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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03840/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) censura di violazione degli artt. 256, comma 1, lett. a) e 183, comma 1, lett. bb) d.lgs. 152/2006 sostenendo che l'AUA era intestata a Immobiliare Stefanus s.r.l. e non volturata alle Manifatture Conciarie; si afferma inoltre che il mero decorso del tempo non trasforma un deposito temporaneo in stoccaggio illecito. 2) violazione art. 137 d.lgs. 152/2006: si deduce che lo scarico non autorizzato non poteva essere ascritto al ricorrente perché questi aveva presentato istanza di voltura dell'AUA e l'inerzia amministrativa non avrebbe dovuto escludere efficacia legittimante. 3) erronea applicazione degli artt. 269 e 279 d.lgs. 152/2006: si contesta che la Corte di appello abbia dato per non autorizzate le emissioni atmosferiche senza accertare se l'attività esercitata si discostasse sostanzialmente da quella autorizzata alla precedente titolare e se fossero intervenute modifiche significative. 4) omissione di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.: si lamenta la negazione della causa di non punibilità per particolare tenuità in ragione della presunta esiguità del danno e delle modalità delle condotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto insindacabili in questa sede le valutazioni di fatto e di prova compiute dalla Corte d'appello, che aveva riscontrato elementi probatori (controllo degli NOE, testi, documentazione) attestanti la gestione illecita dei rifiuti, lo scarico non autorizzato delle acque reflue e le emissioni atmosferiche in assenza di specifica autorizzazione a favore delle Manifatture Conciarie s.r.l. Quanto alla qualificazione dello stoccaggio illecito, la Corte ha condiviso che la durata del deposito superava i limiti del deposito temporaneo e che gravava sul ricorrente l'onere di dimostrare i requisiti di legge per il deposito temporaneo. Sulla questione delle autorizzazioni, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'autorizzazione agli scarichi e simili ha carattere "intuitu personae" e il semplice istanza di voltura o l'inerzia amministrativa non sostituiscono il provvedimento autorizzativo personale richiesto. Il motivo sulla tenuità (art. 131-bis) è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha valutato la gravità, la reiterazione e la continuativa compromissione dell'ambiente e ha motivato congruamente il diniego. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; rimangono confermate le condanne di merito (pena di mesi cinque di arresto come indicato nei provvedimenti di grado inferiore).

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006 art. 256, comma 1, lett. a)

    Integra lo stoccaggio illecito lo stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti effettuato in mancanza delle condizioni di qualità, tempo, quantità e organizzazione richieste per il deposito temporaneo; nel caso concreto valutato la durata oltre il limite normativo ha escluso la natura temporanea

  • d.lgs. 152/2006 art. 183, comma 1, lett. bb) (ora art. 185-bis)

    Definisce il deposito temporaneo con limiti precisi di tempo e condizioni; la Corte ha richiamato che il deposito temporaneo è eccezione e grava sull'imputato l'onere di dimostrarne i requisiti (termine massimo di un anno o trimestre se oltre 30 mc)

  • d.lgs. 152/2006 art. 137, comma 1

    Sanziona lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali; la Corte ha affermato che l'autorizzazione allo scarico e' "intuitu personae" e il titolare subentrante non può avvalersi dell'autorizzazione intestata al precedente soggetto senza ottenere un nuovo provvedimento

  • d.lgs. 152/2006 art. 279, comma 1

    Reato relativo a emissioni in atmosfera senza autorizzazione: è reato permanente e di pericolo, sufficiente l'esercizio dello stabilimento senza la prescritta autorizzazione; non è necessario dimostrare il superamento dei limiti quantitativi concreti

  • d.lgs. 152/2006 art. 269

    Norma citata nel ricorso ma non sviluppata nel dettaglio nella decisione; la Corte ha comunque valutato complessivamente le violazioni della normativa ambientale a carico del gestore

  • art. 185-bis d.lgs. 152/2006

    Richiamata nella sentenza quale disciplina attuale del deposito temporaneo: stabilisce condizioni e limiti temporali la cui violazione porta a configurare stoccaggio illecito

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che la sussistenza di anche un solo requisito mancante (es. gravità, reiterazione, incidenza sulla salute) giustifica il diniego dell'applicazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine alle conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità: in mancanza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, si applica la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria prevista

Massime di principio

  • Il subentro in un'attività produttiva che già disponeva di autorizzazioni administrative non esonera il nuovo gestore dall'ottenere provvedimenti specifici a proprio nome: la voltura dell'autorizzazione non equivale al rilascio dell'autorizzazione personale e l'assenza del provvedimento espressamente intestato al nuovo titolare determina responsabilità penale per scarichi ed emissioni non autorizzate
  • La qualificazione di 'deposito temporaneo' è normativa eccezionale e soggetta a requisiti stringenti (limiti temporali, condizioni di sicurezza, rapporto con il luogo di produzione); l'onere di dimostrare il rispetto di tali requisiti grava su chi ne pretende l'applicazione in giudizio
  • L'art. 279 d.lgs. 152/2006 configura un reato permanente e di pericolo: per la sua integrazione è sufficiente l'esercizio di un impianto che emette in assenza di autorizzazione, senza necessità di provare il superamento di limiti tecnici concreti
  • L'inerzia o il comportamento dell'amministrazione (es. archiviazione di una pratica di voltura) non legittima automaticamente lo svolgimento dell'attività senza provvedimento favorevole; la tutela penale può intervenire se manca il titolo autorizzativo personale richiesto
  • La corte di cassazione non riforma valutazioni di fatto o evidenze probatorie dirette riservate ai giudici di merito; i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono, salvo profili di violazione di legge o vizio motivazionale, inammissibili
  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è necessario dimostrare tutti i presupposti richiesti; la presenza di reiterazione, gravità o concreto pericolo per l'ambiente o la salute pubblica è motivo convincente per negare la tenuità
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non emerga assenza di colpa nella proposizione del ricorso

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