Sentenza del 03/03/2016 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Varese
IRES - Deducibilità compensi agli amministratori - Preventiva delibera - Necessità - Non sussiste - Valutazione di congruità da parte dell'Ufficio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità ai fini IRES dei compensi agli amministratori. L'Ufficio riteneva necessaria una preventiva delibera ai sensi dell'art. 2389 c.c. e contestava la congruità degli importi. La decisione ha chiarito che, sul piano tributario, la deducibilità dipende principalmente dal rispetto dell'art. 109 TUIR: il costo deve essere certo, determinabile, inerente all'attività d'impresa e imputato secondo il principio di competenza. L'assenza della delibera non comporta automaticamente l'indeducibilità, salvo che evidenzi un intento evasivo. Inoltre, l'Amministrazione non può disconoscere il costo solo perché considera elevato il compenso, in mancanza di una specifica norma che stabilisca limiti massimi.
La decisione
Il recupero a tassazione è stato ritenuto non fondato nei termini contestati. La preventiva delibera assembleare non è stata considerata condizione tributaria imprescindibile per la deduzione e non è stata riconosciuta all'Ufficio una generale facoltà di valutare la congruità economica dei compensi. La misura dei compensi resta quella risultante dagli accordi negoziali, purché il costo sia effettivo, determinato o determinabile, inerente, di competenza e non riconducibile a un intento evasivo.
Norme richiamate
Art. 2389 del codice civile
I compensi degli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea; se previsti dallo statuto, possono essere determinati dal consiglio di amministrazione.
La norma civilistica disciplina l'attribuzione dei compensi, ma la sua eventuale violazione non determina automaticamente, sul piano fiscale, l'indeducibilità del costo.
Art. 109 del TUIR
I componenti negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, purché certi e determinabili; i costi devono inoltre essere inerenti all'attività esercitata.
Per dedurre i compensi agli amministratori occorre verificare certezza, determinabilità, inerenza e competenza del costo. La norma stabilisce il criterio di imputazione temporale e i requisiti fiscali del costo, non un limite massimo all'importo dei compensi.
Cassazione n. 23872/2007
Conferma il principio secondo cui l'assenza della delibera non comporta automaticamente l'indeducibilità dei compensi, salvo che essa costituisca indice di un intento evasivo della società.
Massime di principio
- La mancata preventiva delibera civilistica sui compensi degli amministratori non determina automaticamente la loro indeducibilità fiscale: occorre verificare i requisiti sostanziali previsti dall'art. 109 TUIR.
- La società deve poter dimostrare che i compensi sono effettivi, certi o determinabili, inerenti all'attività e imputati all'esercizio corretto, preferibilmente mediante contratti, verbali, contabilità e pagamenti tracciabili.
- L'Amministrazione finanziaria non può ridurre o disconoscere i compensi esclusivamente perché li ritiene elevati, in assenza di una specifica norma che imponga limiti quantitativi o di elementi concreti di simulazione, antieconomicità o intento evasivo.
- La ragionevolezza dell'importo può essere valutata in relazione a dimensioni, struttura, redditività, volume d'affari e responsabilità dell'impresa; compensi palesemente sproporzionati possono comunque richiedere una giustificazione documentale più rigorosa.
- È opportuno rispettare anche le formalità civilistiche previste dall'art. 2389 del codice civile, perché la loro omissione può creare contestazioni societarie o costituire un indice di evasione, pur non comportando di per sé l'indeducibilità fiscale.
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