Cassazione Penale, Sentenza n. 03840/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) censura di violazione degli artt. 256, comma 1, lett. a) e 183, comma 1, lett. bb) d.lgs. 152/2006 sostenendo che l'AUA era intestata a Immobiliare Stefanus s.r.l. e non volturata alle Manifatture Conciarie; si afferma inoltre che il mero decorso del tempo non trasforma un deposito temporaneo in stoccaggio illecito. 2) violazione art. 137 d.lgs. 152/2006: si deduce che lo scarico non autorizzato non poteva essere ascritto al ricorrente perché questi aveva presentato istanza di voltura dell'AUA e l'inerzia amministrativa non avrebbe dovuto escludere efficacia legittimante. 3) erronea applicazione degli artt. 269 e 279 d.lgs. 152/2006: si contesta che la Corte di appello abbia dato per non autorizzate le emissioni atmosferiche senza accertare se l'attività esercitata si discostasse sostanzialmente da quella autorizzata alla precedente titolare e se fossero intervenute modifiche significative. 4) omissione di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.: si lamenta la negazione della causa di non punibilità per particolare tenuità in ragione della presunta esiguità del danno e delle modalità delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto insindacabili in questa sede le valutazioni di fatto e di prova compiute dalla Corte d'appello, che aveva riscontrato elementi probatori (controllo degli NOE, testi, documentazione) attestanti la gestione illecita dei rifiuti, lo scarico non autorizzato delle acque reflue e le emissioni atmosferiche in assenza di specifica autorizzazione a favore delle Manifatture Conciarie s.r.l. Quanto alla qualificazione dello stoccaggio illecito, la Corte ha condiviso che la durata del deposito superava i limiti del deposito temporaneo e che gravava sul ricorrente l'onere di dimostrare i requisiti di legge per il deposito temporaneo. Sulla questione delle autorizzazioni, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'autorizzazione agli scarichi e simili ha carattere "intuitu personae" e il semplice istanza di voltura o l'inerzia amministrativa non sostituiscono il provvedimento autorizzativo personale richiesto. Il motivo sulla tenuità (art. 131-bis) è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha valutato la gravità, la reiterazione e la continuativa compromissione dell'ambiente e ha motivato congruamente il diniego. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; rimangono confermate le condanne di merito (pena di mesi cinque di arresto come indicato nei provvedimenti di grado inferiore).
Norme richiamate
d.lgs. 152/2006 art. 256, comma 1, lett. a)
Integra lo stoccaggio illecito lo stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti effettuato in mancanza delle condizioni di qualità, tempo, quantità e organizzazione richieste per il deposito temporaneo; nel caso concreto valutato la durata oltre il limite normativo ha escluso la natura temporanea
d.lgs. 152/2006 art. 183, comma 1, lett. bb) (ora art. 185-bis)
Definisce il deposito temporaneo con limiti precisi di tempo e condizioni; la Corte ha richiamato che il deposito temporaneo è eccezione e grava sull'imputato l'onere di dimostrarne i requisiti (termine massimo di un anno o trimestre se oltre 30 mc)
d.lgs. 152/2006 art. 137, comma 1
Sanziona lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali; la Corte ha affermato che l'autorizzazione allo scarico e' "intuitu personae" e il titolare subentrante non può avvalersi dell'autorizzazione intestata al precedente soggetto senza ottenere un nuovo provvedimento
d.lgs. 152/2006 art. 279, comma 1
Reato relativo a emissioni in atmosfera senza autorizzazione: è reato permanente e di pericolo, sufficiente l'esercizio dello stabilimento senza la prescritta autorizzazione; non è necessario dimostrare il superamento dei limiti quantitativi concreti
d.lgs. 152/2006 art. 269
Norma citata nel ricorso ma non sviluppata nel dettaglio nella decisione; la Corte ha comunque valutato complessivamente le violazioni della normativa ambientale a carico del gestore
art. 185-bis d.lgs. 152/2006
Richiamata nella sentenza quale disciplina attuale del deposito temporaneo: stabilisce condizioni e limiti temporali la cui violazione porta a configurare stoccaggio illecito
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che la sussistenza di anche un solo requisito mancante (es. gravità, reiterazione, incidenza sulla salute) giustifica il diniego dell'applicazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine alle conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità: in mancanza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, si applica la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria prevista
Massime di principio
- Il subentro in un'attività produttiva che già disponeva di autorizzazioni administrative non esonera il nuovo gestore dall'ottenere provvedimenti specifici a proprio nome: la voltura dell'autorizzazione non equivale al rilascio dell'autorizzazione personale e l'assenza del provvedimento espressamente intestato al nuovo titolare determina responsabilità penale per scarichi ed emissioni non autorizzate
- La qualificazione di 'deposito temporaneo' è normativa eccezionale e soggetta a requisiti stringenti (limiti temporali, condizioni di sicurezza, rapporto con il luogo di produzione); l'onere di dimostrare il rispetto di tali requisiti grava su chi ne pretende l'applicazione in giudizio
- L'art. 279 d.lgs. 152/2006 configura un reato permanente e di pericolo: per la sua integrazione è sufficiente l'esercizio di un impianto che emette in assenza di autorizzazione, senza necessità di provare il superamento di limiti tecnici concreti
- L'inerzia o il comportamento dell'amministrazione (es. archiviazione di una pratica di voltura) non legittima automaticamente lo svolgimento dell'attività senza provvedimento favorevole; la tutela penale può intervenire se manca il titolo autorizzativo personale richiesto
- La corte di cassazione non riforma valutazioni di fatto o evidenze probatorie dirette riservate ai giudici di merito; i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono, salvo profili di violazione di legge o vizio motivazionale, inammissibili
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è necessario dimostrare tutti i presupposti richiesti; la presenza di reiterazione, gravità o concreto pericolo per l'ambiente o la salute pubblica è motivo convincente per negare la tenuità
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non emerga assenza di colpa nella proposizione del ricorso
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