'esistenza del credito relativo all'anno in cui la dichiarazione è stata omessa.

  • Articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, nell'ambito del quale possono essere recuperati crediti o imposte non spettanti.

  • Articolo 55 del D.P.R. 633/1972

    In caso di omessa dichiarazione IVA, consente l'accertamento dell'imposta e dell'effettiva esistenza del credito maturato nell'anno omesso.

  • Articolo 21 del D.Lgs. 546/1992

    Consente di chiedere il rimborso del credito IVA non più utilizzabile mediante detrazione, entro i termini previsti per il rimborso anomalo.

  • Articolo 36 del D.Lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione alla contestazione del difetto di motivazione della sentenza di primo grado, censura non accolta.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 74/E del 19 aprile 2007

    L'eccedenza di credito IVA maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa potrà essere computata in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

    Il credito può essere utilizzato in detrazione entro il limite temporale indicato, purché l'Ufficio verifichi l'effettiva esistenza del credito relativo all'anno omesso. Dopo tale termine resta soltanto la richiesta di rimborso.

  • Cassazione, sentenze n. 162/2007, n. 433/2008 e n. 16477/2004

    Il contribuente che non esponga il credito d'imposta entro i limiti procedurali stabiliti è escluso dalla possibilità di recuperare il credito stesso attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d'imposta successivo, restandogli aperta solo la possibilità di chiederne il rimborso.

    L'omessa dichiarazione o il mancato rispetto dei termini procedurali impedisce l'utilizzo del credito mediante detrazione nelle dichiarazioni successive, senza necessariamente estinguere il credito sostanziale, che può essere fatto valere tramite rimborso.

Massime di principio

  • Il credito IVA deve essere utilizzato entro i termini procedurali previsti; il semplice fatto che il credito sia realmente esistente non consente di utilizzarlo in detrazione indefinitamente.
  • Se la dichiarazione annuale IVA è omessa, il credito dell'anno interessato non può essere trasferito automaticamente nelle annualità successive: occorre rispettare il termine massimo della dichiarazione relativa al secondo anno successivo.
  • Decorso il termine per la detrazione, il contribuente può normalmente far valere il credito soltanto mediante una richiesta di rimborso, previa verifica dell'effettiva spettanza.
  • L'errore o l'irreperibilità del commercialista, se non adeguatamente provati, non esonerano il contribuente dagli obblighi dichiarativi e dalle relative scadenze.
  • L'Amministrazione finanziaria può recuperare l'IVA portata in detrazione oltre i termini anche quando il contribuente conserva astrattamente il diritto sostanziale al rimborso del credito.
  • In casi analoghi è quindi essenziale distinguere tra il diritto sostanziale al credito e il diritto procedurale alla detrazione: il primo può sopravvivere, mentre il secondo può decadere per il mancato rispetto dei termini.

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