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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03846/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato che la Corte di appello ha errato nel ritenere aspecifico il motivo relativo al dolo, poiche' la critica era specifica nella misura necessaria anche in via estrinseca dato che la sentenza impugnata mancava di motivazione sull'elemento soggettivo. Pertanto la sentenza impugnata e' annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi alla Corte di appello competente per il prosieguo.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della declaratoria di inammissibilita' dell'appello per difetto di specificita' ai sensi dell'art. 581 c.p.p.; censura della errata applicazione delle norme sull'ammissibilita' (art. 581 e connessi) e della motivazione della Corte di appello; deduzione che il giudice di primo grado non ha adeguatamente motivato l'elemento soggettivo (dolo) ritenendolo in re ipsa mentre l'omissione sarebbe stata dovuta a mera dimenticanza; contestazione della mancata considerazione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena; motivo addizionale relativo alla modificazione della denominazione societaria (presunta estensione illegittima del provvedimento di DASPO alla nuova societa').

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'ammissibilita' dell'appello per difetto di specificita' richiede che i motivi indichino con precisione i punti della decisione impugnata e i riferimenti probatori e giuridici contestati; l'onere di specificita' e' proporzionale alla specificita' della motivazione avversa.
  • Quando la decisione impugnata e/o il giudizio di primo grado manca di motivazione su un elemento fondamentale (es. elemento soggettivo del reato), la critica dell'imputato su quel punto puo' considerarsi sufficientemente specifica anche se sintetica, poiche' non vi sono ragioni cui ancorare piu' dettagliate deduzioni critiche.
  • In sede di delibazione dell'ammissibilita' dell'appello (artt. 581 e 591 c.p.p.) il giudice non deve procedere a sindacare il merito dei motivi valutandone la manifesta infondatezza; il controllo riguarda la presenza di specificita' e correlazione con la motivazione impugnata.
  • Per evitare la declaratoria di inammissibilita', il difensore deve sempre indicare i riferimenti probatori concreti e criticare in modo puntuale la motivazione del giudice posto a fondamento della decisione impugnata; se si denuncia omissione motivazionale su un elemento, va evidenziato che la motivazione e' carente e quale impatto cio' ha sulla decisione.
  • Nel caso di errata declaratoria di inammissibilita' da parte della Corte d'appello, la Cassazione puo' annullare la decisione e disporre l'inoltro degli atti alla competente corte di appello per il proseguimento del giudizio.

Testo integrale

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