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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03844/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001 per aver realizzato una tettoia senza permesso di costruire. Il ricorso articolava cinque motivi: (1) contestazione della necessità del permesso di costruire per una tettoia modesta e precaria; (2) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; (3) censura sulla determinazione della pena (vizi di motivazione ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.); (4) dedotta illegittimità del diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna; (5) eccezione di ne bis in idem (art. 649 c.p.p. e art. 4 Protocollo n.7 CEDU) per presunta identità di fatto rispetto a precedenti provvedimenti sanzionatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato. Nel dettaglio: i primi quattro motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati perché la tettoia è stata qualificata come parte integrante dell'edificio che modifica la sagoma e richiede il permesso di costruire; la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è esclusa per l'abitualità della condotta (presenza di tre precedenti per reati analoghi); la determinazione della pena è stata ritenuta adeguatamente motivata con richiamo alla personalità dell'imputato e alla gravità del fatto; il diniego dei benefici (sospensione condizionale e non menzione) è giustificato dai precedenti. Il quinto motivo (ne bis in idem) è stato dichiarato inammissibile perché solleva questioni di fatto (identità storico-naturalistica degli interventi) non devolute in questa sede. Conseguentemente è stata confermata la condanna (pena di giorni 20 di arresto e ammenda di euro 6.000,00 risultante dalle decisioni di merito), dichiarato il ricorso inammissibile, condannato il ricorrente alle spese e irrogata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 44 lett. b)

    La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che la realizzazione, senza permesso, di una tettoia di copertura che costituisca parte integrante dell'edificio (modifichi la sagoma o determini ampliamento) integra il reato; la tettoia non è qualificabile come pertinenza se priva di individualità fisica e strutturale.

  • Codice penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile se sussiste l'abitualità della condotta; tale abitualità può essere desunta da plurimi reati della stessa indole e deriva anche dalla presenza di precedenti analoghi (orientamento delle Sezioni Unite).

  • Codice penale, artt. 132 e 133

    Ai fini della determinazione della pena il giudice può far riferimento agli elementi di personalità e agli altri criteri indicati dall'art.133 c.p.; è sufficiente che il giudice indichi i criteri ritenuti prevalenti e motivi in modo da far emergere il proprio convincimento, con minore onere motivazionale quando la pena è prossima al minimo edittale.

  • Codice di procedura penale, art. 649

    Disposizione che disciplina il divieto di nuovo giudizio (ne bis in idem) in ambito processuale nazionale; l'identità del fatto va valutata secondo criteri storico-naturalistici (condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo, luogo e persona).

  • Protocollo n.7 CEDU, art. 4

    Nel quadro europeo il divieto di ne bis in idem richiede una valutazione naturalistica dell'idem factum; la giurisprudenza nazionale interpreta il principio in conformità con la triade condotta-nesso-evento.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria al ricorrente in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, salvo che non risulti assenza di colpa nella proposizione dello stesso.

Massime di principio

  • Una tettoia che modifica la sagoma dell'edificio o si integra strutturalmente con esso va considerata parte integrante dell'immobile e richiede il permesso di costruire; non può automaticamente essere qualificata come pertinenza o edilizia libera anche se di modeste dimensioni o senza volumetria evidente.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è esclusa quando ricorra l'abitualità della condotta: la presenza di più reati della stessa indole o precedenti analoghi può precluderne l'applicazione; il giudice valuta il 'fatto' nella sua dimensione complessiva.
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito può motivare richiamando i criteri che ritiene prevalenti (art.133 c.p.); la motivazione può essere più sintetica se la pena è prossima al minimo edittale, purché emerga chiaramente il ragionamento del giudice.
  • Il diniego di benefici come la sospensione condizionale della pena o la non menzione può essere legittimamente fondato sulla gravità dell'illecito e sui precedenti penali dell'imputato; non è necessario un esame esaustivo di tutti gli elementi dell'art.133 c.p., purché siano indicati quelli ritenuti decisivi.
  • L'eccezione di ne bis in idem richiede un accertamento storico-naturalistico (identità di condotta, evento e nesso causale) che è tipicamente una valutazione di merito: se l'eccezione comporta verifiche di fatto deve essere sollevata e decisa nel grado di merito; non è ammissibile introdurla per la prima volta in Cassazione se occorrono accertamenti fattuali.
  • In sede di Cassazione è rischioso basare il ricorso su nuove prove o documenti che impongano valutazioni di fatto; le questioni che comportano accertamenti storico-naturalistici sono normalmente precluse al sindacato di legittimità.
  • La proposizione di ricorsi infondati o inammissibili può comportare l'addebito delle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di procedere.

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