Cassazione Penale, Sentenza n. 03844/2026 del 30/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001 per aver realizzato una tettoia senza permesso di costruire. Il ricorso articolava cinque motivi: (1) contestazione della necessità del permesso di costruire per una tettoia modesta e precaria; (2) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; (3) censura sulla determinazione della pena (vizi di motivazione ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.); (4) dedotta illegittimità del diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna; (5) eccezione di ne bis in idem (art. 649 c.p.p. e art. 4 Protocollo n.7 CEDU) per presunta identità di fatto rispetto a precedenti provvedimenti sanzionatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato. Nel dettaglio: i primi quattro motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati perché la tettoia è stata qualificata come parte integrante dell'edificio che modifica la sagoma e richiede il permesso di costruire; la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è esclusa per l'abitualità della condotta (presenza di tre precedenti per reati analoghi); la determinazione della pena è stata ritenuta adeguatamente motivata con richiamo alla personalità dell'imputato e alla gravità del fatto; il diniego dei benefici (sospensione condizionale e non menzione) è giustificato dai precedenti. Il quinto motivo (ne bis in idem) è stato dichiarato inammissibile perché solleva questioni di fatto (identità storico-naturalistica degli interventi) non devolute in questa sede. Conseguentemente è stata confermata la condanna (pena di giorni 20 di arresto e ammenda di euro 6.000,00 risultante dalle decisioni di merito), dichiarato il ricorso inammissibile, condannato il ricorrente alle spese e irrogata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001, art. 44 lett. b)
La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che la realizzazione, senza permesso, di una tettoia di copertura che costituisca parte integrante dell'edificio (modifichi la sagoma o determini ampliamento) integra il reato; la tettoia non è qualificabile come pertinenza se priva di individualità fisica e strutturale.
Codice penale, art. 131-bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile se sussiste l'abitualità della condotta; tale abitualità può essere desunta da plurimi reati della stessa indole e deriva anche dalla presenza di precedenti analoghi (orientamento delle Sezioni Unite).
Codice penale, artt. 132 e 133
Ai fini della determinazione della pena il giudice può far riferimento agli elementi di personalità e agli altri criteri indicati dall'art.133 c.p.; è sufficiente che il giudice indichi i criteri ritenuti prevalenti e motivi in modo da far emergere il proprio convincimento, con minore onere motivazionale quando la pena è prossima al minimo edittale.
Codice di procedura penale, art. 649
Disposizione che disciplina il divieto di nuovo giudizio (ne bis in idem) in ambito processuale nazionale; l'identità del fatto va valutata secondo criteri storico-naturalistici (condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo, luogo e persona).
Protocollo n.7 CEDU, art. 4
Nel quadro europeo il divieto di ne bis in idem richiede una valutazione naturalistica dell'idem factum; la giurisprudenza nazionale interpreta il principio in conformità con la triade condotta-nesso-evento.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria al ricorrente in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, salvo che non risulti assenza di colpa nella proposizione dello stesso.
Massime di principio
- Una tettoia che modifica la sagoma dell'edificio o si integra strutturalmente con esso va considerata parte integrante dell'immobile e richiede il permesso di costruire; non può automaticamente essere qualificata come pertinenza o edilizia libera anche se di modeste dimensioni o senza volumetria evidente.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è esclusa quando ricorra l'abitualità della condotta: la presenza di più reati della stessa indole o precedenti analoghi può precluderne l'applicazione; il giudice valuta il 'fatto' nella sua dimensione complessiva.
- Nella determinazione della pena il giudice di merito può motivare richiamando i criteri che ritiene prevalenti (art.133 c.p.); la motivazione può essere più sintetica se la pena è prossima al minimo edittale, purché emerga chiaramente il ragionamento del giudice.
- Il diniego di benefici come la sospensione condizionale della pena o la non menzione può essere legittimamente fondato sulla gravità dell'illecito e sui precedenti penali dell'imputato; non è necessario un esame esaustivo di tutti gli elementi dell'art.133 c.p., purché siano indicati quelli ritenuti decisivi.
- L'eccezione di ne bis in idem richiede un accertamento storico-naturalistico (identità di condotta, evento e nesso causale) che è tipicamente una valutazione di merito: se l'eccezione comporta verifiche di fatto deve essere sollevata e decisa nel grado di merito; non è ammissibile introdurla per la prima volta in Cassazione se occorrono accertamenti fattuali.
- In sede di Cassazione è rischioso basare il ricorso su nuove prove o documenti che impongano valutazioni di fatto; le questioni che comportano accertamenti storico-naturalistici sono normalmente precluse al sindacato di legittimità.
- La proposizione di ricorsi infondati o inammissibili può comportare l'addebito delle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di procedere.
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