Sentenza del 03/03/2016 n. 44 - Corte Costituzionale
Contenzioso - Commissioni Tributarie - Competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali -collegamento territoriale sulla base della sede del concessionario emittente l' atto impugnato - legittimità - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le contribuenti avevano impugnato avvisi di accertamento ICI relativi ad alcuni terreni, sostenendo che gli immobili fossero pertinenziali, agricoli o comunque non edificabili e contestando anche l'applicazione delle sanzioni. La concessionaria aveva eccepito l'incompetenza territoriale della CTP di Cremona, ritenendo competente la CTP di Cuneo, poiché il concessionario aveva sede a Mondovì. La CTP di Cremona ha quindi dubitato della legittimità dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui collegava la competenza alla sede del concessionario anziché alla sede dell'ente locale impositore. La Corte costituzionale ha ritenuto che tale criterio potesse imporre al contribuente uno spostamento geografico significativo e ingiustificato, rendendo eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa, soprattutto per controversie di modesto valore.
La decisione
La Corte costituzionale ha riunito i giudizi e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, sia nel testo originario sia nel testo modificato dal d.lgs. n. 156/2015. La competenza territoriale non deve essere radicata presso la sede del concessionario o del soggetto iscritto all'albo ex art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, bensì presso la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore o concedente. La censura fondata sull'art. 97 Cost. è stata invece respinta, perché il principio di buon andamento riguarda l'organizzazione e il funzionamento degli uffici giudiziari, non l'esercizio della funzione giurisdizionale. La decisione ha quindi accolto la questione costituzionale relativa all'art. 24 Cost.
Norme richiamate
Art. 24 della Costituzione
"La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento"
La disciplina della competenza territoriale non può imporre oneri geografici o processuali tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa. Il criterio basato sulla sede del concessionario è stato ritenuto irragionevole quando separa il giudizio dal territorio dell'ente impositore e dell'immobile oggetto del tributo.
Art. 97 della Costituzione
"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"
La Corte ha escluso la violazione di questo parametro, precisando che il principio di buon andamento è riferibile all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, non alle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale disciplinate dalla norma processuale.
Art. 4, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma individuava la Commissione tributaria competente in base alla sede dell'ufficio, dell'ente locale o del concessionario contro cui era proposta la controversia. È stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui riferiva la competenza alla sede del concessionario invece che alla sede dell'ente locale impositore.
Art. 5 del codice di procedura civile
La competenza si determina con riferimento al momento della proposizione della domanda. Pertanto, la modifica legislativa intervenuta dopo la presentazione dei ricorsi non si applicava ai giudizi principali.
Art. 52, comma 5, lettere b) e c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
"non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente"
La scelta del concessionario deve rispettare le procedure di affidamento dei servizi pubblici e non deve produrre oneri aggiuntivi per il contribuente. La Corte ha valorizzato tale principio per ritenere illegittimo l'obbligo di recarsi in una sede giudiziaria lontana.
Art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Ha consentito alla Corte di estendere la dichiarazione di illegittimità costituzionale anche alla versione successiva dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, poiché riproduceva un criterio territoriale analogo e contrario ai principi affermati.
Art. 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Il riferimento ai soggetti iscritti nell'albo previsto da questa disposizione è stato ricondotto, ai fini della competenza territoriale, alla sede dell'ente locale impositore e non alla sede del soggetto incaricato della riscossione.
Massime di principio
- Quando un ente locale affida l'accertamento o la riscossione a un concessionario con sede distante, il contribuente deve normalmente poter ricorrere davanti al giudice tributario del territorio in cui ha sede l'ente locale impositore, non davanti a quello della sede del concessionario.
- Il concessionario è considerato una longa manus dell'ente impositore: ai fini della competenza territoriale rileva quindi il rapporto sostanziale tra contribuente ed ente pubblico che pretende il tributo.
- Le regole processuali sono ammesse solo se non impongono oneri sproporzionati o tali da scoraggiare concretamente l'impugnazione, soprattutto quando il valore della controversia è modesto.
- La competenza territoriale tributaria è inderogabile, ma il criterio applicabile deve essere interpretato alla luce del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.
- La decisione riguarda specificamente le controversie contro concessionari o soggetti incaricati della riscossione di tributi locali; non implica automaticamente che ogni controversia tributaria debba essere proposta nel luogo in cui si trova l'immobile.
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