Cassazione Penale, Sentenza n. 03846/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato che la Corte di appello ha errato nel ritenere aspecifico il motivo relativo al dolo, poiche' la critica era specifica nella misura necessaria anche in via estrinseca dato che la sentenza impugnata mancava di motivazione sull'elemento soggettivo. Pertanto la sentenza impugnata e' annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi alla Corte di appello competente per il prosieguo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della declaratoria di inammissibilita' dell'appello per difetto di specificita' ai sensi dell'art. 581 c.p.p.; censura della errata applicazione delle norme sull'ammissibilita' (art. 581 e connessi) e della motivazione della Corte di appello; deduzione che il giudice di primo grado non ha adeguatamente motivato l'elemento soggettivo (dolo) ritenendolo in re ipsa mentre l'omissione sarebbe stata dovuta a mera dimenticanza; contestazione della mancata considerazione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena; motivo addizionale relativo alla modificazione della denominazione societaria (presunta estensione illegittima del provvedimento di DASPO alla nuova societa').
Norme richiamate
Disciplina l'onere di specificita' dei motivi di impugnazione; la Corte richiama che l'impugnazione e' inammissibile se non enuncia e argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma richiamata quale parametro di censura per il ricorso per cassazione (erronea applicazione della legge penale e contraddittorieta' o illogicita' della motivazione)
Norma richiamata in tema di delibazione dell'ammissibilita' degli atti di impugnazione
art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
Consente il deposito di motivi nuovi in appello; richiamata in relazione ai motivi nuovi prodotti sulla denominazione societaria
art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale possibile parametro di assoluzione alternativa (per non avere commesso il fatto o perche' il fatto non costituisce reato)
Richiamato in relazione ai criteri per la determinazione della pena e alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
art. 6 L. 401/1989 e art. 99 cod. pen.
Norme incriminatrici cui la condotta contestata e' stata ricondotta in primo grado
Legge 103/2017 e d.lgs. 150/2022
Richiamate in rapporto alla ridefinizione dell'onere di specificita' dei motivi di impugnazione
Decreto-legge n. 137/2020, art. 23 comma 8
Richiamato in relazione alle conclusioni rese dal Procuratore generale
Massime di principio
- L'ammissibilita' dell'appello per difetto di specificita' richiede che i motivi indichino con precisione i punti della decisione impugnata e i riferimenti probatori e giuridici contestati; l'onere di specificita' e' proporzionale alla specificita' della motivazione avversa.
- Quando la decisione impugnata e/o il giudizio di primo grado manca di motivazione su un elemento fondamentale (es. elemento soggettivo del reato), la critica dell'imputato su quel punto puo' considerarsi sufficientemente specifica anche se sintetica, poiche' non vi sono ragioni cui ancorare piu' dettagliate deduzioni critiche.
- In sede di delibazione dell'ammissibilita' dell'appello (artt. 581 e 591 c.p.p.) il giudice non deve procedere a sindacare il merito dei motivi valutandone la manifesta infondatezza; il controllo riguarda la presenza di specificita' e correlazione con la motivazione impugnata.
- Per evitare la declaratoria di inammissibilita', il difensore deve sempre indicare i riferimenti probatori concreti e criticare in modo puntuale la motivazione del giudice posto a fondamento della decisione impugnata; se si denuncia omissione motivazionale su un elemento, va evidenziato che la motivazione e' carente e quale impatto cio' ha sulla decisione.
- Nel caso di errata declaratoria di inammissibilita' da parte della Corte d'appello, la Cassazione puo' annullare la decisione e disporre l'inoltro degli atti alla competente corte di appello per il proseguimento del giudizio.
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