Sentenza del 03/03/2016 n. 60 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTP, che aveva parzialmente respinto i ricorsi relativi agli accertamenti IVA, IRES e IRAP per gli anni 2007 e 2008. In appello ha contestato, da un lato, il recupero di costi non documentati per 45.154,20 euro, sostenendo che la relativa materia imponibile era già stata definita mediante conciliazione giudiziale; dall'altro, ha contestato il recupero IVA e le sanzioni per presunta tardiva emissione delle fatture relative alla fornitura di conglomerato bituminoso. La società ha sostenuto che l'IVA era stata regolarmente assolta e che, in base al contratto, la quantità fatturabile poteva essere determinata soltanto dopo la posa, il compattamento e la misurazione del materiale, mediante situazioni interne lavori redatte entro il decimo giorno del mese successivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello. Ha ritenuto che, per la particolare natura del conglomerato bituminoso, soggetto a variazioni di peso e volume durante il trasporto, la posa e il compattamento, la quantità della fornitura non fosse determinabile al momento della consegna. Inoltre, il contratto prevedeva la contabilizzazione delle quantità effettivamente eseguite tramite situazioni interne lavori mensili, sulla cui base dovevano essere emesse le fatture. Pertanto, non era corretto pretendere che una fornitura effettuata il 31 dicembre fosse fatturata nello stesso giorno. La sentenza di primo grado è stata annullata nella parte in cui aveva rigettato i ricorsi della società e confermata nel resto. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Le cessioni di beni si considerano effettuate ... nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.
La regola generale individua nella consegna o spedizione il momento di effettuazione delle cessioni di beni mobili. Tuttavia, nel caso concreto, la determinazione della quantità e del corrispettivo dipendeva da operazioni successive previste dal contratto e tecnicamente necessarie, sicché la fatturazione non doveva necessariamente avvenire il giorno della consegna materiale.
Articolo 73, primo comma, lettera b), del DPR 633/1972
La disposizione è richiamata dalla società insieme all'articolo 6 del DPR 633/1972 per sostenere la disciplina del momento di emissione della fattura quando gli elementi necessari per determinare il prezzo non sono ancora conosciuti.
DM 15 novembre 1975
La società lo ha richiamato quale disciplina integrativa per i casi in cui il prezzo o gli elementi necessari alla fatturazione siano determinabili soltanto successivamente all'effettuazione materiale dell'operazione.
Articolo 14 del contratto di fornitura
La fornitura sarebbe stata contabilizzata su SIL mensili redatti in contraddittorio ... entro il decimo giorno del mese successivo ... in base ai quali verranno redatte regolari fatture.
La clausola contrattuale è stata decisiva: le quantità effettivamente eseguite dovevano essere accertate e contabilizzate mediante documenti mensili condivisi, costituendo tali documenti la base per l'emissione delle fatture.
Massime di principio
- Quando la quantità o il corrispettivo di una fornitura non sono oggettivamente determinabili al momento della consegna e il contratto prevede una successiva misurazione o contabilizzazione, la tempestività della fatturazione deve essere valutata alla luce di tali modalità contrattuali e tecniche.
- Per contestare una fatturazione ritenuta tardiva non è sufficiente richiamare astrattamente la regola della consegna dei beni mobili: occorre verificare il contratto, la natura del bene, le modalità di misurazione e il momento in cui gli elementi economici dell'operazione diventano definitivi.
- Le documentazioni contrattuali, i verbali di misurazione, le situazioni lavori e le perizie tecniche possono dimostrare che la fattura è stata emessa tempestivamente rispetto alla concreta determinazione della quantità e del prezzo.
- La presenza di una clausola che stabilisce una contabilizzazione periodica e in contraddittorio rafforza la legittimità dell'emissione della fattura nel periodo successivo previsto dal contratto, purché tale meccanismo sia coerente con la reale esecuzione della prestazione.
- La decisione riguarda una fattispecie concreta e non esclude che, in altri casi, la fattura debba essere emessa al momento della consegna se quantità, prezzo e oggetto della cessione sono già determinati e non vi sono successive operazioni necessarie alla loro definizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 mar 2016Sentenza del 03/03/2016 n. 43 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 3 mar 2016Sentenza del 03/03/2016 n. 44 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 3 mar 2016Sentenza del 03/03/2016 n. 131 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 3 mar 2016Sentenza del 03/03/2016 n. 133 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 3 mar 2016Sentenza del 03/03/2016 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 3 mar 2016Sentenza del 03/03/2016 n. 453 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →