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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03843/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura sulla data di consumazione del reato e sulla prescrizione, sostenendo che la consumazione doveva retrodatare a maggio-giugno 2017 (subito dopo il sequestro del 28/04/2017) e non al 15/09/2017 indicato dalla Corte territoriale, con conseguente applicabilità di norme diverse sulla sospensione della prescrizione; 2) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art.131-bis cod.pen., contestando la motivazione della Corte di appello che aveva negato la tenuità e ritenendo irrilevanti le annotazioni del casellario e rilevando elementi di minore disvalore; 3) censura per mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex artt.163,164,167 cod.pen., nonostante la Corte di appello avesse accolto l'illegittimità della revoca del beneficio precedentemente disposto dal Tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo confermando che il reato di violazione di sigilli si perfeziona anche nel momento in cui l'imputato utilizza o completa il manufatto in violazione del vincolo e ha quindi correttamente collocato la consumazione al 15/09/2017, con conseguente esclusione della prescrizione in virtù della disciplina sulla sospensione introdotta dalla legge n.103/2017. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando la valutazione della Corte di appello circa l'assenza dei presupposti per la causa di non punibilità per particolare tenuità in considerazione della condotta protratta e del disvalore. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il mancato esercizio del potere di cui all'art.597, comma 5, cod.proc.pen. non è censurabile in cassazione in assenza di specifica richiesta in appello. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria prevista.

Norme richiamate

  • art. 349, comma 2 cod. pen.

    reato di violazione di sigilli

    Il reato ha natura istantanea ma la consumazione può essere valutata anche nel momento in cui l'indagato introduce, utilizza o compie atti che frustrano il vincolo di indisponibilità imposto dal sequestro; non è necessario che vi sia la materialissima rottura dei sigilli

  • art. 158 e art. 159 cod. pen.

    disciplina della prescrizione e sua sospensione

    La corte conferma l'applicazione della disciplina modificata dall'art.1 legge 23/6/2017 n.103 per i reati commessi nel periodo di vigenza (dal 3/8/2017 al 31/12/2019), con sospensione del corso della prescrizione nei termini indicati; per i fatti definiti dopo tale data si applica la disciplina successiva

  • art. 1, legge 23 giugno 2017 n.103

    modifica art.159 cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione per determinati periodi

    La sospensione del corso della prescrizione opera per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge e ha effetti sui termini a partire dal deposito della motivazione fino alla pronuncia del dispositivo nei gradi successivi, nei limiti temporali previsti

  • art. 131-bis cod. pen.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    L'applicazione della causa esige la verifica simultanea di tutti i presupposti normativi; è sufficiente che il giudice motivi sull'assenza anche di uno solo dei presupposti ritenuto decisivo per escluderne l'operatività

  • artt. 163, 164 e 167 cod. pen.

    sospensione condizionale della pena

    La valutazione sulla concessione della sospensione condizionale spetta al giudice di merito; la Cassazione non sindaca la mancata concessione quando non sia stata avanzata specifica richiesta in appello

  • art. 597, comma 5 cod. proc. pen.

    potere del giudice di appello in materia di sospensione condizionale

    Il mancato esercizio di tale potere non è censurabile in cassazione in assenza di specifica istanza da parte dell'imputato in appello o in conclusioni

  • art. 544 cod. proc. pen.

    termini per il deposito della sentenza e della motivazione

    Servono a determinare l'inizio della eventuale sospensione del corso della prescrizione ai sensi della disciplina introdotta dalla legge n.103/2017

  • art. 616 cod. proc. pen.

    disposizioni sui provvedimenti in caso di inammissibilità

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria quando il ricorso sia dichiarato inammissibile e non rilevi assenza di colpa nella determinazione

Massime di principio

  • Il reato di violazione di sigilli va valutato nel suo concreto svolgimento: la consumazione può essere individuata anche nel momento in cui l'autore utilizza o compie atti che frustrano il vincolo di indisponibilità, non soltanto nella rottura materiale dei sigilli
  • La disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza indicato (dal 3/8/2017 al 31/12/2019); pertanto la determinazione della data di consumazione è cruciale per valutare la prescrizione
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) richiede la verifica di tutti i presupposti: il giudice può legittimamente escluderla motivando l'assenza anche di uno solo degli elementi richiesti, specie se la condotta è protratta o presenta maggiore disvalore
  • In materia di sospensione condizionale della pena, il difensore deve formulare specifiche richieste in appello: la mancata richiesta o l'assenza di motivazione specifica sul punto limitano i profili di censura in cassazione
  • La Corte di cassazione sindaca principalmente questioni di diritto e la valutazione di fatto dei giudici del merito è sindacabile solo per vizi manifesti; per contestare la qualificazione temporale di un fatto è necessario prospettare elementi probatori chiari che dimostrino l'errore valutativo

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