Cassazione Penale, Ordinanza n. 18778/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla cessione a terzi. Deduceva violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, sostenendo che la sostanza rinvenuta nel suo appartamento fosse destinata a uso esclusivamente personale e che gli elementi acquisiti non fossero idonei a dimostrare la destinazione a terzi. Chiedeva l'annullamento della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, non accompagnato da una critica analitica delle ragioni della sentenza impugnata e privo di specifiche ragioni di diritto e pertinenti riferimenti motivazionali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo logico e coerente sull'esistenza di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti della destinazione allo spaccio della droga: quantità e varietà delle sostanze (cocaina e hashish), modalità di occultamento, presenza di materiale per il confezionamento, banconote di piccolo taglio, documenti e carte di pagamento intestati a terzi, alcuni noti assuntori, oltre all'analisi tossicologica e alla valutazione dell'incompatibilità con le condizioni reddituali dell'imputato. Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non è stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in combinazione con la fattispecie di stupefacenti contestata
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
richiamato quale norma incriminatrice per la detenzione di stupefacenti in ipotesi di minore gravità, nella prospettiva della destinazione della sostanza a terzi
utilizzato per disporre, in caso di inammissibilità del ricorso e in assenza di colpa, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa, da escludersi nel caso concreto
Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463 - 01
richiamata per il principio per cui la destinazione allo spaccio va valutata dal giudice di merito considerando tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica analitica della motivazione impugnata e senza specifiche ragioni di diritto e pertinenti riferimenti testuali.
- In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza allo spaccio può essere desunta da un compendio di elementi indiziari concordanti, quali quantità e qualità della droga, modalità di occultamento, presenza di materiale per il confezionamento, disponibilità di denaro contante in piccoli tagli e ulteriori circostanze fattuali compatibili con la cessione a terzi.
- La valutazione sulla destinazione della sostanza a uso personale o allo spaccio appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o assenza di motivazione.
- La verifica dell'idoneità della condotta a integrare un possesso per uso personale o per cessione a terzi deve tener conto anche della capacità economica dell'imputato e della compatibilità tra tale capacità e la quantità di sostanza detenuta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella sua proposizione, conseguono la condanna alle spese processuali e l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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