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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29204/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per il pagamento del tributo sui rifiuti relativo all'annualità 2013, emesso da un comune nei confronti della società che gestiva uno stabilimento balneare, assumendo un omesso versamento connesso alla maggiore superficie della concessione demaniale marittima rispetto a quella dichiarata. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo che il secondo avviso, notificato nel 2019, fosse tardivo perché il potere di accertamento doveva esercitarsi entro il 31 dicembre 2018. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge in relazione al termine di decadenza per l'accertamento dei tributi locali: sostiene che il termine decorra dalla presentazione della denuncia ex art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, e quindi dal 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, con conseguente tempestività dell'atto. La società resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenze formali, l'esistenza di un giudicato sul primo avviso e la correttezza della decisione di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari della società resistente: le mancanze formali denunciate non integravano cause di inammissibilità ex art. 366 c.p.c.; il dedotto giudicato non risultava provato e, comunque, non precludeva la riedizione di un avviso emendato; inoltre, il primo avviso non era stato annullato per insussistenza del presupposto impositivo, ma per un vizio dell'atto. Nel merito, la Corte ha precisato che la disciplina applicabile non era l'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, bensì l'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, in combinato con l'art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993. Ha quindi affermato che, per i tributi comunali, il termine quinquennale di decadenza decorre, quando l'occupazione o detenzione sia già in corso al 20 gennaio dell'anno d'imposta, dall'anno corrente; poiché nel caso concreto l'occupazione era già in corso nel 2013, il termine scadeva il 31 dicembre 2018, mentre l'avviso era stato notificato il 23 dicembre 2019. La sentenza impugnata è stata dunque confermata, ma con correzione della motivazione quanto alla normativa applicabile. Le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.

    viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge e vizio motivazionale

  • art. 366 c.p.c.

    le omissioni denunciate dalla resistente non integrano inammissibilità, perché la norma prevede tassativamente solo gli elementi ivi indicati

  • art. 1, comma 161, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"

    costituisce la disciplina unificata dei termini di decadenza per gli avvisi di accertamento dei tributi locali; il termine decorre secondo la situazione concreta dell'occupazione o detenzione

  • art. 64, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993

    richiamato per individuare l'autonoma obbligazione annuale e la decorrenza dell'obbligazione tributaria

  • art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993

    "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione"

    la denuncia va presentata entro tale termine; il combinato disposto con l'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 consente di individuare il dies a quo della decadenza

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    "entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione"

    la Corte afferma che il riferimento operato dai giudici di merito è errato perché la norma riguarda le imposte dirette e non i tributi locali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Per i tributi locali, il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento è quello unitario previsto dall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 e non quello dettato per le imposte dirette.
  • Quando l'occupazione o detenzione dei locali è già in corso al 20 gennaio dell'anno d'imposta, il termine quinquennale di decadenza decorre dall'anno corrente; se invece la situazione nasce successivamente, il termine decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo.
  • La presentazione o l'omissione della denuncia ai fini del tributo locale va letta in combinazione con la disciplina speciale dell'entrata per individuare correttamente il dies a quo della decadenza.
  • Le carenze del ricorso per cassazione non possono fondare l'inammissibilità se non corrispondono alle ipotesi tassative previste dalla legge; il mancato rispetto di protocolli organizzativi o redazionali non equivale, di per sé, a causa processuale di inammissibilità.
  • La riproposizione di un avviso di accertamento annullato è possibile nei limiti della decadenza; il giudicato sul primo atto non impedisce necessariamente la riedizione dell'azione impositiva quando il vizio originario sia emendabile e non siano assenti i presupposti sostanziali del tributo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

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