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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22943/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Due coniugi avevano stipulato, in date diverse, due polizze vita con beneficiari differenziati a seconda del decesso dell'uno o dell'altro contraente. In giudizio chiedevano l'annullabilità o la nullità dei contratti assumendo che la Convenzione italo-svizzera del 1947 sulle assicurazioni subordinasse la validità/perfezionamento delle polizze vita stipulate da cittadini italiani residenti in Svizzera al fatto che costoro avessero domicilio in Italia al momento della stipula. Sostenevano di non avere tale domicilio, o che comunque mancasse anche il domicilio del beneficiario, con conseguente mancato perfezionamento del contratto o nullità per difetto di causa. In via subordinata contestavano la decisione di merito che aveva ritenuto provato il domicilio in Italia mediante presunzioni semplici tratte da documenti e circostanze di fatto; deducevano inoltre responsabilità extracontrattuale dell'assicuratore per non avere informato adeguatamente sulla pretesa condizione di validità, e censuravano la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. adottata senza domanda di parte e senza prova di mala fede o colpa grave.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili e comunque infondati i primi due motivi, infondato il terzo, inammissibile il quarto e il sesto, e infondato il quinto. Ha affermato che la Convenzione italo-svizzera invocata non disciplina la validità o il perfezionamento del contratto di assicurazione, ma il pagamento delle polizze verso l'estero; pertanto non prevede alcuna nullità o annullabilità per difetto di domicilio in Italia. Ha inoltre ritenuto che la censura alle presunzioni sul domicilio italiano non colpisse la violazione dei criteri legali delle presunzioni gravi, precise e concordanti, ma si risolvesse in una diversa lettura dei fatti. Caduta la premessa sulla necessità del domicilio, è stata respinta anche la doglianza sulla mancata informazione dell'assicuratore. Quanto alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., la Corte ha ribadito che può essere pronunciata anche d'ufficio e che i ricorrenti non avevano efficacemente contrastato l'accertamento di temerarietà dell'azione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e agli ulteriori effetti di legge.

Norme richiamate

  • Convenzione italo-svizzera sulle assicurazioni del 1947

    articolo 1, rubricato “pagamento di assicurazione”

    La disciplina richiamata riguarda il pagamento delle polizze vita stipulate da cittadini residenti in Svizzera ma domiciliati in Italia al momento della conclusione, e non introduce requisiti di validità o perfezionamento del contratto né nullità o annullabilità per difetto di domicilio.

  • art. 1325 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la mancanza di un elemento essenziale del contratto; la Corte esclude che la Convenzione introduca un ulteriore requisito essenziale del contratto di assicurazione.

  • art. 2729 c.c.

    La censura sulla prova presuntiva è inammissibile quando non si deduce la violazione dei criteri di gravità, precisione e concordanza degli indizi, ma solo una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2043 c.c.

    La doglianza di responsabilità dell'assicuratore per omessa informazione cade una volta esclusa l'esistenza della pretesa condizione di validità; inoltre il giudice di merito aveva accertato in fatto che le informazioni erano state richieste e riportate nelle polizze.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per lite temeraria può essere pronunciata anche d'ufficio; la censura sulla mancanza di domanda di parte è quindi infondata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Una convenzione internazionale richiamata dalle parti non può essere utilizzata per introdurre un requisito di validità del contratto quando dal suo tenore letterale emerge che essa disciplina solo profili di esecuzione o di pagamento del rapporto.
  • La nullità o l'annullabilità di un contratto non possono essere desunte in via interpretativa da una norma che non le preveda espressamente o virtualmente.
  • La censura in cassazione contro una decisione fondata su presunzioni semplici è ammissibile solo se investe la violazione dei criteri legali di gravità, precisione e concordanza, non quando si limita a proporre una diversa lettura dei fatti.
  • Quando la pretesa responsabilità del professionista o dell'assicuratore dipende dall'esistenza di un presupposto giuridico poi escluso, la relativa domanda risulta necessariamente infondata.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata anche d'ufficio, senza necessità di una specifica domanda di parte.

Come è indicizzato

MateriePolizze vitaSpese di liteProveResponsabilità civile
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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