Cassazione Civile, Ordinanza n. 25053/2021 del 16/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La lite nasceva nell'ambito di una società in accomandita semplice dotata di clausola compromissoria statutaria. Un soggetto, in proprio e quale legale rappresentante della società, aveva attivato un arbitrato per ottenere l'accertamento che il rapporto formalmente qualificato come lavoro subordinato tra la società e l'altra parte fosse simulato e che quest'ultima fosse in realtà socio accomandatario occulto, con conseguente responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. L'arbitro unico accoglieva la domanda. La parte soccombente impugnava il lodo davanti alla Corte d'appello, che respingeva in parte l'impugnazione ritenendo: che la questione della simulazione del contratto di lavoro fosse stata decisa solo incidentalmente, quindi senza efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 819 c.p.c.; che la clausola compromissoria si applicasse anche a chi contestava la qualità di socio; che la prova testimoniale della simulazione fosse ammissibile perché la società era terzo rispetto al contratto simulato e perché esisteva una scrittura privata idonea come principio di prova scritta. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 34 c.p.c., 1361 c.c., 409 e 806 c.p.c., sostenendo che l'arbitro avesse deciso su materia indisponibile e che la simulazione del rapporto di lavoro fosse stata oggetto di un accertamento non meramente incidentale; 2) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. per motivazione apparente sulla natura incidentale dell'accertamento; 3) violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 5/2003, perché la clausola compromissoria non varrebbe per chi contesta la propria qualità di socio; 4) violazione dell'art. 1417 c.c., sostenendo che la società non fosse terza rispetto al contratto simulato; 5) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. per l'asserita mancata spiegazione del principio di prova scritta ex art. 2724, n. 1 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la simulazione del rapporto di lavoro era stata affrontata solo come questione pregiudiziale/incidente rispetto alla domanda principale sulla qualità di socio accomandatario, sicché gli arbitri potevano deciderla senza efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 819 c.p.c. e in coerenza con l'art. 34 c.p.c. Ha inoltre chiarito che la clausola compromissoria statutaria prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 5/2003 si estende anche alle controversie sulla qualità di socio, comprese quelle in cui la qualità sia contestata. Quanto ai motivi sulla prova della simulazione, la Corte ha dichiarato inammissibili le censure perché la sentenza impugnata poggiava su una duplice ratio decidendi: da un lato la società non era parte del contratto simulato, dall'altro esisteva un principio di prova scritta idoneo a rendere ammissibile la prova testimoniale ex art. 2724, n. 1 c.c.; il ricorrente non aveva adeguatamente aggredito entrambe le rationes e, in sede di legittimità, non è consentita la rivalutazione del materiale istruttorio. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Le questioni pregiudiziali, salvo espressa domanda o diversa previsione di legge, sono decise senza efficacia di giudicato; la disciplina si coordina con l'art. 819 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo; la Corte non ne ha fondato la decisione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'indisponibilità della materia lavoristica, ma la Corte ha escluso che la questione fosse decisa con efficacia di giudicato.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'arbitrabilità della materia; la Corte ha ritenuto legittima la decisione incidentale della questione pregiudiziale.
Gli arbitri possono risolvere, senza autorità di giudicato, le questioni rilevanti per la decisione anche se vertono su materie non compromettibili.
È il vizio denunciabile quando il lodo sia viziato da incompetenza degli arbitri o da decisione su materia non compromettibile.
La clausola compromissoria vincola la società e tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.
La prova testimoniale della simulazione è disciplinata dalle regole proprie della prova della simulazione, con rilevanza della posizione di terzo della società rispetto al contratto simulato.
La prova testimoniale è ammissibile quando esiste un principio di prova scritta.
Dopo la riforma, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è consentita la rivalutazione del merito istruttorio.
La portata della clausola compromissoria non va limitata alle sole controversie sui fatti estintivi della qualità di socio, ma comprende anche quelle sui fatti costitutivi.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater dell'art. 13.
Massime di principio
- Nelle controversie societarie devolute ad arbitri, la clausola compromissoria statutaria si applica anche quando sia contestata la qualità di socio della parte, purché la controversia rientri nell'ambito di applicazione della previsione legislativa.
- Gli arbitri possono decidere incidenter tantum questioni pregiudiziali, anche se attinenti a materie non compromettibili, senza formazione di giudicato, quando manca una specifica domanda volta ad ottenere un accertamento con efficacia di giudicato.
- La distinzione tra questione pregiudiziale in senso logico e in senso tecnico rileva ai fini dell'efficacia del decisum: solo la seconda può dar luogo a giudicato autonomo, e solo se sia stata proposta una domanda espressa sulla questione.
- In sede di legittimità contro la sentenza che decide sull'impugnazione del lodo, non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio; il controllo sulla motivazione è oggi limitato all'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
- Quando la sentenza impugnata fonda la decisione su una duplice ratio decidendi, il ricorso è inammissibile o infondato se non investe in modo efficace entrambe le rationes.
- La prova testimoniale della simulazione può essere ammessa se ricorre un principio di prova scritta e, nei giudizi di legittimità, non è possibile sostituire alla valutazione del giudice di merito una nuova lettura del documento istruttorio.
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