Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/03/2016 n. 133 - Corte di Giustizia CEE

Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Voci 2304, 2308 e 2309 - Classificazione di un concentrato di proteine di soia.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la classificazione doganale, ai fini della tariffa doganale comune, dell'Imcosoy 62, un concentrato di proteine di soia destinato a essere utilizzato come ingrediente negli alimenti composti per vitelli molto giovani. Il prodotto era ottenuto dalla farina di soia disoleata mediante un trattamento ulteriore che eliminava grassi residui, carboidrati, fibre e sostanze nocive, aumentando la concentrazione proteica e rendendo il prodotto idoneo a uno specifico impiego nell'alimentazione animale. Occorreva stabilire se il prodotto rientrasse nella voce 2304, relativa ai residui dell'estrazione dell'olio di soia, nella voce residuale 2308 oppure nella voce 2309, relativa alle preparazioni per l'alimentazione degli animali.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che il concentrato non rientra nella voce 2304, perché non è il residuo diretto dell'estrazione dell'olio, ma un prodotto derivato ottenuto mediante un trattamento distinto e successivo. Non rientra neppure nella voce 2308, che ha carattere residuale e si applica solo quando non esiste una voce più specifica. Il prodotto è invece classificabile nella voce 2309, poiché ha subito una trasformazione definitiva, ha perso le caratteristiche essenziali della materia originaria ed è destinato esclusivamente all'alimentazione animale. La decisione sulla ripartizione delle spese del procedimento principale è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, allegato I, Nomenclatura combinata

    La classificazione doganale deve essere effettuata sulla base del testo delle voci e delle note di sezione o di capitolo, mentre i titoli delle sezioni e dei capitoli hanno valore soltanto indicativo.

  • Regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione

    Contiene la versione della Nomenclatura combinata applicabile ai fatti, relativa all'anno 2010.

  • Regola generale 3, lettera a), per l'interpretazione della Nomenclatura combinata

    "La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale."

    Quando una merce potrebbe rientrare in più voci, deve essere preferita la voce più specifica. Per questo la voce 2308, avente carattere residuale, è stata esclusa a favore della voce 2309.

  • Nota 1 del capitolo 23 della Nomenclatura combinata

    "La voce 2309 [...] include i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento".

    La voce 2309 comprende prodotti trasformati destinati all'alimentazione animale, purché non siano già compresi in una voce più specifica e non siano semplici cascami, residui o sottoprodotti del trattamento.

  • Voce 2304 della Nomenclatura combinata

    Riguarda i residui solidi risultanti direttamente dall'estrazione dell'olio dai semi di soia. Un concentrato ottenuto da tali residui mediante un successivo trattamento selettivo non rientra in questa voce.

  • Voce 2308 della Nomenclatura combinata

    È una voce residuale per prodotti e sottoprodotti vegetali destinati all'alimentazione animale; non si applica quando il prodotto corrisponde a una voce più specifica, come la 2309.

  • Voce 2309 della Nomenclatura combinata

    Comprende le preparazioni per l'alimentazione degli animali, anche quando derivano dalla trasformazione di una singola materia vegetale, se il trattamento è definitivo, modifica le caratteristiche essenziali del prodotto e il risultato è destinato esclusivamente all'alimentazione animale.

Massime di principio

  • Per classificare una merce nella Nomenclatura combinata occorre esaminare anzitutto le sue caratteristiche e proprietà oggettive al momento dell'importazione, non soltanto la materia prima da cui deriva.
  • Un prodotto ottenuto da un residuo mediante un trattamento ulteriore e finalizzato a uno specifico impiego può perdere la classificazione del residuo originario e rientrare in una voce diversa.
  • La destinazione d'uso è rilevante quando è intrinseca alle caratteristiche oggettive del prodotto; un impiego esclusivo nell'alimentazione animale può orientare verso la voce 2309.
  • Le voci residuali, come la 2308, devono essere utilizzate solo quando non è applicabile una voce più specifica.
  • Le note esplicative del Sistema armonizzato sono strumenti interpretativi utili ma non vincolanti e non possono prevalere sul testo vincolante della Nomenclatura combinata.
  • La distinzione tra prodotto trasformato e semplice residuo o sottoprodotto è decisiva: se l'obiettivo del processo è ottenere il prodotto finale, questo non è un residuo del trattamento e può rientrare nella voce 2309.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.