Cassazione Penale, Sentenza n. 03909/2026 del 30/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva ridotto la pena a 5 anni per tentato omicidio pluriaggravato e porto e detenzione illegale di armi. Il ricorrente deduce due motivi: 1) violazione degli artt. 110 e 116 c.p. (art. 606, lett. e) c.p.p.) per omessa applicazione del concorso anomalo in relazione alla sua posizione, sostenendo che l'evento omicida commesso dal coimputato non era prevedibile e che la Corte ha errato nel ritenere prevedibile l'azione in ragione della sola presenza di una mazza da baseball e non della pistola; 2) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. (art. 606, lett. e) c.p.p.) in relazione alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, deducendo la sua inesistenza di precedenti, l'estraneità alle dinamiche locali, l'atteggiamento collaborativo e la disparità di trattamento rispetto al coimputato Pica.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Cassazione ha confermato la responsabilità concorsuale di Ambrosino ai sensi dell'art. 110 c.p., ritenendo che la sua presenza, la discesa dall'autovettura insieme ai coimputati (uno dei quali armato anche di mazza) e la conoscenza di elementi indicativi della presenza di armi letali (comportamento del Ferone, uso di guanti, ecc.) costituiscano un contributo causale e un rafforzamento del senso di sicurezza del materiale esecutore, con conseguente prevedibilità della progressione omicida. La Corte ha escluso la sussistenza del concorso anomalo ex art. 116 c.p. e ha ritenuto insindacabile in Cassazione la valutazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, essendo motivazione di fatto congrua e non contraddittoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Ojo Osabo (patrocinata a spese dello Stato), secondo liquidazione della Corte d'appello di Napoli ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Applicato come causa di responsabilità concorrente: chi concorre a un'azione delittuosa con contributo materiale o psicologico risponde dell'evento anche se non è autore materiale, quando il suo contributo abbia stimolato o rafforzato l'azione dell'esecutore
Escluso: la Corte ha ritenuto che non si trattasse di concorso anomalo (evento più grave imprevedibile rispetto alla condotta iniziale), poiché la progressione criminosa omicida era prevedibile alla luce degli elementi di fatto
art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.
Norma procedurale invocata per i motivi di cassazione (omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi); la Corte ha ritenuto i motivi infondati e la motivazione di merito sufficiente
Invocato in relazione alla quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione del merito circa l'esclusione o l'entità delle circostanze attenuanti, non essendovi vizi nella motivazione
Rilevante per il riconoscimento delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia valutato correttamente e non contraddittoriamente gli elementi previsti dall'art. 133, motivando la negazione delle attenuanti
Norma sanzionatoria sulle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002
Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sul regime di liquidazione delle spese della parte civile: applicate per disporre la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con pagamento in favore dello Stato
Massime di principio
- La responsabilità concorrente ex art. 110 c.p. può ricadere anche su chi non è autore materiale se il suo comportamento ha effettivamente aiutato, stimolato o rafforzato l'azione dell'esecutore e se aveva consapevolezza, anche indiretta, della pericolosità degli atti.
- Per escludere il concorso anomalo ex art. 116 c.p. è necessario dimostrare che l'evento più grave fosse assolutamente imprevedibile rispetto alla condotta originaria; la semplice presenza o partecipazione non basta se sussistono elementi che rendono prevedibile la progressione criminosa.
- La qualificazione e la quantificazione delle attenuanti generiche rientrano in un giudizio di fatto del giudice di merito: la Cassazione sindaca la motivazione solo se contraddittoria o manifestamente illogica.
- Elementi come la presenza sul luogo del reato, la discesa dal veicolo insieme ai coimputati, la conoscenza di segni riconducibili ad armi o comportamenti preparatori (uso di guanti, occultamento, armi visibili) possono costituire indici forti di previsione dell'evento letale.
- In sede di impugnazione in cassazione, chi deduce un vizio di applicazione di norme penali deve dimostrare che la motivazione di merito sia carente, contraddittoria o illogica; altrimenti il rigetto comporta condanna alle spese e possibile rifusione delle spese della parte civile.
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