Cassazione Penale, Sentenza n. 03842/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la conferma in appello di condanne per il reato previsto dall'art. 7 d.l. 28/01/2019 n.4 conv. L. 26/2019 relativo all'indebita percezione del reddito di cittadinanza. Napolano impugna per: (1) intervenuta abolitio criminis dall'01/01/2024; (2) vizio di motivazione sulla DSU e mancanza di sottoscrizione della domanda telematica; (3) vizio di motivazione rispetto alla mancata comunicazione dell'acquisto di un motociclo (sostiene che il veicolo è stato acquistato dal padre e che non era usuario). Maisto impugna per: (1) intervenuta abolitio criminis dall'01/01/2024; (2) vizio di motivazione sulla DSU e mancata prova del dolo specifico, sostenendo che la conoscenza di cariche sociali del coniuge non dimostra percezione di redditi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi all'abolitio criminis, in quanto la legge di abrogazione prevede una disciplina transitoria che mantiene rilevanza penale per i fatti commessi fino al termine di efficacia, coordinata con la nuova normativa per i benefici futuri. Ha inoltre ritenuto infondati i profili relativi alla mancata sottoscrizione telematica della domanda: una istanza telematica priva di firma può comunque produrre effetti giuridici e integrare il reato quando abbia determinato l'erogazione del beneficio. Quanto agli addebiti relativi alla variazione patrimoniale (motociclo), la Corte ha confermato la valutazione di merito che attribuisce rilievo alla intestazione e all'uso del libretto di circolazione, escludendo la possibilità, in cassazione, di rimettere in discussione le risultanze di fatto adeguatamente motivate. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in L. 28 marzo 2019, n. 26
art. 7, comma 1 e comma 2
Configurazione del reato relativo alle false o omesse indicazioni nelle istanze finalizzate al reddito di cittadinanza; applicabile ai fatti che hanno prodotto erogazione del beneficio.
art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197
abrogazione a far data dall'01/01/2024
Abolitio criminis dell'art. 7 a decorrere dall'01/01/2024 ma con disciplina transitoria che mantiene l'applicabilità delle sanzioni per i fatti commessi sino al termine di efficacia, deroga alla lex mitior ritenuta non irragionevole.
art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in L. 3 luglio 2023, n. 85
Nuova incriminazione prevista per i futuri analoghi benefici introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza; utilizzata dalla Corte per giustificare la transizione normativa.
art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)
Disposizioni sulla sottoscrizione delle istanze telematiche; la mancata sottoscrizione non determina automaticamente inesistenza dell'atto se l'istanza ha prodotto effetti giuridici.
art. 479 cod. pen.
Principio secondo cui il falso ideologico riguarda atti invalidi ma non gli atti inesistenti; ratio applicata per stabilire che una domanda telematica priva di firma può integrare reato se ha prodotto effetti.
Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024, Rv.286736 - 01
Precedente che conferma la configurabilità del reato anche quando la domanda telematica non sia sottoscritta in modo corretto, se idonea a produrre effetti.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiesta di confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata quale requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione; mancanza di critica argomentata comporta inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria per i ricorsi dichiarati inammissibili se non vi è assenza di colpa nella loro proposizione.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e)
Limiti della cassazione in ordine alla revisione delle valutazioni di fatto; vietato il travisamento del fatto e la rinnovazione del giudizio di merito.
Massime di principio
- L'abrogazione di una fattispecie penale con disciplina transitoria può non comportare automatica estinzione del reato per fatti anteriori alla decorrenza se la norma salva l'applicazione delle sanzioni per i fatti commessi entro il termine di efficacia.
- Una istanza telematica priva di sottoscrizione formale non è automaticamente inesistente: se ha prodotto effetti giuridici (ad esempio l'erogazione di più rate), le dichiarazioni in essa contenute possono integrare il reato di false dichiarazioni.
- Il reato previsto dall'art. 7 è integrato quando omissioni o false indicazioni nelle autodichiarazioni siano funzionali ad ottenere un beneficio non spettante o in misura maggiore rispetto a quella dovuta.
- In sede di cassazione la critica alle conclusioni di merito deve essere argomentata e non può limitarsi a una semplice richiesta di riesame delle prove; i motivi che chiedono la riconsiderazione delle risultanze di fatto sono inammissibili.
- La disponibilità o l'intestazione di beni (es. veicoli) documentalmente risultanti è elemento rilevante per valutare la conoscenza e la comunicazione di variazioni patrimoniali durante la percezione di un beneficio.
- Le censure processuali relative a vizi formali della domanda telematica (mancata firma) devono considerare se l'atto ha comunque prodotto effetti giuridici; in caso affermativo, il vizio non esclude automaticamente la rilevanza penale.
- Chi impugna in cassazione deve confrontarsi compiutamente con la motivazione dei giudici di merito; l'omissione di tale confronto comporta il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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