Sentenza del 03/03/2016 n. 43 - Corte Costituzionale
Finanza pubblica - contabilità nazionale e degli enti pubblici-art. 14 - commi 1e 2 - del d.l. n. 66 del 2014- principi di coordinamento - legittimità esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Regione Veneto ha contestato gli artt. 14, commi 1, 2 e 4-ter, e 15, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, sostenendo che i limiti statali alla spesa regionale per consulenze, collaborazioni, autovetture e buoni taxi violassero l'autonomia finanziaria e organizzativa regionale garantita dagli artt. 117 e 119 Cost., oltre ai principi di ragionevolezza, buon andamento e leale collaborazione. In particolare, è stata censurata la previsione dell'art. 14, commi 1 e 2, nella parte in cui rendeva le misure applicabili "a decorrere dall'anno 2014", senza una scadenza, trasformando un intervento di coordinamento finanziario temporaneo in un vincolo permanente.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 15, comma 1, perché imponeva un limite analitico alla spesa per autovetture e taxi senza consentire alle Regioni di adottare misure alternative, eccedendo quindi i limiti dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica. Ha inoltre dichiarato illegittimi i commi 1 e 2 dell'art. 14 limitatamente alla decorrenza, sostituendo le parole "a decorrere dall'anno 2014" con "negli anni 2014, 2015 e 2016": i limiti a consulenze e collaborazioni sono stati così resi temporanei, ma la misura in sé è stata ritenuta costituzionalmente legittima anche perché il comma 4-ter consentiva alle Regioni di rimodulare la spesa o adottare misure alternative, purché garantissero risparmi equivalenti. Le ulteriori censure della Regione Veneto sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate. Il giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Trento è stato dichiarato estinto per rinuncia accettata dallo Stato.
Norme richiamate
Articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione
"principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica"
Lo Stato può imporre vincoli alle politiche di bilancio regionali per obiettivi nazionali di finanza pubblica, ma tali vincoli devono essere di principio, lasciare alle Regioni un margine di allocazione delle risorse e, quando incidono sulla crescita della spesa corrente, avere carattere transitorio.
Articolo 14, commi 1, 2 e 4-ter, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
"a decorrere dall'anno 2014"; "negli anni 2014, 2015 e 2016"
I limiti percentuali alla spesa per consulenze, studi, ricerche e collaborazioni sono legittimi perché le Regioni possono rimodularli o adottare misure alternative equivalenti. È però illegittima la loro applicazione permanente: la Corte ne ha limitato l'efficacia al triennio 2014-2016.
Articolo 15, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66
"entro il 30 per cento della spesa sostenuta ... nell'anno 2011"
Il limite rigido e analitico alla spesa per autovetture e buoni taxi è incostituzionale nei confronti delle Regioni perché non consente misure alternative né una diversa allocazione dei risparmi tra le varie voci di spesa.
Articolo 120 della Costituzione
Il principio di leale collaborazione non si impone, salvo specifica previsione costituzionale o legislativa, nel procedimento di approvazione delle leggi statali.
Articolo 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
"impossibilità oggettiva di utilizzare ... il personale già a disposizione dell'amministrazione"
Il ricorso a collaborazioni esterne è ammesso solo dopo aver accertato l'impossibilità di utilizzare il personale interno; tale regola contribuisce a rendere non manifestamente irragionevoli i limiti alle collaborazioni.
Articolo 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio costituzionale.
Massime di principio
- Lo Stato può imporre alle Regioni obiettivi e limiti di contenimento della spesa come principi di coordinamento della finanza pubblica, ma non può dettare in modo permanente una dettagliata allocazione delle risorse regionali.
- Un vincolo di spesa regionale è più facilmente costituzionale se stabilisce un obiettivo complessivo di risparmio e consente all'ente di scegliere le voci su cui intervenire o adottare misure alternative equivalenti.
- Le misure statali di contenimento della spesa corrente devono normalmente essere temporanee e collegate a uno specifico periodo o obiettivo di riequilibrio; la loro durata indefinita può comportare una violazione dell'autonomia finanziaria regionale.
- L'autoqualificazione della norma come principio di coordinamento non è decisiva: la Corte verifica concretamente se la disposizione lasci effettiva autonomia decisionale all'ente.
- La dichiarazione di illegittimità può riguardare soltanto la durata o le modalità applicative della misura, lasciando valida la finalità di risparmio e il limite sostanziale per il periodo costituzionalmente ammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 mar 2016Sentenza del 03/03/2016 n. 44 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 3 mar 2016Sentenza del 03/03/2016 n. 60 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 3 mar 2016Sentenza del 03/03/2016 n. 131 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 3 mar 2016Sentenza del 03/03/2016 n. 133 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 3 mar 2016Sentenza del 03/03/2016 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 3 mar 2016Sentenza del 03/03/2016 n. 453 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →