Cassazione Civile, Ordinanza n. 40631/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da opere eseguite su aree scoperte di accesso a immobili contigui: l'attore originario lamentava che i convenuti avessero pavimentato la corte di accesso, modificando le quote originarie, innalzato il massetto in calcestruzzo armato, collocato un discendente delle acque meteoriche in prossimità di una finestra dell'immobile di sua proprietà e ostruito le prese d'aria del vuoto sanitario sottostante il solaio. Secondo la prospettazione attorea, tali interventi avrebbero convogliato le acque meteoriche nella sua proprietà, causato infiltrazioni e compromesso l'aerazione con conseguente umidità. In primo grado era stata accolta solo la domanda relativa alla riduzione dell'areazione, con ordine di eseguire gli interventi tecnici indicati dal c.t.u.; in appello l'attore aveva insistito per l'integrale accoglimento delle sue domande, mentre i convenuti avevano proposto appello incidentale. Con il ricorso per cassazione il successore a titolo particolare dell'attore ha dedotto: omessa pronuncia in appello su tutte le censure già formulate; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita errata valutazione delle prove; omesso esame di fatti decisivi in relazione alle risultanze documentali e tecniche; mancanza di motivazione sulla preferenza accordata alle conclusioni del c.t.u.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato l'intero thema decidendum e tutte le domande riproposte con il gravame. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché diretto in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha respinto il terzo e il quarto motivo, osservando che il giudice d'appello aveva motivatamente aderito alle conclusioni del c.t.u., valutando come non decisive le contestazioni del consulente di parte. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso per omessa pronuncia è infondato quando dalla motivazione e dal dispositivo risulta che il giudice d'appello ha deciso su tutte le domande e censure devolute.
Non può essere invocato per censurare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno o disattende prove legali; non quando si contesti semplicemente il prudente apprezzamento delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non è ammissibile dedurvi una diversa lettura dei fatti e delle prove, se la doglianza mira in realtà a un nuovo giudizio di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità per omessa pronuncia richiede una vera mancanza di decisione su una domanda o eccezione devoluta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è infondato se la Corte d'appello ha esaminato i fatti storici rilevanti e le risultanze tecniche, motivando sull'adesione alla consulenza d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, richiamato dal comma 1-quater.
La memoria è stata depositata ai sensi di tale disposizione nel procedimento camerale.
Richiamato solo in relazione alla domanda riconvenzionale sulle spese sostenute per opere comuni; la Cassazione non si sofferma nel merito su tale profilo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice di merito abbia completamente omesso di decidere su una domanda, eccezione o censura ritualmente devoluta; non ricorre quando la decisione, pur sintetica, consenta di desumere il rigetto o l'esame della questione.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo che si alleghi l'utilizzo di prove non introdotte ritualmente o il travisamento del regime legale di efficacia delle prove.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è ammissibile se si risolve in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o delle risultanze peritali; è necessario indicare un fatto storico decisivo realmente omesso nel ragionamento decisorio.
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio con motivazione congrua e valuta anche le critiche del consulente di parte, la censura in cassazione non può tradursi in una rivalutazione del merito tecnico.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito, neppure mediante la formale evocazione di norme sulla prova o sul vizio di motivazione.
- rami:[
- Processo civile
- Diritti reali
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40544/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40545/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40546/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40548/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40549/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40550/2021 del 17/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →